Economia e Fisco 24 Ore
20-01-2010 15:55 - Banche: rallenta la stretta al credito ma crescono le sofferenze
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>A novembre le sofferenze lorde sono aumentate del 46,5% rispetto all'anno scorso. In controtendenza rispetto all'Europa i tassi per i mutui a famiglie e imprese. Risalgono i tassi per la prima volta da agosto 2008...![]()
20-01-2010 15:35 - Bond Enel da 2 miliardi, l'offerta parte il 15 febbraio
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Il pool di banche che segue l'operazione è composto da Banca Imi, Bnp Paribas, UniCredit e Deutsche Bank...![]()
20-01-2010 15:03 - Wall Street, pesa l'immobiliare Listini europei in ribasso
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Wall Street in ribasso. I conti trimestrali di diverse banche hanno depresso i listini che, peraltro, hanno ricevuto una spinta verso il basso da due altri fatori. Il primo è dato sul...![]()
20-01-2010 14:55 - Wells Fargo torna all'utile, delude Morgan Stanley
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Giornata di trimestrali, in particolare per le grandi banche, negli Stati Uniti. Ecco la sintesi delle principali performance., che non sono particolarmente brillanti e seguno il dato...![]()
20-01-2010 14:29 - Enti locali: premiati i Comuni in rosso perché hanno tanti abitanti
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br>Enti locali: premiati i Comuni in rosso perché hanno tanti abitantiSono poveri e hanno dimostrato di non sapere tenere i conti a posto ma siccome hanno tanti abitanti riceveranno soldi come fossero...![]()
20-01-2010 14:09 - Il ddl sul processo breve passa al Senato ma è bagarre in aula
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br>Manifesti dell'Idv listati a lutto con la scritta «la giustizia è morta». Gramazio (Pdl) lancia il fascicolo degli emendamenti contro i banchi Idv. I senatori dell'Idv hanno trascorso la notte in aula a palazzo Madama: un'azione di «resistenza istituzionale» contro il provvedimento. ...![]()
20-01-2010 13:58 - Arriva il tablet, ecco l'ultima scommessa di Apple
Il Sole 24 ORE - Tecnologia e Business
br>Arriva il tablet, ecco l'ultima scommessa di ApplePochi se ne sono accorti, ma una settimana esatta dall'evento di San Francisco, in cui Apple potrebbe presentare un inedito comput...![]()
20-01-2010 13:56 - Pagamenti via cellulare in Italia, avanti adagio
Il Sole 24 ORE - Tecnologia e Business
br>Nel 2009 il valore delle transazioni via cellulare è stato di alcune decine di milioni di euro ma le stime parlano di un utilizzo entro i prossimi 2-3 anni di tali che interesserà...![]()
20-01-2010 13:07 - Fisco: pronti i modelli 2010: parola d'ordine semplificazione
Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi
br>L'agenzia delle Entrate, anche se con qualche settimana di ritardo sulla tabella di marcia, ha approvato e pubblicato le versioni definitive dei modelli 730, Iva, 770, Cud e quello...![]()
20-01-2010 10:29 - La crisi cambia le professioni: raccontateci la vostra esperienza
Il Sole 24 ORE - Economia e Lavoro
br>Mercoledì sul Sole 24 Ore le storie, dall'industria ai servizi, di chi ha dovuto modificare le proprie competenze e il modo di lavorare...![]()
20-01-2010 08:57 - Borsa Tokyo chiude in calo: -0,25%
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,25% a 10.737,52 punti alla fine di una seduta incerta e caratterizzata dalla prossima uscita dal listino dei titoli di...![]()
20-01-2010 07:47 - Wall Street spinge le Borse guardando al Massachusetts
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Wall Street spinge le Borse Come spesso accade Wall Street dà il «la» alla seduta di Borsa. Così, dopo un avvio contrastato, i listini americani, ieri chiusi ...![]()
20-01-2010 03:22 - Non offende il pubblico ufficiale il cardiologo stressato
Il Sole 24 ORE - Economia e Lavoro
br>"Mi faccia la contravvenzione e io le farò vedere l'inferno". La frase che tutti gli automobilisti vorrebbero pronunciare può dirla solo il medico interrotto dai vigili nel corso di...![]()
20-01-2010 03:05 - Bpm: +45% gli utili nel 2012 Ok al nuovo piano industriale
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Il cda della banca ha approvato all'unanimità. La raccolta è prevista a 40 miliardi di euro, il core tier 1 stimato è al 7,20%...![]()
19-01-2010 21:22 - Kraft conquista CadburyLa società inglese: sì all'offerta
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Cadbury ha accettato l'offerta miglioratà di Kraft per 11,5 miliardi di sterline o 840 pence per azione (circa 13 miliardi euro). Così lasocietà britannica, intorno alla quale é stata...![]()
19-01-2010 21:22 - Caro-benzina, soluzione a marzo con una legge
Il Sole 24 ORE - Economia e Lavoro
br>Il sottosegretario Saglia promuove l'idea di variazioni settimanali del prezzo. I petrolieri: chiudere migliaia di distributori e potenziare la rete dei self-service. I consumatori: ora seguano i fatti...![]()
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Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
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19-01-2010 20:19 - Fiat: per gli analisti 2009 in rosso ma nel 2010 tornerà in utile
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Il gruppo Fiat terminerà il 2009 in rosso ma un ritorno all'utile è atteso già quest'anno. Come risulta dalle stime medie di un consensus di 25 analisti raccolte dalla società e...![]()
19-01-2010 20:16 - Tremonti: Pil 2010 all'1%, pronti al veto sull'euroritenuta
Il Sole 24 ORE - Economia e Lavoro
br>Tremonti: nel 2010 crescita «intorno all'1 per cento»Per la crescita 2010 scriveremo nelle stime una cifra «intorno all'1%». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, al...![]()
19-01-2010 20:16 - Tesoro, fissato il prezzo del global bond
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Il Tesoro ha stabilito il prezzo del bond formato global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola 3,125% e scadenza 26 Gennaio 2015. Il prezzo, si legge in una nota, é stato fissato a...![]()
19-01-2010 16:06 - L'Aiaf pungola il Mef: «Albo dei consulenti nel 2010»
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Il presidente Gregorio De Felice auspica un'accelerazione dopo il via libera della Consob al Regolamento sui professionisti che opereranno non in conflitto d'interesse ...![]()
19-01-2010 15:58 - Consob: ecco come proteggere i risparmiatori dall'irrazionalità
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Una ricerca della Commissione mette in luce dell'educazione finanziaria per gli investitori fai-da-te...![]()
19-01-2010 15:23 - Applicazioni sul cellulare, un business da sette miliardi di dollari
Il Sole 24 ORE - Tecnologia e Business
br>Oltre 4,5 miliardi di download, di cui l'80% riguarderà programmi gratuiti. Questa la fotografia scattata da Gartner che riassume quanto potrebbe succedere nel corso nel 2010 nei...![]()
19-01-2010 13:32 - Citigroup, perdite per 7,6 mld $In linea con attese di analisti
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>Citigroup ha riportato una perdita netta di 7,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre incluso l'onere di 6,2 miliardi legato alla restituzione al governo dei fondi Tarp e alcune...![]()
19-01-2010 10:46 - Germania, cala la fiducia delle imprese
Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati
br>L'indice Zew della fiducia degli imprenditori tedeschi é calato oltre il previsto a gennaio di 3,2 punti a 47,2 punti. Gli analisti si aspettavano una caduta di meno di un punto a 49,8...![]()
Tassazione sulla vendita di un immobile
Pubblicato il 5 Febbraio 2010
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Il privato che vende un bene immobile, nella maggior parte dei casi non paga alcuna tassa, anche se di solito ottiene un guadagno grazie all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita. Questo guadagno, chiamato plusvalenza, è infatti tassato solo in alcuni casi previsti espressamente dalla legge (artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi). In particolare, la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo in casi eccezionali, mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili.
Al di fuori delle ipotesi eccezionali in cui viene tassata la plusvalenza, dunque, il venditore non ha nessun motivo di dichiarare un prezzo inferiore a quello realmente incassato, dato che non paga alcuna tassa, anzi ha interesse a far risultare l’intero prezzo, per evitare di risultare destinatario di un pagamento “in nero” difficilmente giustificabile agli occhi del fisco, in caso di controlli, sopratutto quando egli esercita un’attività d’impresa, professionale o comunque autonoma. Anche l’acquirente, d’altronde, non ha più motivo di occultare parte del prezzo pagato, dato che dal primo gennaio 2006 nelle compravendite di abitazioni tra i privati le imposte si applicano solo sul valore catastale, indipendentemente dal prezzo pagato, quindi non è più necessario ricorrere a una simulazione illecita per godere dei vantaggi della cosiddetta “valutazione automatica” dell’immobile.
Vediamo quali sono le singole ipotesi in cui è tassata la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili.
Vendita di fabbricati entro cinque anni dall’acquisto (o dalla costruzione)
La cessione di fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni, uffici, negozi, capannoni artigianali o industriali) produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, perché la rivendita entro breve termine dall’acquisto è considerata speculativa.
In questo caso, la plusvalenza non viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione. Per la donazione il decreto Bersani ha introdotto una regola particolare. E’ tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.
Sono escluse dalla tassazione anche le abitazioni in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita. Anche in questo caso, infatti, la legge esclude la presenza di un intento speculativo. Si tratta, in pratica, delle abitazioni utilizzate come prima casa, ma la definizione è diversa da quella che riguarda l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa. La legge richiede che il proprietario vi abbia avuto la propria residenza o quella di un suo familiare, cosa che nell’acquisto di prima casa può anche non succedere, quindi non tutte le abitazioni acquistate come prima casa possono considerarsi esenti dall’imposta sulla plusvalenza.
La legge, inoltre, non richiede che l’abitazione sia stata acquistata come prima casa, quindi la tassazione della plusvalenza può essere esclusa anche per una casa acquistata senza agevolazioni, se poi il proprietario vi ha portato la propria residenza o quella di un suo familiare. Di solito, comunque, chi acquista la prima casa lo fa per andare ad abitarci, quindi si può dire che normalmente la vendita della prima casa è esente dall’imposta sulla plusvalenza, anche se avviene entro i cinque anni dall’acquisto.
Riepilogando, possiamo dire che la plusvalenza è tassata solo se il fabbricato venduto:
è stato acquistato (o costruito) da meno di cinque anni;
non è pervenuto per successione;
non è l’abitazione in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita.
In questo caso la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato (imposte pagate sull’acquisto, spese notarili per l’atto di acquisto). Questi costi devono risultare dalla fattura del notaio e, se l’acquisto era soggetto a Iva, dalla fattura dell’impresa che aveva venduto l’immobile.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%, quindi è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di terreni agricoli (o non edificabili) entro cinque anni dall’acquisto
Anche la cessione di terreni agricoli produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni. Anche in questo caso la plusvalenza non viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione. Per la donazione il decreto Bersani ha introdotto una regola particolare. E’ tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato (imposte pagate sull’acquisto, spese notarili per l’atto di acquisto). Questi oneri accessori devono risultare dalla fattura del notaio. In caso di rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%, ammessa anche per i terreni non edificabili, la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di perizia. In questo caso tra i costi inerenti rientra anche la spesa sostenuta per la redazione della stessa.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%
, quindi se c’è una plusvalenza è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di terreni edificabili
La vendita di terreni edificabili, se da luogo a una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo cinque anni dall’acquisto e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Non sono previste eccezioni.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto.
Il costo fiscalmente riconosciuto del terreno edificabile corrisponde:
in caso di acquisto a titolo oneroso, al prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice Istat;
in caso di acquisto a titolo gratuito, al valore dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato dal fisco), aumentato di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice Istat;
in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% nei termini previsti dalla legge, al valore di perizia, aumentato della spesa sostenuta per la redazione della stessa.
L’agenzia delle entrate (circolare 6 novembre 2002 n.81) ha chiarito che anche in caso di acquisto a titolo gratuito tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 (cioè nel periodo in cui era stata abrogata l’imposta sulle successioni e donazioni) il costo fiscalmente riconosciuto rimane quello dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato dal fisco) al fine delle imposte ipotecarie e catastali.
Tra i costi inerenti al bene rientrano le imposte pagate sull’acquisto, le spese notarili per l’atto di acquisto (risultanti dalla fattura del notaio), e gli eventuali oneri di urbanizzazione sostenuti.
Il valore di acquisto dei terreni edificabili, aumentato di ogni altro costo inerente al bene, può essere
rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in modo di annullare gli effetti dell’inflazione, per evitare che venga tassato un guadagno solo teorico e non reale. La rivalutazione Istat si applica anche quando il terreno è pervenuto all’attuale venditore per successione o donazione, come ha riconosciuto l’Agenzia delle entrate (circolare 6 novembre 2002 n. 81) in seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.328/2002). Oggi pertanto il valore di acquisto dei terreni edificabili può essere rivalutato per tenere conto dell’inflazione sia quando l’acquisto dell’area è avvenuto a titolo oneroso, sia quando la proprietà del bene è pervenuta per successione o donazione.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, ed è soggetta a tassazione separata, a meno che il contribuente richieda la tassazione ordinaria. Non è più prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di fabbricati in corso di costruzione
Le regole sulla tassazione della plusvalenza realizzata dal privato che vende un fabbricato in corso di costruzione sono state recentemente precisate dall’Agenzia delle entrate (risoluzione 23/E/2009).
Secondo l’amministrazione finanziaria, la vendita di un fabbricato in corso di costruzione può essere assimilata, in alcuni casi, alla vendita di un terreno edificabile, che è sempre tassata in capo al venditore, se produce una plusvalenza. Il discrimine tra la costruzione equiparata, ai fini fiscali, a un terreno edificabile, e quella considerata a tutti gli effetti come un fabbricato, viene individuato nel momento di “venuta ad esistenza del bene”, che per l’Agenzia delle entrate coincide con il completamento del rustico, comprensivo dei muri perimetrali delle singole unità immobiliari e della copertura. La definizione è ricavata, per analogia, da quella contenuta in alcune norme vigenti, come quelle sulla tutela degli acquirenti di fabbricati in costruzione, quella sul condono edilizio e quella sull’agevolazione fiscale per gli immobili compresi in piani particolareggiati.
Per stabilire se la plusvalenza è tassabile o meno, dobbiamo dunque prestare attenzione allo stato dell’immobile in corso di costruzione nel momento in cui avviene la vendita. Se si tratta di un fabbricato già venuto ad esistenza, secondo la definizione fiscale sopra richiamata, cioè se è stato realizzato almeno il rustico, comprensivo dei muti perimetrali delle singole unità, ed è stata completata la copertura, allora si applicano le regole dettate per i fabbricati, cioè la plusvalenza è tassabile solo se la vendita avviene entro cinque anni dalla venuta ad esistenza del fabbricato, che peraltro, secondo l’amministrazione finanziaria, deve risultare da un accatastamento, sia pure provvisorio, nel Catasto Fabbricati (come fabbricato in corso di costruzione). Se invece il manufatto non può ancora essere considerato, ai fini fiscali, come un fabbricato, si applicano le regole sulla vendita di terreni edificabili, secondo le quali la plusvalenza è sempre tassata, senza limiti di tempo.
In pratica la possibilità di vendere un fabbricato in corso di costruzione senza pagare imposte sulla plusvalenza viene limitata all’ipotesi del fabbricato venuto ad esistenza da più di cinque anni, e quindi alle situazioni eccezionali in cui i lavori di costruzione sono stati interrotti, per qualche motivo, dopo la realizzazione del rustico, comprensivo dei muti perimetrali delle singole unità, e il completamente della copertura.
Infine la qualificazione dell’immobile venduto come fabbricato o come terreno edificabile incide anche sulla possibilità o meno di pagare l’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi nella misura del 20% al momento dell’atto di vendita.
Vendita di terreni oggetto di lottizzazione o fabbricati costruiti sugli stessi
In caso di cessione di terreni oggetto di lottizzazione (o dei fabbricati costruiti sugli stessi), la plusvalenza è sempre tassata, anche se la vendita avviene dopo cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Anche in questo caso non sono previste eccezioni. E’ considerata lottizzazione qualsiasi utilizzazione del suolo che preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una puralità di edifici, e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione, indipendentemente dalle previsioni del piano regolatore. Non è considerato lottizzazione il semplice funzionamento dei terreni.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto. Il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde:
in caso di terreni acquistati a titolo oneroso nei cinque anni precedenti l’inizio della lottizzazione, al prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso di terreni acquistati a titolo oneroso oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione, al valore di mercato nel quinto anno anteriore, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso acquisto a titolo gratuito (successione o donazione), al valore di mercato all’inizio della lottizzazione o della costruzione del fabbricato, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% nei termini previsti dalla legge, al valore di perizia, aumentato della spesa sostenuta per la redazione della stessa.
Quale data di inizio della lottizzazione viene di solito presa in considerazione quella dell’approvazione del piano da parte del Comune. Tra i costi inerenti al bene rientrano le imposte pagate sull’acquisto, le spese notarili per l’atto di acquisto (risultanti dalla fattura del notaio), le spese relative alle opere di lottizzazione e, in caso di cessione dei fabbricati, i costi di costruzione.
In caso di lottizzazione la plusvalenza deve sempre essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo, mentre non è prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
L’imposta sostitutiva del 20%
La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile da parte di una persona fisica è normalmente tassata nell’ambito della dichiarazione dei redditi, quindi le aliquote dipendono dal reddito complessivo del venditore. Normalmente si fa riferimento all’aliquota media dell’imposta sui redditi versata nei due anni precedenti.
In alcuni casi, però, la legge consente di pagare al momento dell’atto un’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, introdotta dal primo gennaio 2006.
Oggi la possibilità di chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva è limitata all’ipotesi in cui la plusvalenza deriva dalla cessione di fabbricati o terreni agricoli acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni (ferma restando l’esenzione prevista per le abitazioni principali). Dal primo gennaio 2007, infatti, è stata esclusa dall’applicazione dell’imposta sostitutiva la plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili, che deve quindi essere sempre inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore.
L’imposta sostitutiva si applica oggi con l’aliquota del 20%. L’aliquota, che in precedenza era del 12,50% è stata aumentata dal 3 ottobre 2006 (primo decreto Bersani).
Anche con l’aliquota del 20% l’imposta sostitutiva rimane di solito più conveniente della tassazione ordinaria, perché le aliquote delle imposte sui redditi sono più elevate, anche per lo scaglione più basso (23%). L’imposta è incassata dal notaio al momento dell’atto, e immediatamente versata al fisco per via telematica.
Parametri e studi di settore - Presunzioni semplici - Contraddittorio nel procedimento
Pubblicato il 21 Gennaio 2010
Archiviato in Accertamento | Lascia un Commento
I parametri e gli studi di settore rientrano in una procedura standardizzata di accertamento, che costituisce un sistema di presunzioni semplici. Queste ultime acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, ma solo in base all’esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento, con il contribuente.
Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell’accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese.
Nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici. Il giudice, inoltre, può valutare liberamente tanto l’applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto – che va dimostrata dall’Amministrazione finanziaria – quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso.
Decreto Milleproroghe
Pubblicato il 21 Gennaio 2010
Archiviato in Circolari studio | Lascia un Commento
Scudo fiscale: le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero fino al 31.12.2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.4.2010. Per le operazioni perfezionate dopo il 15.12.2009 l’imposta straordinaria si applica con aliquota del 6% per le operazioni perfezionate dopo il 16.12.2009 al 28.12.2010 e del 7% per le operazioni perfezionate dall’1.3.2010 al 30.4.2010.
Paradisi fiscali – Termini per l’accertamento: ai fini dell’accertamento della presunzione secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ex.art. 43, co. 1 e 2, D.P.R. 600/1793 (CFF 2 6343) ed ex art. 57, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972 (CFF 2 257) (entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione) sono raddoppiati. Per le violazioni
in merito alla dichiarazione annuale di investimenti e attività detenuti in paradisi fiscali, i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione ex art. 20, D.Lgs. 472/1997 (CFF 2 9483) (entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) sono raddoppiati (nuovo art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009, conv. Con modif. dalla L. 102/2009).
Studi di settore: al fine di tener conto della crisi economica, con riferimento agli anni 2009 e 2010, il termine entro cui gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. È rinviato, rispettivamente, al 31.3.2010 e al 31.3.2011.
Trasmissioni telematiche gestite dal Ministero: è prorogata al 31.12.2010 l’entrata in vigore della norma che dispone l’obbligo dell’uso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (nuovo art. 1, co. 120, L. 244/2007).
Dichiarazione mensile dei sostituti d’imposta (Mod. 770 mensile): l’adempimento relativo alle dichiarazioni mensili dei sostituti d’imposta è previsto in via sperimentale nel 2010 per diventare obbligatorio dal 2011 (nuovo art. 42, co. 2, D.L. 207/2008, conv. Con modif. dalla L. 14/2009).
Lavoratori transfrontalieri – Omissione del Modulo RW – Ravvedimento: il termine di 90 giorni previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e in caso di dichiarazione integrativa relative al 2008 è prorogato al 30.4.2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono regolarizzare ( ravvedimento) l’omessa o incompleta presentazione del Modulo RW, con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e qui detenute al 31.12.2008 (applicando sanzioni ridotte in caso di adempimento effettuato entro 90 giorni).
Esercenti impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria dal reddito: la disposizione relativa alla deduzione forfetaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 21, co. 1, L. 448/1998 (CFF 2 5714)) si applica anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010.
Consulenti finanziari: è prorogato al 31.12.2010 il termine oltre il quale i consulenti finanziari già operativi non potranno più prestare la loro attività, se non si iscrivono al relativo Albo (nuovo art. 19, co. 14, D.Lgs. 164/2007).
Pubblica Amministrazione – Pubblicità legale degli atti: è prorogata all’1.7.2010 la norma che dispone la pubblicità legale degli atti della pubblica Amministrazione in via informatica e non più in forma cartacea (art. 32, co. 5, L. 69/2009).
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: è prorogato al 31.12.2010 il termine fino al quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per finanziare la raccolta e la gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi con le stesse modalità disposte per i RAEE storici (nuovo art. 20, co. 4, D.Lgs. 151/2005).
CREDITO IVA – COMPENSAZIONE di IMPORTI SUPERIORI a € 15000 – VISTO di CONFORMITA’
Modalità di apposizione del visto: il visto di conformità può essere apposto solo sulle dichiarazioni annuali mediante indicazione, nell’apposito spazio, del codice fiscale e firma del responsabile del Caf-imprese o del professionista.
Legge Finanziaria 2010
Pubblicato il 21 Gennaio 2010
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Imposte Dirette
Riduzione acconto Irpef 2009 – Recupero dell’eccedenza versata (art. 2, co. 6-8): con riferimento alla riduzione di 20 punti percentuali dell’acconto Irpef 2009 (D.L. 23.11.2009, n.168 – pag.7), i contribuenti che alla data del 24.11.2009 avevano effettuato un maggior versamento, calcolato senza applicazione delle disposizioni del D.L. 168/2009, usufruiscono di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Se l’acconto è stato trattenuto e versato in eccesso dai sostituti d’imposta, l’eccedenza viene restituita ai contribuenti con il pagamento degli emolumenti di dicembre 2009.
Recupero edilizio – Detrazione Irpef 36% - Proroga (art. 2, co. 10): è prorogata al 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di recupero edilizio (36% delle spese sostenute per un importo massimo di € 48.000). Tale proroga (nuovo art.1, co. 17, L. 244/2007) si applica alle spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, a quelle eseguite su interi fabbricati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie purché queste provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30.06.2013.
Irap e addizionale Irpef – Regioni con deficit sanitario (art. 2, co. 86): con riferimento alle Regioni in disavanzo sanitario e prive di un Piano di rientro, è disposto l’aumento automatico nella misura dello 0,15% per l’aliquota Irap e dello 0,30% per l’aliquota dell’addizionale Irpef.
Lavoratori a progetto – Sostegno al reddito (art. 2, co. 130): sono apportate modifiche all’istituto sperimentale di sostegno al reddito per i lavoratori a progetto di cui all’art. 19, co. 2, D.L. 29.11.2008, n.185, conv. con modif. con L. 29.11.2009, n.2. In particolare, viene incrementata la misura dell’intervento in un’unica soluzione, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, fino al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore ad € 4.000, nei limiti di € 200.000.000 annui, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, co.1, D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L.335 /1995 (CFF 2 5579), esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, D.P.R. 917/1986 (CFF 2 5153). Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, tali soggetti devono aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo non superiore ad € 20.000 e almeno pari ad € 5.000, devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata e devono risultare senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi.
Iva
Recupero edilizio – Aliquota Iva agevolata – Proroga a regime (art.2, co. 11): è disposta a regime l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati (nuovo art.1, co. 18, L. 244/2007).
Altri tributi
Spese di giustizia – Contributo unificato (art. 2, co. 212-215): sono previsti alcuni interventi sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002, n. 115, tra cui la limitazione dell’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e altre modifiche alla normativa che lo regola. In particolare, l’esenzione viene eliminata per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad € 2.500 (dall’1.1.2010 il contributo unificato è, quindi, fissato in € 30); per il processo cautelare attivato nel corso della causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione a ordinanze e ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative di cui all’art. 23, L. 24.11.1981, n.689 e per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. E’, inoltre, prevista l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari ad € 103,30). Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.P.R. 115/2002 concernenti la natura del reddito comprese quelle riferite alle condizioni per la sua esigibilità (nuovo artt. 9, 10 e 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).
Agevolazioni
Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art.2, co. 156 e 157): è prorogata fino al 31.12.2010 la norma che dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione ex art.2, co. 1, lett. c), D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008 (CFF 2 6212). Per la fruizione nel 2010, il limite massimo richiesto di reddito complessivo di lavoro dipendente privato pari a € 35.000 è da riferire al 2009 (nuovo art.5, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009).
Rivalutazione di terreni e partecipazioni – Riapertura dei termini (art.2, co. 229 e 230): vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e di partecipazioni non quotate. In particolare, è possibile la rivalutazione con riferimento a terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2010. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate (massimo 3 rate) a decorrere dal 31.10.2010. Entro tale termine dev’essere anche redatta e giurata la perizia di stima (nuovo art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. con modif. dalla L. 27/2003).
Spese di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta (art. 2, co. 236): l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta per le spese di ricerca e di sviluppo è incrementata di € 200.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le finalità di cui all’art. 29, co. 1, D.L. 185/2008, conv. Con modif. con L. 2/2009 (CFF 2 8459b). Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà tra l’altro, sentite le associazioni di categoria, le tipologie degli investimenti agevolati e i soggetti beneficiari.
Disposizioni varie
Commercio ambulante – Documento unico di regolarità contributiva (art. 2, co. 12): le Regioni possono stabilire – nell’esercizio della potestà normativa loro riconosciuta in materia di disciplina delle attività economiche – che l’autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio ambulante sia soggetta all’obbligo di presentazione da parte del richiedente del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). In tal caso, le Regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso cui i Comuni sono chiamati a verificare la sussistenza e la regolarità di tale documentazione, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’Inps la rateizzazione del debito contributivo e alle imprese individuali. L’autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc (nuovi artt. 28 e 29, D.Lgs. 31.13.1998, n.114).
Rinegoziazione dei mutui (art. 2, co. 45): viene estesa la possibilità per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia) di rinegoziazione dei mutui accesi dopo il 31.12.2004 e fino al 31.12.2008, nel limite delle risorse disponibili, pari ad € 1.000.000 per l’anno 2010 (nuovo art. 2, co. 188, L. 24.12.2007, n.244).
Inps – Trattamenti di sostegno al reddito – Contribuzione figurativa (art. 2, co. 132 e 133): in via sperimentale per il 2010 è riconosciuta ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni originarie, la contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre il 31.12.2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.
Lavoro accessorio – Modifiche (art. 2, co. 148 e 149): sono previste modifiche all’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio (nuovo art. 70, D.Lgs. 276/2003). In particolare è stabilito che rappresentano prestazioni di lavoro accessorio anche le attività di lavoro svolte in maneggi e scuderie. Inoltre, in determinate ipotesi, committente di prestazioni di lavoro accessorio può essere l’ente locale; tuttavia, il ricorso a tali prestazioni da parte di un soggetto pubblico e degli enti locali è permesso nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in tema di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno. In via sperimentale, per il 2010, si considerano prestazioni di lavoro accessorio anche le attività di lavoro occasionale rese in ogni settore produttivo da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.
Posti barca in affitto - Aliquota ordinaria del 20%
Pubblicato il 20 Gennaio 2010
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La società che affitta posti barca prende a bordo tutta l’Iva. Niente esenzione da imposta
ma aliquota piena perché si tratta di una locazione assimilabile a quella di aree per il
parcheggio auto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/E,
che prende le mosse dalla richiesta di una società che gestisce due pontili in un porto
turistico ed è interessata a sapere se la sua attività di locazione posti barca può godere
del regime di esenzione Iva previsto in caso di affitto di beni immobili.
In particolare, i tecnici delle Entrate richiamano una sentenza della Corte di Giustizia in
cui si precisa che le locazioni in un porto di posti barca, sia in acqua sia a terra per il
rimessaggio invernale delle imbarcazioni, pur riconducendosi all’affitto di beni
immobili, rientrano più in particolare tra le locazioni di aree destinate al parcheggio di
veicoli, escluse dal regime di esenzione e soggette ad aliquota ordinaria del 20%.