Reverse charge iva edilizia

NOVITA’ SETTORE EDILIZIA

Dal 01/01/2007 è entrato in vigore il cosiddetto regime fiscale del “reverse charge” nel settore edile.
I prestatori d’opera e i subappaltatori devono emettere fattura all’appaltatore senza applicare l’IVA indicando in fattura la seguente motivazione:
“fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.

Per maggiore chiarezza, qui di seguito viene riportato un esempio di fattura.

MARIO RICCI (muratore)
Via Mazzini Macerata
P.IVA 01238964380
GEMAR srl (ditta appaltatrice)
Via F.lli Bandiera Ancona
P.IVA 01345678145

FATTURA N.1 DEL 31/01/2007

Compenso per lavori effettuati presso il vostro cantiere IMPORTO € 2.000,00 IVA 20%
- “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.

TOTALE FATTURA € 2.000,00
Casi esclusi dal “reverse charge” per i quali si continua ad emettere fattura con IVA:
- prestazioni rese a seguito di contratti d’appalto (cioè appaltatori in genere che lavorano per imprese di costruzioni);
- forniture con posa in opera;
- prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra;
- produzione o installazione di infissi, porte e finestre.

Manovra Bersani-Visco

Esente Iva* = tale regime comporta che non si può dedurre l’Iva pagata sugli acquisti.

** Si precisa che per le operazioni compiute dalle banche e società di leasing si è prevista l’agevolazione di ridurre alla metà le imposte ipotecarie e catastali.