Reverse charge iva edilizia
NOVITA’ SETTORE EDILIZIA
Dal 01/01/2007 è entrato in vigore il cosiddetto regime fiscale del “reverse charge” nel settore edile.
I prestatori d’opera e i subappaltatori devono emettere fattura all’appaltatore senza applicare l’IVA indicando in fattura la seguente motivazione:
“fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.
Per maggiore chiarezza, qui di seguito viene riportato un esempio di fattura.
MARIO RICCI (muratore)
Via Mazzini Macerata
P.IVA 01238964380
GEMAR srl (ditta appaltatrice)
Via F.lli Bandiera Ancona
P.IVA 01345678145
FATTURA N.1 DEL 31/01/2007
Compenso per lavori effettuati presso il vostro cantiere IMPORTO € 2.000,00 IVA 20%
- “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.
TOTALE FATTURA € 2.000,00
Casi esclusi dal “reverse charge” per i quali si continua ad emettere fattura con IVA:
- prestazioni rese a seguito di contratti d’appalto (cioè appaltatori in genere che lavorano per imprese di costruzioni);
- forniture con posa in opera;
- prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra;
- produzione o installazione di infissi, porte e finestre.
Manovra Bersani-Visco
- NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE VISCO-BERSANI
(MANOVRA-BIS)
Con il D.L. 223/06 in vigore dal 04/07/2006 , è stata effettuata una corposa manovra estiva da parte del nuovo Governo.
Tale provvedimento ha introdotto numerose novità che possono essere come di seguito riassunte. - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL MOD. F24 ESCLUSIVAMENTE ONLINE
Dal 1° Ottobre 2006 tutti i soggetti titolari di Partita IVA sono obbligati a:
· avere un conto corrente bancario,
· pagare telematicamente il modello F24 mediante il proprio computer e con il collegamento ad Entratel oppure con l’home banking.
Si precisa che qualora il soggetto non disponga di un proprio collegamento internet il pagamento telematico del mod. F24 potrà essere effettuato tramite un intermediario abilitato (cioè il proprio commercialista). - IVA MANUTENZIONI SVOLTE SU ABITAZIONI PRIVATE
Dal 01/10/2006 al 31/12/2006 l’Iva sui servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi scende al 10%. - LOTTA ALL’EVASIONE
E’ prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa l’Iva oltre l’importo di 50.000 euro. - AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’
Dal 2006 l’Agenzia delle Entrate controllerà tutte le nuove attività avviate, mediante accessi sui luoghi, per verificare l’effettivo esercizio dell’attività così da contrastare eventuali iniziative di frode. - BONUS FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI DI ABITAZIONI
Per le prestazioni fatturate dal 01/10/2006 ci sono le seguenti novità:
- la detrazione Irpef scende al 36 %,
- nella fattura deve essere indicato l’importo relativo al costo della manodopera,
- il limite di spesa è fissato in euro 48.000 per ogni singola abitazione, dunque in caso di più comproprietari, il bonus dovrà essere ripartito tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. - ACCERTAMENTO IN BASE AL MUTUO
Il fisco può accertare un maggior valore della vendita di immobili se il mutuo contratto dall’acquirente sia di una cifra maggiore al valore dell’immobile dichiarato nella vendita.
Restano esclusi da tale procedura di accertamento solo i privati che cedono abitazioni. - COMPRAVENDITA DI ABITAZIONI
Per scoraggiare i pagamenti “in nero” è stato sancito l’obbligo di dichiarare nel rogito notarile di compravendita immobiliare le seguenti informazioni:
- se il pagamento è avvenuto in contanti (che per la normativa antiriciclaggio non può essere maggiore di 12.500 euro), o con bonifico bancario o con assegno indicando tutti gli estremi utili per la tracciabilità di tali pagamenti;
- se i contraenti si sono avvalsi di un mediatore immobiliare, sue generalità ed il pagamento effettuato allo stesso. - DETRAIBILITA’ COMPENSI MEDIATORE
Dal 2007 sarà possibile detrarre dal reddito, a titolo di onere, il compenso pagato al mediatore immobiliare per acquisto di abitazione principale per un importo massimo di 1.000 euro. - PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
Si ripristina la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre arriva una stretta sui proventi in arrivo dai paradisi fiscali. In sostanza sarà impedita la “triangolazione”, potendo invece risalire all’origine del denaro in arrivo dagli altri paesi. - PROFESSIONISTI
LIMITI PER INCASSI IN CONTANTI (TRACCIABILITÀ). Fino al 30/06/2007 si potranno incassare in contanti al massimo somme inferiori a € 1.000. Per cifre superiori sono necessari assegni bancari non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancarie o postali. Dal 01/07/2007 al 30/06/2008 la soglia scenderà a € 500.
Dal 01/07/2008 la soglia si stabilizza a € 100.
Viene stabilito che ogni cifra incassata dal professionista (notaio, medico, geometra, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, ecc) deve transitare sul proprio conto corrente bancario. In particolare si segnala l’obbligo di versare sul conto corrente anche le somme incassate in contanti che risultano inferiori alla soglia prevista per la “tracciabilità”.
ABOLIZIONE MINIMI TARIFFARI (dal 2007) I compensi non saranno più vincolati ai minimi tariffari ad esclusione dei compensi liquidati dal giudice in caso di gratuito patrocinio.
Pertanto le parcelle potranno essere correlate al risultato ottenuto e comunque non irrisorie e sproporzionate rispetto all’impegno. I singoli ordini professionali daranno le direttive guida.
CESSIONI DI BENI STRUMENTALI Le plusvalenze e/o le minusvalenze, conseguite a seguito delle vendite o dell’autoconsumo, concorreranno a formare il reddito del professionista (come accade ora per tutti gli altri soggetti economici) con l’ulteriore restrizione circa l’impossibilità di essere rateizzate.
PUBBLICITA’ E’ ammessa la pubblicità informativa e istituzionale delle caratteristiche e delle prestazioni dello studio professionale. - PERDITE DI BILANCIO RIPORTABILI NEGLI ANNI SUCCESSIVI
È possibile riportare senza limiti di tempo solamente le perdite civilistiche subite nei primi 3 periodi d’imposta anziché nei primi 5. - DISCOTECHE E SALE DA BALLO
La consumazione obbligatoria di bevande che si paga all’ingresso di discoteche e sale da ballo sconterà l’Iva del 20% anziché quella del 10% in quanto si presume prevalente l’attività di intrattenimento anzichè quella di somministrazione di bevande. - AUMENTO ALIQUOTA IVA al 20%
Sono passati all’Iva del 20% i seguenti prodotti:
- prodotti a base di zucchero
- prodotti a base di cacao
- servizi telefonici resi su postazioni pubbliche
- francobolli da collezione
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Tutti i commercianti al dettaglio dal 2007 dovranno comunicare in via telematica all’Amministrazione Finanziaria l’ammontare giornaliero dei corrispettivi incassati. Per adempiere a tale obbligo potrà essere utilizzato il registratore di cassa dopo apposito adattamento tecnico. A fronte della spese sostenuta per tale intervento, sarà riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione da 1000 a 4000 euro. - COMUNICAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI
Obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria, annualmente in sede di Dichiarazione Iva, l’elenco dei propri clienti e fornitori così da poter effettuare “controlli incrociati”. In particolare dovrà essere indicato: il codice fiscale, l’importo totale delle operazioni effettuate, l’imponibile e l’imposta. - ANTICIPAZIONE DI ALCUNE SCADENZE
Pagamento saldo e 1° acconto delle imposte sui redditi 16 GIUGNO
Invio telematico delle Dichiarazioni dei redditi 31 LUGLIO
Invio telematico delle dichiarazioni dei Sostituti d’imposta 31 MARZO
Pagamento ICI 1° Rata 16 GIUGNO
Pagamento ICI 2° Rata 16 DICEMBRE
Consegna CUD ai dipendenti (dal 2008) 28 FEBBRAIO
Ravvedimento operoso “lungo” 31 LUGLIO - STUDI DI SETTORE
E’ stata eliminata la regola “dei due anni su tre” in base alla quale l’impresa in contabilità ordinaria può essere sottoposta ad accertamento da studi di settore solo quando risulta non essere congrua in 2 annualità su 3 consecutive.
Le imprese in contabilità ordinaria e i professionisti potranno essere sottoposti ad accertamento con le stesse regole valide per i contribuenti in contabilità semplificata. - INDIVIDUAZIONE DI AUTOCARRI E AUTOVETTURE AI FINI FISCALI
Con apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate saranno a breve individuati gli autoveicoli che, pur essendo immatricolati come autocarri, fiscalmente dovranno essere trattati come autovetture (cioè con IVA totalmente indetraibile e costi deducibili limitatamente al 50%) in quanto vere e proprie automobili di lusso utilizzate ad uso personale. - AMMORTAMENTI ANTICIPATI AUTOVETTURE
Sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati (cioè ammortamenti raddoppiati) per gli automezzi utilizzati promiscuamente anche per i fini privati.
Restano ancora possibili gli ammortamenti anticipati solo per gli autocarri. - CANONI DI LEASING
I canoni di leasing sono deducibili solo se la durata del relativo contratto non è inferiore all’intero periodo di ammortamento dell’autovettura cioè 4 anni. - AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI
I brevetti e le opere dell’ingegno saranno deducibili per il 50% (anzichè per il 33%).
I marchi saranno deducibili in 18 anni (anzichè in 10 anni). - TRASPARENZA BANCARIA
Le condizioni contrattuali possono essere modificate in via unilaterale dalle Banche ma le variazioni dovranno essere comunicate al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso in cui il cliente decida di interrompere il rapporto con la banca le spese di chiusura del conto corrente saranno pari a zero. - PASSAGGIO PROPRIETA’ BENI MOBILI REGISTRATI
Per i passaggi di proprietà dell’auto, barche, ecc, non è più necessario ricorrere al notaio. Le pratiche potranno essere svolte anche in Comune o presso gli sportelli dell’automobilista. - COMMERCIO
Via libera alle vendite promozionali senza limiti ed autorizzazioni preventive, esclusi i periodi che precedono i saldi di fine stagione. - NUOVO REGIME CONTABILE IN “FRANCHIGIA IVA”
Dal 2007 entrerà in vigore il nuovo regime fiscale agevolato applicabile per i piccoli professionisti e ditte individuali che nel 2006 hanno realizzato un volume di affari fino a 7.000 euro e non hanno effettuato esportazioni.
I contribuenti sono esonerati dagli taluni obblighi Iva e godono di altre semplificazioni formali nella tenuta della contabilità. Si resta in attesa di chiarimenti ministeriali. - CONTROLLI NEI CANTIERI EDILI
Per contrastare il lavoro nero viene previsto:
- che la comunicazione delle assunzioni al Centro per L’impiego deve essere fatta il giorno prima dell’instaurazione il rapporto di lavoro. Sanzioni previste da 100 a 500 euro;
- che l’attività del cantiere sarà sospesa se gli ispettori rilevano almeno il 20% di lavoratori irregolari sul totale dei lavoratori regolarmente occupati. Come sanzione è prevista la possibile interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche;
- la sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori in nero è compresa tra 1.500 e 12.000 euro per ogni lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- i benefici contributivi (cioè la riduzione dell’11,5%) sono riconosciuti solo se in possesso dei requisiti per il rilascio del D.u.r.c. da parte delle stesse Casse Edili. La riduzione non può essere applicata, per 5 anni, nei confronti di datori di lavoro definitivamente condannati per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dal 1° ottobre 2006 coloro che lavorano nei cantieri devono esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro. Se i lavoratori sono meno di 10 il tesserino può essere sostituito con la tenuta di un apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro nel quale annotare i lavoratori giornalmente impiegati nel cantiere. Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito di tessera che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
- l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dei dipendenti del subappaltatore. - INDEDUCIBILITA’ AMMORTAMENTO TERRENI
Dal 2006 il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree edificabili e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Tale costo è quantificato da apposita perizia di stima e comunque non inferiore al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.
NOVITA’ PER GLI IMMOBILI
Le modifiche normative al fine di evitare evasioni da parte delle società immobiliari, riguardano l’esenzione Iva in caso di cessioni di abitazioni. Partendo dalla regola base per la quale le operazioni compiute vanno assoggettate alternativamente all’Iva oppure all’imposta di Registro, la novità è che se una società costruttrice vende gli appartamenti dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, la cessione è esente Iva* e soggetta ad imposta di Registro.
Esente Iva* = tale regime comporta che non si può dedurre l’Iva pagata sugli acquisti.
- Affitto di immobili abitativi
LOCATORE AFFITTUARIO IVA REGISTRO
qualsiasi soggetto IVA chiunque Esente* 2%
privato chiunque 2%
Affitto immobili strumentali
LOCATORE AFFITTUARIO IVA REGISTRO
soggetto IVA - Privato- soggetto Iva con pro-rata di detrazione fino al 25% 20% 1%
soggetto IVA soggetto IVA Esente*(salva la possibilità per il locatore di optare per l’Iva) 1%
Vendita di immobili abitativi
CEDENTE ACQUIRENTE IVA IMPOSTE**
costruttore che vende ENTRO 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori Chiunque 4%, o 10% o 20% Registro = 168 euro Ipotecaria = 168 euroCatastale = 168 euro
Tutti gli altri soggetti Iva E costruttore che venda DOPO 4 anni Chiunque Esente* Registro = 7%Ipotecaria = 2%Catastale = 1%(Se trattasi di prima casa:Registro = 3%Ipotecaria = 168 euro Catastale = 168 euro)
Privato Chiunque Registro = 7%Ipotecaria = 2%Catastale = 1%(Se trattasi di prima casa:Registro = 3%Ipotecaria = 168 euroCatastale = 168 euro) - Vendita di immobili strumentali (è stata aumentata l’imposta catastale di un punto percentuale)
CEDENTE ACQUIRENTE IVA IMPOSTE**
costruttore che vende ENTRO 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione Chiunque 20% Registro = € 168Ipotecaria = 3%Catastale = 1%
Altri soggetti Iva Ecostruttore che vende DOPO 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori - privati- Soggetti con pro-rata di detraibilità iva fino al 25% 20% Registro = € 168Ipotecaria = 3%Catastale = 1%
Altri soggetti iva Ecostruttore che vende DOPO 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori Altri soggetti Iva Esente*(salva l’opzione del cedente per imponibilità Iva) Registro = euro 168Ipotecaria = 3%Catastale = 1%
Privato chiunque Registro = 7%Ipotecaria = 2%Catastale = 1%
** Si precisa che per le operazioni compiute dalle banche e società di leasing si è prevista l’agevolazione di ridurre alla metà le imposte ipotecarie e catastali.
- ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI
Di seguito si citano ulteriori interventi normativi della Manovra Prodi:
- distribuzione assistita di farmaci nei supermercati,
- in caso di eredità di farmacia è possibile gestirla da parte degli eredi solo per 2 anni e poi vige l’obbligo di rivenderla,
- la regolamentazione dei taxi è demandata ai comuni,
- liberalizzazione del R.e.c.,
- liberalizzazione alla produzione di pane,
- inasprimento della disciplina della redditività di società non operative,
- normativa sulle fusioni tra aziende retroattive,
- ecc.