Trust
Fasi della vita del trust
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TIPO DI TRUST |
Atto istitutivo con disposizione dei beni in trust |
Indicazione di alcuni nomi di possibili beneficiari nella lettera di desideri |
Individuazione beneficiari da parte del trustee* |
Assegnazione dei beni ai beneficiari |
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Il disponente individua nell’atto costitutivo i beneficiari dei beni (es. Tizio |
Imposta proporzionale di donazione calcolata con aliquote e franchigie che tengono conto del rapporto tra disponente e Tizio |
Non è dovuta imposta di donazione |
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Il disponente individua nell‘atto costitutivo i beneficiari per categoria (es.: i discendenti) |
Imposta proporzionale di donazione calcolata con aliquote e franchigie che tengono conto del rapporto tra diponente e beneficiario |
Irrilevante ai fini impositivi |
Non è dovuta imposta di donazione |
Non è dovuta imposta di donazione |
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Il disponente delega nell’atto costitutivo l’individuazione dei beneficiari al trustee |
Imposta in misura fissa** |
Irrilevante ai fini impositivi |
Imposta proporzionale di donazione calcolata con aliquote e franchigie che tengono conto del rapporto tra disponente e beneficiari |
Non è dovuta imposta di donazione |
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Il diponente delega nell’atto costitutivo l’individuazione dei beneficiari al trustee indicando alcuni nomi in via non precettiva |
Imposta in misura fissa ** |
Irrilevante ai fini impositivi |
Imposta proporzionale di donazione calcolata con aliquote e franchigie che tengono conto del rapporto tra disponente e beneficiari |
Non è dovuta imposta di donazione |
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Il disponente istituisce un trust di scopo |
Imposta di donazione nella misura dell’8% |
Non è dovuta imposta di donazione |
Indeducibilità del costo dei terreni-società di leasing
La disciplina di cui all’art. 36, co. 7, 7-bis e 8, D. L. 223/2006, conv. con modif. della L.248/2006 sul trattamento fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati non trova applicazione nei confonti della società di leasing che concede in locazione finanziaria l’immobile.
Infatti, per tale società l’immobile costituisce un credito vantato nei confronti dell’utilizzatore e non un bene strumentale.
La disciplina in commento è, invece, applicabile nei confronti del proprietario dell’immobile, in caso di contratti di locazione operativa o di comodato. Si ricorda che il proprietario deve calcolare il valore ammortizzabile del fabbricato considerando il concreto utilizzo da parte dell’utilizzatore.
Rimborsi IVA auto – non residenti
Il rimborso dell’IVA sugli autoveicoli (relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di autovetture, motoveicoli (art. 19 – bis1, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. 633/1972 e alle spese accessorie effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o prefessione dall’01/01/2003 al 13/09/2006) spetta anche ai soggetti non residenti che sono privi di un rappresentante legale in Italia e che non si sono identificati direttamente.
Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati gli originali delle fatture di acqusito e delle bollette doganali di importazione nonché un’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato membro che comprovi la qualità di soggetto d’imposta del richiedente.
Si ricorda che la domanda di rimborso forfettario dell’IVA detraibile deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara esclusivamente in via telematica, ai sensi del D. L. 15/09/2006, n. 258, conv. con modif. con L. 10/11/2006, n. 278, entro i termini speciali stabiliti dalla legge e che al tal fine deve essere utilizzato il modello indicato nel Provvedimento Agentia Entrate 22/02/2007.