Controlli sui siti web di aziende e professionisti
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la DRE Liguria ha effettuato un primo controllo sui siti web di professionisti ed imprese, riscontrando numerose violazioni degli obblighi informativi verso i contribuenti.
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Il fisco esamina in maniera particolare:
il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 2, D.P.R. n. 4004/2001, in forza del quale il numero di partita Iva di imprese e professionisti deve essere riportato, oltre che nei documenti “ufficiali”, anche nell’home page del sito internet.
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Come regolarizzare:
per regolarizzare la posizione, è necessario aggiornare l’home page del sito prima della constatazione di irregolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria: in tal modo, si evita l’irrogazione delle sanzioni amministrative (da € 258,23 a € 2.065,83).
CFC applicazione della normativa ad una società controllata con sede in svizzera
Caso
- società italiana che controlla una società residente in Svizzera
se l’esclusione di quest’ultima dal regime speciale agevolato previsto in Svizzera per le holding (relativamente alle imposte cantonali e municipali) deriva dalla mancata richiesta da parte del contribuente e non da mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione elvetica, la stessa deve essere considerata società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. , D.M. 21.11.2001) e, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 167 e 89, co. 3, D.P.R. 917/1986.Inoltre, l’esercizio di attività di holding che la società controllata svolge in Svizzera in via principale non permette la disapplicazione della disciplina sulle CFC se la società controllante italiana non dimostra che l’attività di gestione della partecipazione è svolta con un’organizzazione tale da costituire attività d’impresa rilevante ai fini dell’art. 167, D.P.R. 917/1986
Imbarcazioni da diporto – canoni di locazione trattamento iva
La risoluzione fornisce chiarimenti, integrando quanto è già stato stabilito dalle CC.MM. 2.8.2001, n. 76/e e 7.6.2002,n. 49/E, in merito al
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corretto trattamento ai fini Iva delle prestazioni di locazione
(compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unità da diporto utilizzate fuori delle acque territoriali, alla luce delle disposizioni introdotte in materia dell’art. 46, L. 21.11.2000, n. 342.
Le operazioni in esame, infatti,
- rientrano nel campo di applicazione dell’imposta
solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui, in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e, in parte, al di fuori di esso sarà rilevante per l’Iva soltanto la parte del canone di locazione riferibile all’utilizzo che ne è stato fatto in ambito comunitario.
A tal fine sono state determinate in via forfettaria le percentuali dell’utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle unità da diporto.
È però possibile applicare l’Iva su una percentuale della base imponibile diversa, anche inferiore a quella stabilita in via forfettaria, a condizione che si dimostri, sulla base di riscontri oggettivi, un utilizzo dell’imbarcazione diverso da quello presunto in via generale. A tal fine non è sufficiente la dichiarazione del cliente-utilizzatore di utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie in quanto è necessario fornire ulteriori elementi idonei a tale scopo (ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori delle acque comunitarie, ecc.).
Cancellazione di ipoteche immobiliari, trasmissione telematica delle comunicazioni
Il provvedimento, in vigore dal 14.10.2007 (definisce modalità e specifiche teccniche)
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cancellazione ipoteche immobiliari
relative alla forma e alla trasmissione telematica della comunicazione di cui all’art. 13, co. 8-septies, D.L. 31.1.2007, n. 7, conv. con modif. con L. 2.4.2007, n. 40, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria.
A decorrere dal 5.11.2007 sarà attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica (conformemente alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento) della comunicazione citata in regime di facoltatività, mentre dall’1.3.2008 la comunicazione sarà trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.
Il provvedimento, inoltre, fissa le modalità di verifica della provenienza delle comunicazioni trasmesse telematicamente e di gestione dell’irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica.
Fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni tra società di Stati Ue – attuazione della direttiva 2005/19/CE
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Il decreto da attuazione alla Direttiva 2005/19/CE che modifica la Direttiva 90/434/CEE,
relativa al regime fiscale da applicare a fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambio di azioni concernenti società residenti in Stati membri UE
In particolare sono stati modificati alcuni articoli del D.P.R. 917/1986 (artt. 73, 166, 177, 178 e 176)e l’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
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Trasferimento all’estero della residenza fiscale:
le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabila organizzazione. Il trasferimento all’estero da parte di una società di capitali non da luogo di per se all’imposizione dei soci della società trasferita (nuovo art. 166, co. 2-bis e 2-ter).
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Operazioni straordinarie tra soggetti Ue:
le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 917/1986 (Operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Stati Ue) si applicano anche alle scissioni parziali con le quali una società di capitali o un ente commerciale residente in Italia trasferisce una o più aziende a una o più società di capitali o enti commerciali residenti in altro Stato Ue, a condizione che l’eventuale conguaglio ai partecipanti del soggetto scisso non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio (nuovo art. 178, co. 1 lett. B-bis).
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Norma antielusiva:
le disposizioni antielusive si applicano anche al trasferimento all’estero della residenza fiscale da parte di una società residente in Italia (nuovo art. 37- bis, co.3, lett. e).