Distribuzione di utili in presenza di deduzione extracontabili
Ai sensi dell’art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986, se vengono effettuate deduzioni extracontabili (nel caso oggetto di interpello si tratta di ammortamenti extracontabili), gli eventuali utili di esercizio distribuiti, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono alla formazione del reddito de e nelle misura in cui l’importo delle restanti riserve patrimoniali e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a Conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato dagli importi dedotti (cd. vincolo patrimoniale).
La risoluzione precisa che la delibera di distribuzione crea il presupposto per la suddetta tassazione solo se alla data di chiusura del periodo d’imposta in cui è avvenuta la delibera risulti violato il vincolo patrimoniale.
Diversamente, l’annullamento delladelibera entro la fine del periodo d’imposta, facendo venir meno gli effetti della riduzione delle riserve, non fa scattare il presupposto per la tassazione.
Project financing, ammortamento di un fabbricato ad uso parcheggio
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all’ammortamento di un fabbricato industriale ad uso parcheggio costruito e gestito da uan società per azioni in project financing nell’ambito di un contratto stipulato con un’altra società per azioni (la prima società diventa titolare del diritto di superficie, mentre la seconda del sottosuolo).
premesso ceh la ripartizione del costo di un bene ammortizzabile su più periodi di imposta è determinata forfettariamente applicando al costo fiscale del bene il relativo coefficiente tabellare, se i criteri di valutazione civilisti per la ripartizione del costo (durata del diritto di superficie) sono differenti rispetto a quelli fiscali (applicazione del coefficiente al costo) è necessario fare delle rettifiche in sede di dichiarazione.
Ne consegue che se la perdita di devoluzione è imputata in ogni esercizio in proporzione alle quote di ammortamento fiscalmente riconosciute, è necessario, ai fini fiscali, rideterminare il reddito di ciascun periodo effettuando una variazione in aumento della base imponibile per un importo pari alla quota di costo relativa alla perdita di devoluzione transitata a Conto economico.
Tali costi ripresi a tassazione saranno deducibili nell’esercizio di devoluzione del cespite ex art. 109, co. 4, lett. a), D.P.R. 917/1986.
Acquisto di immobile allo stato grezzo, interessi passivi dipendenti da contratti di mutuo, detrazione IRPEF
Il contribuente non può beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 15, co. 1-ter, D.P.R. 917/1986 in relazione agli interessi passivi dipendenti dalla stipula di un contratto di mutuo per ultimare la costruzione di un immobile acquistato allo stato grezzo se non presenta al Comune la richiesta per la voltura a suo nome del permesso di costruire, concesso dal Comune stesso all’impresa cedente.
In questo caso, infatti, non è possibile verificare la sussistenza del requisito temporale previsto dall’art. 1, co. 3, D.M. 30.7.1999, n. 311 il quale riconosce la detrazione d’imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo.
Riforma fallimentare decreto correttivo
- Riforma del diritto fallimentare
disposizioni correttive al D.lgs. 9.1.2006, n.5
(fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa).
Le disposizioni correttive entreranno in vigore l’1.1.2008, tranne alcune eccezioni come quelle che dispongono le modalità delle vendite fallimentari, la possibilità per il fallito di esercitare attività commerciale dopo la chiusura del fallimento e la disciplina dell’esdebitazione che si applicano anche alle procedure pendenti.
Alcune delle novità più rilevanti sono illustrate di seguito.
- Nuovi limiti dimensionali per le imprese soggette a fallimento:
per non essere dichiarate fallite o assoggettate a concordato preventivo le imprese devono soddisfare i seguenti tre parametri dimensionali (con onere della prova a carico dell’impresa):
- attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00
(nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore ai tre anni);
- ricavi lordi annui non superiori ad € 200.000,00
(nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore a tre anni);
- debiti (anche non scaduti) non superiori ad € 500.000,00.
- Termini di impugnazione – Unificazione:
sono stabiliti in 30 giorni tutti i termini di impugnazione relativi alla procedura fallimentare (ad esempio termini per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e per il ricorso in cassazione su tale reclamo).
- Professionisti abilitati:
sono abilitati a redigere il piano attestato di risanamento (art. 67 co. 3, lett. d), la relazione giurata sul valore attribuibile al cespite o al credito nelle proposte di concordato fallimentare, oltre ai revisori e alle società di revisione (art. 124, co. 3), il piano di ammissione al concordato preventivo (art. 161, co. 3) e le relazioni dell’esperto per i piani di ristrutturazione del debito (art. 182-bis), i dottori commercialisti, i ragionieri o gli avvocati iscritti anche nel Registro dei revisori contabili o gli studi associati i cui soci hanno tali caratteristiche.
- Azione revocatoria – Preliminari di vendita:
sono esclusi dall’azione revocatoria anche i preliminari di vendita trascritti ex art. 2645-bis, c.c. conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a “prima casa” dell’acquirente, dai suoi parenti o affini entro il terzo grado.
- Contratti di locazione:
se fallisce il locatore, il curatore subentra nel contratto. Nel caso in cui la sua durata superi i 4 anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore più, entro un anno da tale dichiarazione, recedere dal contratto previo equo indennizzo al conduttore. Se fallisce il conduttore, il curatore può recedere in qualsiasi momento dal contratto versando un equo indennizzo al locatore.
- Vendita con riserva di proprietà:
se fallisce il compratore e il curatore subentra nel contratto, il venditore può chiedere una cauzione a meno che il curatore paghi subito il prezzo; se, invece, il curatore scioglie il contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa. Se fallisce il venditore, il contratto non si scioglie.
- Contratti ad esecuzione continuata o periodica:
nel caso in cui il curatore subentri nel contratto, lo stesso deve pagare l’intero prezzo anche con riferimento alle consegne già avvenute o ai sensi già erogati.
- Chiusura del fallimento – Effetti:
a seguito della chiusura della procedura fallimentare cessano automaticamente gli effetti sul patrimonio del fallimento e le incapacità personali del debitore e decadono gli organi preposti al fallimento.
Normativa Iva Google Adsense
NORMATIVA IVA GOOGLE ADSENSE
- IL PROFILO IVA DI GOOGLE ADSENSE
Nel presente scritto si vuole esaminare il profilo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) del sistema Google Adsense™. In particolare si indagheranno a cascata:
- le modalità tecniche di funzionamento;
- l’inquadramento giuridico della fattispecie in Italia;
- il profilo IVA vero e proprio;
- gli obblighi fiscali conseguenti.
Il riferimento sarà sempre relativo a soggetti passivi d’imposta domiciliati e residenti in Italia (Imprenditori individuali, società ed enti commerciali) per siti internet visibili in Italia, di loro proprietà, tenuta altresì in considerazione la residenza-domicilio extracomunitaria di Google Adsense™.
- MODALITA’ TECNICHE DI FUNZIONAMENTO
La fattispecie: un soggetto italiano, aderendo a Google Adsense™, mette a disposizione di tale sistema uno spazio ben identificato, sul proprio sito internet, dove inserire alcuni link testuali, a volte con breve descrizione.
Sugli spazi messi a disposizione dai soggetti proprietari di siti web, Google Adsense™ fa ruotare vari link testuali, ogni volta che tale pagina viene ricaricata dal navigatore.
Lo scopo dei link proposti nelle aree messe a disposizione di Google Adsense™ è quello di rimandare il navigatore ai siti web dei soggetti terzi inserzionisti.
I soggetti terzi inserzionisti, ricevono dunque un servizio, diciamo per ora, di “visibilità” da parte di Google Adsense™, per il tramite dei soggetti proprietari dei siti web che aderiscono al sistema mettendo a disposizione gli spazi.
I soggetti terzi inserzionisti quindi pagano a Google Adsense™ un corrispettivo per ottenere quella “visibilità”, precisamente ad ogni visualizzazione del loro link testuale o per ogni click; Google Adsense™ a sua volta paga un corrispettivo ai soggetti che gli mettono a disposizione gli “spazi espositivi”, precisamente per ogni visualizzazione o click del navigatore su uno di quei link ospitati.
Dunque un rapporto tra tre soggetti; nello specifico si vuole qui indagare il profilo IVA del rapporto tra il fornitore dello “spazio espositivo” e Google Adsense™.
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- INQUADRAMENTO GIURIDICO-IVA DELLA FATTISPECIE IN ITALIA
Non si può prescindere da un’indagine preliminare su cosa venga “pubblicato” con il sistema Google Adsense™ negli spazi messi a disposizione nei siti web ospitanti.
Si tratta di link testuali, eventualmente con una breve descrizione, il cui scopo è quello di rimandare al sito web dell’inserzionista. Quindi il fine è quello di veicolare il maggior numero di navigatori verso un determinato punto del web.
Pare logico tentare di paragonare questa fattispecie virtuale a quanto potrebbe succedere nel realtà concreta.
A mio giudizio il paragone è facilmente ipotizzabile: i manifesti (link) apposti su cartelloni (spazi web) che diffondono al pubblico un messaggio oppure gli spazi sulle pagine dei giornali dove inserire messaggi promozionali.
Verificando che lo scopo di tali link è nella massima parte quella di veicolare nomi, marchi, prodotti e/o servizi commerciali, risulta spontaneo affiancare tale pratica a quanto ordinariamente in uso per i messaggi pubblicitari.
Dunque mettere a disposizione quegli spazi sui propri siti web equivale a fornire servizi pubblicitari?
Nell’indagine giuridica sulla fattispecie il primo riferimento non può che essere alla sentenza n. 68/92 del 17.11.1993 (in relazione alla Direttiva n.77/388 del 1977) della Corte di Giustizia Ue, la quale ha affermato che per “prestazione pubblicitaria” debba intendersi ogni operazione che costituisca parte indissolubile di una più vasta campagna pubblicitaria e che, pertanto, concorra alla diffusione del messaggio pubblicitario (facendo l’esempio della fabbricazione di supporti per la diffusione di messaggi pubblicitari).
Il Ministero delle Finanze ha poi avuto modo di esprimersi in merito alle prestazioni accessorie a quelle pubblicitarie con la risoluzione n. 6 del 11.02.1998 di cui riporto un tratto saliente:
“…in relazione alla fattispecie in discorso il problema concreto diviene quello di verificare, in relazione alle singole prestazioni rese o ricevute dalla società ___, la sussistenza o meno del rapporto di accessorietà rispetto alla prestazione principale, di natura pubblicitaria, effettuata dalla predetta società italiana nei confronti della consociata francese.
Per la sussistenza del rapporto di accessorietà è necessaria, ma non sufficiente, la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ossia, nella fattispecie in esame, la realizzazione di una campagna pubblicitaria diretta all’incentivazione delle vendite sul territorio nazionale.
E’ altresì necessario, ad avviso della scrivente, un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale. Occorre in particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito.
Conclusivamente, sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale. Sulla base di tali criteri dovrà essere valutata, caso per caso, la ricorrenza del rapporto di accessorietà nei sensi in cui è definito dal menzionato art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nell’ambito del quale il concetto di “prestazioni pubblicitarie” va riferito ad un’operazione oggettivamente riconoscibile come relativa ad un’attività di promozione ben individuata, può farsi riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia CEE la quale, con decisione n. 68/92 del 17 novembre 1993 ha affermato come nelle “prestazioni pubblicitarie” debba intendersi ricompresa ogni attività indirizzata alla trasmissione di un messaggio promozionale, relativo a beni e servizi, purché le prestazioni rese siano riconducibili ad un “unicum”, rappresentato dalla prestazione principale(e prevalente), qualificabile come attività pubblicitaria.”
Un ultimo riferimento è da farsi alla Risoluzione 18.11.2003, n. 209/E dell’Agenzia delle Entrate, perché tra le poche che parlano di “link”.
Essa però pare subito poco calzante in quanto riferita ad un caso particolare, in cui il link ospitato rimandava alla pagina di un inserzionista dove veniva sottoscritto un contratto di fornitura commerciale (di linea ADSL) e la società ospitante si impegnava specificamente alla promozione della sottoscrizione di contratti di fornitura e non unicamente alla veicolazione pubblicitaria del nome, marchio, prodotto o servizio in termini dunque di mera “visibilità”. Si trattava quindi più di intermediazione commerciale (o procacciamento d’affari) piuttosto che di diffusione pura e semplice di un messaggio promozionale.
Dalla lettura dei documenti ufficiali citati, reputo quindi che non possa che evincersi che la messa a disposizione di spazi pubblicitari debba essere intesa quale parte indissolubile di una più vasta azione pubblicitaria, quale mezzo indispensabile, e dunque rappresentare, di per se, un servizio pubblicitario.
- IL PROFILO IVA
L’indagine, viste le nazionalità dei soggetti coinvolti e l’ambito di diffusione globale dei servizi internet, deve avere a riferimento anzitutto la territorialità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei servizi pubblicitari.
Nel specifico (committente extracomunitario), l’art. 7, c. 4, lett. f, del D.P.R. 633/72 individua quale criterio principe quello del luogo di utilizzo dei servizi e, dunque, l’ambito territoriale di diffusione del messaggio pubblicitario, cioè il luogo in cui si concretizza la destinazione/visualizzazione di quegli spot (si veda la Ris. Min. n. 425853 del 05/10/1984 a proposito di pubblicità a mezzo stampa).
Ma per un mezzo fruibile in tutto il mondo come internet è corretto individuare in Italia il predetto luogo di utilizzo?
A parer mio si e questo principalmente per due considerazioni:
1) i messaggi ospitati da siti italiani sono generalmente in lingua italiana e dunque rivolti massimamente al mercato italiano (se si eccettuano i rari luoghi nel modo in cui la lingua di Dante è utilizzata) ed in ogni caso l’accesso a tali siti non è impedito a soggetti residenti sul suolo italiano;
2) La Risoluzione del 15.12.1990 prot. 470170, in proposito di territorialità di servizi pubblicitari radio-televisivi, ha individuato il seguente principio:“ai sensi dell’art. 7 lett. g) DPR 633/72 qualora le prestazioni di servizi siano rese ad un committente extracomunitario, deve applicarsi il criterio dell’utilizzazione, dovendosi assoggettare ad imposta solo quelle utilizzate nello Stato italiano.
Qualora non sia possibile enucleare da una complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia, l’intera operazione dovrà essere assoggettata ad iva.”
Se dunque il luogo di diffusione del messaggio è anche l’Italia e non è possibile stabilire in che quota parte la visualizzazione di quei messaggi è fruita al di fuori del territorio nazionale, tali prestazioni di servizi (l’ospitare il servizio Google Adsense™) saranno normalmente imponibili ad IVA per l’intero corrispettivo.
Ove invece fosse possibile individuare oggettivamente quale parte del servizio venga fruito al di fuori del territorio nazionale, solo la parte di corrispettivo corrispondente a quanto realizzato in Italia sarà imponibile ad IVA.
A parere di chi scrive a nulla vale la nuova normativa nazionale in tema di c.d. “commercio elettronico” (Rif. Art. 7, c. 4 DPR 633/72 come modificato dal D.Lgs. n. 273/2003 che recepiva la direttiva comunitaria 2002/38/CE del 07.05.2002) poiché la fattispecie concreta qui esaminata non ha i requisiti in essa prescritti.
- GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Atteso che le prestazioni in oggetto saranno ordinariamente imponibili ad Iva in Italia risulta ovvio concludere che debbano essere rispettate tutte le ordinarie disposizioni IVA in materia di momento impositivo, fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti e dichiarazione.
L’aspetto semmai più problematico è capire se il corrispettivo riconosciuto da Google debba intendersi comprensivo di Imposta oppure no. Questo sembra comprensibilmente essere un problema sentito dai webmasters italiani in quanto considerarlo comprensivo di IVA vorrebbe per loro significare la compressione dei ricavi conseguente al versamento di imposta connesso.
Riporto dunque un messaggio ufficiale di Google Adsense™ ricevuto da un aderente al servizio (cioè un fornitore di spazi per gli annunci):
“Gentile Sig. XXXXX,
La ringraziamo per l’immensa pazienza dimostrata. Il dipartimento
competente ci ha fornito la risposta al suo quesito: le confermiamo che quanto riportato nella sua prima email è corretto, e cioè nella fattura da inviare a Google dovrà inserire 100 USD + 20% IVA, supponendo che l’ammontare del pagamento sia pari a 100 USD.
Il totale della fattura sarà 120 USD, e Google le rimborserà 20 USD. Le raccomandiamo di prestare particolare attenzione nella compilazione della fattura stessa. Per praticità riportiamo di seguito la lista delle informazioni necessarie:
- Data di emissione
- Numero fattura
- Partita IVA del publisher
- Partita IVA di Google (EU372000041)
- Nome e indirizzo del beneficiario come riportati nel suo account AdSense
- Nome completo e indirizzo di Google (come indicati di seguito)
- Una descrizione dei servizi forniti dal publisher AdSense (come ad
esempio “fornitura a Google di spazio pubblicitario sul sito Web per la
pubblicazione di annunci)
- Data pagamento (questo è il periodo di tempo i cui i rendimenti sono
stati generati, o la data di emissione del pagamento)
- Importo tassabile (ammontare del pagamento)
- Percentuale (%) di IVA applicata (questa è la percentuale di IVA
applicata in base al paese indicato nel suo account AdSense)
- Importo IVA (l’esatto ammontare in dollari come determinato dalla % IVA)
Dopo aver inserito le informazioni richieste, potrà inviare la sua fattura al seguente indirizzo:
Google Inc.
AdSense VAT
PO Box 2050
Mountain View CA 94042
Dopo aver ricevuto la sua fattura completa e accurata per il rimborso IVA, procederemo all’emissione del pagamento all’indirizzo indicato nel suo account AdSense.”
Vista la comunicazione ad personam, non si può fare di questa comunicazione un principio generale valido per tutti gli aderenti al sistema, ma sicuramente è un punto di partenza per comportarsi in un modo che sembrerebbe del tutto ragionevole e non penalizzante per il fornitore di spazi e per lo stesso Google Adsense™.
Articolo tratto dal forum di Giorgio Taverniti e postato da i2m4y moderatore della sezione Web e Fisco del forum.