Affitto di un’azienda agricola da parte di una società semplice
- Trattamento ai fini Irap, imposte dirette e IVA
applicabile al caso in cui una società semplice affitti, rispettivamente, l’azienda agricola, composta da terreni e immobili pertinenziali, ad un soggetto e una porzione di immobile pertinenziale strumentale ad un altro soggetto.
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Irap
come già chiarito nella C.M . 4.6.1998, n. 141/E, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito della concessione in affitto della proprio azienda agricola, perde lo status di soggetto passivo Irap ( e, pertanto, non è più tenuto ai relativi adempimenti dichiarativi e di versamento).
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Imposte dirette:
relativamente all’affitto dell’azienda, il reddito va determinato sulla base della differenza tra l’ammontare dei canoni percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986); relativamente all’affitto della porzione di fabbricato strumentale, per il calcolo del reddito da tassare è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti di ruralità:
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se sussistono tali requisiti, i canoni d’affitto percepiti sono qualificabili come redditi fondiari non determinabili catastalmente (art. 67 co. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986, concorrendo alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito;
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se non sussistono tali requisiti, la porzione di immobile si considera produttiva di reddito di fabbricato, risultando così soggetto a tassazione il valore più elevato tra i canoni risultanti dal contratto (ridotti forfettariamente del 15%) e la rendita catastale attribuita all’immobile (art. 37, co. 4-bis, D.P.R. 917/1986).
- Iva:
premesso che il presupposto impositivo è l’esercizio di un’attività commerciale o agricola, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito dell’affitto dell’azienda stessa, perde lo status di soggetto passivo Iva (e, pertanto, non è tenuta a fatturare i canoni percepiti essendo esclusi dal campo di applicazione dell’Iva e soggetti all’imposta di registro).
CO.CO.CO e collaboratori a progetto, contributi per l’acquisto di pc – modifiche
E’ stato modificato il D.M. 8.6.2007, emanato il attuazione dell’art. 1, co. 298, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007),
- che fissa criteri e modalità per la concessione del contributo di € 200,00 per l’acquisto di un Pc nuovo di fabbrica da parte di collaboratori coordinati e continuativi (nel settore pubblico) e di collaboratori a progetto (nel settore privato).
- I beneficiari sono i cittadini italiani residenti ed iscritti all’Anagrafe tributaria di qualsiasi età (è stato soppresso il riferimento all’età massima di 25 anni), che risultano, all’atto dell’acquisto del Pc, titolari di un contratto di co.co.co., ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ovvero di un contratto di lavoro a progetto ex art. 62, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.
Società di comodo – holding con partecipazioni all’estero – disapplicazione.
Una società residente, che svolge l’attività di gestione di partecipazioni, detiene una partecipazione in una società estera, la quale ha iniziato la proprio attività produttiva solo all’inizio del 2007 e pertanto fino a tale momento non ha conseguito ricavi e non ha distribuito utili alla società partecipante.
La società residente chiede, per l’esercizio 2006 (durante il quale non ha registrato alcun utile da partecipaizone), la disapplicazione della norma sulle società di comodo di cui all’art. 30, co. 4-bis, L. 724/1994.
Premesso che, in base alle CC.MM. 2.2.2007, n. 5/E e 9.7.2007, n. 44/E, le holding che detengono partecipazioni possono presentare istanza di disapplicazione se oggettive situazioni hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi delle rimanenze, proventi e reddito determinati ai sensi della disciplina dulle società di comodo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’istanza può essere accolta nel caso in cui la società partecipata operativa non abbia riserve di utili sufficienti, se totalmente distribuite, a far superare il test di operatività alla società partecipante.
Studi di settore; applicabilità alle società cooperative.
Le società cooperative escluse dall’applicazione degli studi di settore sono solo quelle che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, degli associati o degli utenti, secondo il principio espreso dalla C.M. 21.5.1999, n. 110/E.
Gli studi si applicano invece alle società cooperative dette ” a mutualità prevalente“, ovvero quelle la cui attività non è svolta in via esclusiva a favore di soci, associati o utenti. In particolare, per ritenere applicabili gli studi, gli Uffici dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di mutualità, che si presumono presenti laddove negli statuti delle cooperativesiano contenute le clausole elencate dall’art. 26, D.Lgs. C.P.S 14.12.1947, n. 1577 (legge Basevi).
Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti,gli Uffici locali dovranno adeguare, nel contraddittorio, gli elementi di riferimento per la determinazione dei ricavi alla particolare attività svolta; in altre parole, le particolari situazioni locali, la tipologia di attività e la determinazione del requisito della mutualità dovranno essere valutate di volta in volta dagli Uffici del territorio in cui è ubicata la società cooperativa.
Infatti, l’utlizzo in sede di contraddittorio di criteri rigidi ed univoci da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate potrebbe impedire il reale adeguamento dei ricavi alle situazioni di mercato in cui la cooperativa svolge la sua attività.