Bonus aggregazioni conferimento di aziende in una s.r.l

Operazione straordinaria ai sensi dell’art. 176 D.P.R. 917/1986consiste nel

Pertanto, sono riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di € 5 milioni.

Scissione parziale immobiliare – legittimità condizioni

L’operazione di scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare della società scissa ad una nuova società beneficiaria con la successiva cessione e donazione delle quote della società scissa non presenta caratteri di elusività se i trasferimenti sono effettuati a favore dei figli dei socie della società scissa al fine di favorire il passaggio generazionale e la cessione non supera il 50% del capitale sociale (partecipazione non di controllo).

Confermando quanto ribadito in più occasioni dal Comitato antielusivo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva se il trasferimento di attività avviene in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime d’impresa.

Diversamente tale operazione avrebbe carattere elusivo se rappresentasse la prima fase di un disegno unitario che preveda la creazione di una società contenitore (di immobili) per la successiva rivendita delle azioni in essa detenute da persone fisiche, al fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) per la successiva rivendita delle azioni in essa detenute da persone fisiche, al fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) ai beni di secondo grado (partecipazioni)soggetti ad un regime meno gravoso.

Inoltre, affinché non si ravvisino intenti elusivi, è necessario che l’operazione non sia volta alla mera assegnazione dei beni della società scissa o beneficiaria ai soci con l’attribuzione degli stessi a società di mero godimento (non operative) al fine di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti su beni trasferiti in neutralità fiscale.

Nel caso oggetto di interpello, invece, l’operazione risulta sostenuta da valide ragioni economiche, poiché è finalizzata a snellire la struttura della società scissa operativa favorendo, con nuovi soci e il ricambio generazionale, lo svolgimento dell’attività con apporto di nuove strategie industriali.

Trust – soggettività passiva Ires

 

A decorrere dall’1.1.2007, se il trust non si configura come un trust con beneficiario individuato, ma come un trust senza beneficiari, il reddito conseguito deve essere imputato al trust stesso.

Il co. 74 dell’art. 1, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) modificando l’art. 73, D.P.R. 917/1986 ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’Ires.

Si ricorda che ai fini della imposizione sui redditi, il Legislatore ha individuato due principali tipologie di trust:

Per individuare il soggetto cui imputare il reddito conseguito dal trust, occorre analizzare ogni singolo caso.

Nella fattispecie considerata ci si trova di fronte ad un trust “di scopo”, costituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere, per assicurargli assistenza durante tutta la sua vita.

Quindi anche se il disabile è il beneficiario dei beni del trust, non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come tale, quando piuttosto beneficiario dell’assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust.

Il trust non si configura con un trust con beneficiario individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati, di conseguenza a decorrere dall’1.1.2007, il reddito conseguito dovrà essere imputato al trust stesso.

Prestazioni socio-sanitarie in comunità-aliquota

Nell’ambito di un contratto di appalto stipulato tra un’associazione temporanea di imprese e un Comune per la prestazione dei servizi di assistenza di base, fornitura di pasti, pulizie dei locali e rigoverno delle stoviglie all’interno di una casa protetta e di una residenza sanitaria assistenziale, rientrano nella previsione del n. 41-bis, Tabella A, Parte Seconda, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e sono dunque soggette all’aliquota del 4%, le prestazioni di sostegno nelle attività della persona in se stessa, di aiuto per favorire l’autosufficienza nella attività giornaliere e la socializzazione dell’anziano, e gli interventi igienico-sanitari di semplice effettuazione.

Non possono, invece, essere ricondotte nell’ambito di applicazione della norma citata le attività di governo della struttura (ad esempio, la pulizia e l’igiene della stessa, il trasporto della biancheria, ecc.), poiché non sono annoverabili tra le prestazioni socio-sanitarie effettuate direttamente a favore degli anziani e degli inabili adulti di cui al n. 41-bis, la preparazione e la distribuzione dei pasti e l’effettuazione delle pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie dei vari ambienti della struttura, costituendo queste generiche prestazioni di servizi rese direttamente alla struttura assistenziale stessa.

 

Operazioni intracomunitarie, prestazioni di servizi e cessioni di beni

distinzione tra:

prestazioni di servizi di cui all’art. 40, co 4-bis

cessioni di beni di cui all’ art.  41

l’Agenzia delle Entrate ritiene che il caso oggetto dell’interpello costituisca una prestazione di servizi su bene mobile materiale resa nei confronti di soggetto passivo di altro Stato Membro; in particolare, una società italiana (A) ha stipulato un contratto con una società tedesca (B) del medesimo gruppo, obbligandosi a realizzare un prodotto finito partendo da componenti grezzi consegnati da una società terza ( C) che acquista i beni da B e alla quale A consegna il prodotto finito.

In sostanza, quando alla prestazione di “fare” è collegata quella di “dare”, il criterio della prevalenza del lavoro sulla materia non deve essere inteso in modo oggettivo, ma in modo soggettivo, avendo riguardo alla comune volontà delle parti contrattuali valutata secondo i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363, e 1366 c.c. (comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, connessione fra le diverse clausole contrattuali, in relazione anche al complesso dell’atto, principio di buona fede contrattuale).

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