Collegato alla Finanziaria 2008 – Interventi urgenti in materia economico-finanziaria
È stato pubblicato il decreto legge, in vigore dal 3.10.2007, contenente misure urgenti in materi economico-finanziaria e finalizzate allo sviluppo e all’equità sociale.
Alcune delle disposizioni più rilevanti sono illustrate di seguito.
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Pagamento delle Pubbliche amministrazioni oltre €10.000,00 (art. 19):
la norma che prevede, prima di effettuare un pagamento superiore ad € 10.000,00 l’obbligo di verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un importo almeno pari ad €10.000,00 si applica solo alle Amministrazioni pubbliche e non più alle società a prevalente partecipazione pubblica, tale norma si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della stessa (nuovo ar. 48-bis, co. 1 D.P.R. 602/1973).
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Crediti per tributi diretti dello Stato – Privilegio generale (art. 39, co. 2):
hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore non solo i crediti dello Stato per l’Irpef e l’Ires iscritti nei ruoli resi esecutivi, ma anche quelli per l‘Irap (nuovo art. 2752 c.c.).
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Spese mediche – Certificazione (art. 39, co. 3):
per certificare le spese mediche sostenute dall’1.1.2008, al fine della loro deduzione o detrazione (artt. 10 e 15, D.P.R. 917/1986), non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione rilasciata dal farmacista che specifica natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
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Ruoli – comunicazioni di inesigibilità (art. 39, co. 6):
per i ruoli consegnati fino al 30.9.2007 (era il 31.8.2005) alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a., le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30.9.2010 (era il 31.10.2008)(nuovo art. 3, co. 12, D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005).
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Addizionale comunale Irpef – Determinazione dell’acconto (art. 40, co. 7):
ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef , l’aliquota deliberata dal Comune e l’eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31.12 precedente l’anno di riferimento (nuovo art. 1, co. 4 D.Lgs. 360/1998) .
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Addizionale regionale Irpef – Aliquota di compartecipazione (art. 40, co. 8):
le regioni possono deliberare che la maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale all’Irpef, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo d’imposta al quale si riferisce l’addizionale (nuovo art. 50, co. 3, D.lgs. 446/1997)
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Contribuenti a basso reddito – Contributo in denaro (Art. 44, co. 1 e 2):
alle persone fisiche, la cui Irpef netta per l’anno 2006 sia risultata pari a zero, è attribuita per il 2007 una somma pari ad € 150,00 quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie, A tali soggetti è attribuita un’ulteriore somma pari ad € 150,00 per ogni familiare a carico (se a carico di più soggetti, la somma è ripartita in proporzione).
Consolidato Nazionale – Accertamento
Tassazione di Gruppo – Consolidato. istruzioni operative da seguire
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accertamento
- accertamento con adesione
ai fini Ires nei confronti di quelle società che hanno scelto la tassazione di gruppo adottando l’istituto del consolidato nazionale (artt. 117 e segg., D.P.R. 917/1986).
In particolare, oltre a numerose esemplificazioni numeriche (in caso di accertamento simultaneo e di accertamento progressivo), viene evidenziata la presenza di due distinti livelli di accertamento, uno conseguenza dell’altro: alla rettifica operata nei confronti della società consolidata (Mod. Unico SC) segue sempre la rettifica del reddito globale del consolidato (Mod. CNM). Questo modello binario di accertamento è ripetibile in base all’ampiezza del perimetro di consolidamento: si possono avere tante rettifiche del Mod. CNM, relative allo stesso periodo d’imposta, quante sono le società consolidate rettificate con accertamento o con adesione.
Con riferimento all’accertamento di primo livello (rettifica Mod. Unico SC), è precisato che la normativa di riferimento è quella del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e delle relative circolari esplicative.
Con riferimento all’accertamento di secondo livello (rettifica al Mod. CNM), è chiarito che l’Ufficio competente per la società consolidante effettua, se possibile, un’unica rettifica del reddito complessivo ai fini del calcolo della maggiore imposta dovuta, prendendo in considerazione tutte le rettifiche operate in capo alle società consolidate, eseguendo così un accertamento simultaneo.Diversamente, in presenza di posizioni non definite al primo livello (avvisi con ricorsi pendenti) o di ipotesi urgenti che richiedono la rettifica tempestiva delle singole posizioni, l’Ufficio competente per la società consolidante emette più avvisi di accertamento in rettifica del Mod. CNM cosiddetti progressivi.
Onlus e Fisco – tematiche rilevanti
La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune tematiche fiscali rilevanti riguardanti le Onlus oggetto di esame nell’ambito del Tavolo tecnico del 16,5,2007 istituito tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Onlus.
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Iscrizione autonoma:
le strutture federative o locali possono usufruire del regime agevolato solo se iscritte autonomamente all’anagrafe delle Onlus; devono possedere, pertanto, autonoma soggettività tributaria, oltre che propri soci, un proprio patrimonio, devono redigere un proprio bilancio ed essere in grado di auto-organizzarsi, di nominare autonomamente nuovi membri nonché, se necessario, devono poter deliberare lo scioglimento dell’ente.
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Partecipazioni in società di capitali:
la Onlus può possedere titoli o quote di partecipazioni in società di capitali solo a fronte di una gestione statistico-conservativa del proprio patrimonio.
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Partecipazioni di società commerciali o enti pubblici nelle Onlus:
non può essere negata la qualifica di Onlus alle organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali, a condizione che questi non esercitino un’influenza dominante nelle decisioni delle Onlus.
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Perdita della qualifica di Onlus e devoluzione del patrimonio:
nel caso in cui un ente pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio secondo i criteri di cui all’art. 10, co. 1 lett. f), D.Lgs. 460/1997, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus.
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Retribuzione e compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti delle Onlus:
l’art. 10, co. 6, lett. e), D.Lgs. 460/1997 che considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, è una norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, D.P.R. 29,9,1973, n. 600.
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Esenzione fiscale delle raccolte fondi:
i fondi raccolti per beneficenza sono esclusi dall’imposizione tributaria solo se i beni donati sono di modico valore e raccolti a seguito di iniziative occasionali, in riferimento alle quali occorre redigere rendiconto e relazione illustrativa delle entrate e delle spese.
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Aiuti umanitari all’estero:
per poter destinare i fondi raccolti ad aiuti umanitari all’estero, le Onlus devono indicare nelle scritture contabili i dati identificativi di una istituzione accreditata che opera nel Paese estero destinatario dei fondi, con indicazione del piano e delle modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.
Donazione d’azienda e continuazione dell’attività di impresa in forma societaria – trattamento fiscale
La risoluzione esamina il caso della donazione all’intero complesso aziendale, nel quale è compreso anche un bene immobile, da parte di un imprenditore individuale ai propri figli, che intendono manifestare nell’atto di donazione la volontà di continuare l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni dal trasferimento e di regolarizzare la società di fatto che verrò così a realizzarsi in una delle società tipiche regolate dal Codice Civile.
In tale ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi trova applicazione l’art. 58, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 22,12,1986, n. 917: la donazione rappresenta dunque un trasferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale, a condizione, però, che i valori costituenti il complesso aziendale siano assunti dai donatari al costo fiscalmente riconosciuto che essi avevano in capo al donante.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di ricorrere all’istituto della trasformazione nel caso della regolarizzazione della società di fatto tra i figli in una società tipica regolata dal Codice civile, trova applicazione l’art. 170, D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale la trasformazione della società non rappresenta né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Inoltre i beneficiali non dovranno corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli stessi rendano un’apposita dichiarazione nell’atto di donazione sulla loro volontà di continuare ll’attività di impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, proseguano effettivamente l’esercizio d’impresa.
Le formalità di trascrizione e voltura catastale dell’atto di donazione di un’azienda nella quale sia compreso un immobile sono altresì esenti dalle imposte ipotecarie e catastale.
Infine, la regolarizzazione del rapporto societario di fatto in occasione dell’atto di donazione, comportando la costituzione di una società tramite conferimento di azienda comprensiva di immobile, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa ex art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26,4,1986, n. 131 e alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale.
Impianti di energia solare ed eolica: IVA al 10%
Con Risoluzione del 27 settembre, n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la portata della disposizione di cui alla Tabella A, parte III, n. 127-quinques, D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta ad aliquota IVA del 10% gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e energia elettrica da fonte solare ed eolica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’aliquota ridotta al 10% si applica alla cessione dell’impianto di produzione di energia e calore da fonte solare o elica indipendentemente dalla natura del cessionario che può, pertanto, essere un produttore, un utilizzatore finale, un grossista, ecc… . Nel caso, invece, di cessione di sigole parti, l’aliquota agevolata è applicabile solo se esse rappresentano beni finiti finalizzati alla produzione dell’impianto stesso.