Presentazione della dichiarazione IVA ed operazioni straordinarie

Con Risoluzione 27 settembre 2007, n. 268, l’Agenzia delle Entrate ha individuato il soggetto che nelle ipotesi di operazioni aziendali straordinarie deve adempiere alla presentazione della dichiarazione IVA. In particolare evidenziamo come le operazioni di trasformazione e cessione di azienda consentano una situazione di continuità tra i soggetti interessati, l’Amministrazione dispone che:

Flotte – Auto Aziendali

normalmente un flotta è già presente in azienda, per cui si può iniziare dalla situazione di budget esistente. Un buon budget deve prevedere tutte le voci di spesa, incluse quelle non esplicite come il costo dei sinistri e del personale interno. il budeget è fondamentale per definire il modello organizzativo e i modelli di auto;

la “car policy” è la madre di tutte le spese di flotta, perchè definisce i contenuti ( i veicoli, i diritti a ottenerli), le regole di comportamento, il coinvolgimento economico dei driver nei casi di extra-costi. Un’azienda con una cattiva “car policy” spreca risorse e rinucnia all’efficienza per una mal concepita semplificazione;

le quattro opportunità per acquisire una flotta sono sempre le stesse: acquisto in proprietà, leasing finanziario, noleggio a lungo termine full o con scorpore di alcuni servizi. La rinuncia al NLT è comunque da sconsigliare, perchè significa rinunciare a efficienze difficilmente ottenibili dalle società che propongono una gestione separata di servizi come bollo e assicurazione, pneumatici, carroattrezzi, ecc… ;

il modello di amministrazione di flotta è strategico soprattutto per le flotte oltre i 30-50 veicoli, le cui complessità gestionali impongono una struttura organizzativa non banale. la scelta è fra amministrazione interna e amministrazione affidata a un fleet administrator specializzato;

oltre certi livelli dimensionali è impensabile una gestione di flotta basata su un banale foglio di Excel. Le tre soluzioni più gettonate sono il ricorso ai report dei noleggiatori, l’acquisto di un software gestionale di flotta, l’utilizzo dei sistemi e dei report di un fleet amministrator;

 i contratti standard di noleggio, assicurazione, fuel card ecc. di solito vanno bene. Ma alcune clausole sono sfacciatamente pro-fornitore e garantiscono all’azienda l’assunzione nel tempo di una serie di extra-costi. Per sistemare i capitolati è opportuno il coinvolgimento di un consulente fleet;

l’assicurazione è un elemento del pacchetto di noleggio. Costa meno, però, un modello che preveda franchigie elevate. Per le flotte oltre 100 veicoli perde senso la copertura incendio&furto;

 il carburante è la seconda voce di spesa di una flotta, con le aziende generalmente poco focalizzate sulla sua efficienza  e ottimizzazione. La grande opportunità del momento sono le fuel card, che risolvono molti problemi e, contrariamente a quanto spesso di ritiene, non rappresentano un rischio di maggior spesa per l’azienda;

tutti i noleggiatori sono bravi, sulla carta. Ma se operate in una certa città verificate il livello di soddisfazine di 4-5 aziende nella vostra area. I capitoli da verificare sono bilanci, funzione commerciale e post-vendita, efficienza del numero verde, procedure di sostituzione veicoli, ecc. ;

sempre meglio comprare da un amico, che al momento del bisogno sa chiudere un occhio. Ma meglio in ogni caso fare benchmarking, cioè verificare periodicamente (o puntualmente) dove si trovano i migliori prezzi del mercato. Senza la presunzione di poter fare a meno di un buon consulente fleet.

Affitto di un’azienda agricola da parte di una società semplice

applicabile al caso in cui una società semplice affitti, rispettivamente, l’azienda agricola, composta da terreni e immobili pertinenziali, ad un soggetto e una porzione di immobile pertinenziale strumentale ad un altro soggetto.

 come già chiarito nella C.M . 4.6.1998, n. 141/E, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito della concessione in affitto della proprio azienda agricola, perde lo status di soggetto passivo Irap ( e, pertanto, non è più tenuto ai relativi adempimenti dichiarativi e di versamento).

relativamente all’affitto dell’azienda, il reddito va determinato sulla base della differenza tra l’ammontare dei canoni percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986); relativamente all’affitto della porzione di fabbricato strumentale, per il calcolo del reddito da tassare è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti di ruralità:

premesso che il presupposto impositivo è l’esercizio di un’attività commerciale o agricola, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito dell’affitto dell’azienda stessa, perde lo status di soggetto passivo Iva (e, pertanto, non è tenuta a fatturare i canoni percepiti essendo esclusi dal campo di applicazione dell’Iva e soggetti all’imposta di registro).

 

CO.CO.CO e collaboratori a progetto, contributi per l’acquisto di pc – modifiche

E’ stato modificato il D.M. 8.6.2007, emanato il attuazione dell’art. 1, co. 298, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007),

Società di comodo – holding con partecipazioni all’estero – disapplicazione.

Una società residente, che svolge l’attività di gestione di partecipazioni, detiene una partecipazione in una società estera, la quale ha iniziato la proprio attività produttiva solo all’inizio del 2007 e pertanto fino a tale momento non ha conseguito ricavi e non ha distribuito utili alla società partecipante.

La società residente chiede, per l’esercizio 2006 (durante il quale non ha registrato alcun utile da partecipaizone), la disapplicazione della norma sulle società di comodo di cui all’art. 30, co. 4-bis, L. 724/1994.

Premesso che, in base alle CC.MM. 2.2.2007, n. 5/E e 9.7.2007, n. 44/E, le holding che detengono partecipazioni possono presentare istanza di disapplicazione se oggettive situazioni hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi delle rimanenze, proventi e reddito determinati ai sensi della disciplina dulle società di comodo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’istanza può essere accolta nel caso in cui la società partecipata operativa non abbia riserve di utili sufficienti, se totalmente distribuite, a far superare il test di operatività alla società partecipante.

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