Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sull’eventuale applicazione della liquidazione Iva di gruppo nel caso in cui due società controllate, che partecipano a tale liquidazione, incorporino mediante fusione due società già partecipate con una quota di minoranza e, quindi, escluse da tale liquidazione.
In particolare, l’interpello riguarda la possibilità di imputare alla liquidazione Iva di gruppo tutti i versamenti periodici e le eccedenze d’imposta delle due società incorporate.
In proposito va fatta la distinzione tra attività ante e post fusione: le risultanze dell’Iva afferente l’attività delle due società incorporanti ante e post fusione (tenendo conto degli elementi contabili delle società incorporate confluiti nelle liquidazioni successive alla fusione).
Pertanto, le risultanze contabili delle società incorporate fino alla data della fusione e i versamenti Iva (compreso l’eventuale acconto nel caso in cui la fusione avvenga tra il termine del suo versamento e il 31/12) non devono rientrare nelle risultanze Iva delle società incorporanti da trasferire alla società capogruppo-controllante ai fini della liquidazione Iva di gruppo.
Reverse charge, applicazione al franchising di servizi
Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) trova applicazione anche nel caso in cui una società che svolge attività di posa in opera e assemblaggio di materiali edilizi e di esecuzione di lavori specialistici si avvalga per l’esecuzione dei suoi lavori dell’opera di altre ditte con le quali ha stipulato un contratto di franchising di servizi.
Con tale contrato il franchisor mette a disposizione del franchisee il proprio know how per l’esecuzione materiale di singoli lavori edili specialistici.
Premesso che il franchising di servizi esaurisce la propria funzione nella regolamentazione dei rapporti interni relativi all’utilizzo del know how, l’obbligo di eseguire le opere edili non deriva da tale contratto, ma da una diversa pattuizione tra le parti riconducibile allo schema dell’appalto o del subappalto.
Pertanto, se le prestazioni realizzate dal franchisee sono riconducibili a quelle della Sezione F (costruzioni) della tabella Atecofin 2004, si applica il meccanismo dell’inversione contabile: il franchisee deve fatturare al franchisor l’importo complessivo della prestazione senza riduzioni a titolo di royalties e senza addebito di Iva.