Antiriciclaggio
Decreto Lgs 231/2007- Antiriciclaggio
Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le nuove regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.
- NUOVI LIMITI PER DENARO CONTANTE
Scende da € 12.500,00 a € 5.000,00 il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti al portatore e assegni al portatore. Ciò vuol dire che per trasferimenti di importo superiore a € 5.000,00 bisognerà usare esclusivamente assegni con clausola “non trasferibile” e non il denaro contante. - OPERAZIONI FRAZIONATE
Per operazione frazionata si intende: “un’operazione unitaria sotto il profilo economico ma effettuata attraverso più operazioni, ciascuna delle quali inferiore al limite imposto dall’antiriciclaggio pari a € 5.000,00, effettuate in momenti diversi e comunque in un periodo di tempo massimo di 7 giorni. - ASSEGNI DI BANCHE O POSTE
I libretti di assegni inferiori a € 5.000,00 recheranno già la scritta “non trasferibile”. Nel caso in cui il cliente della banca non voglia questa clausola stampata, potrà richiedere assegni senza la scritta “non trasferibile” pagandoli € 1.50 ciascuno;
· Gli assegni emessi con la formula “m.m”. potranno essere cambiati solamente da chi li ha emessi; ciò significa che non potranno essere girati ad un soggetto qualsiasi né potranno circolare al portatore.
· Gli assegni dovranno recare la girata “piena”: il beneficiario deve essere identificato con i suoi dati anagrafici e nella girata dell’assegno occorrerà indicare il suo codice fiscale. - LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti al deposito non potranno contenere più di € 5.000,00. Quelli esistenti alla data del 30 aprile 2008 dovranno essere ridotti ad una somma massima di € 5.000,00 entro giugno 2009.
In caso di trasferimento di libretti di deposito chi cede il libretto deve comunicare entro i 30 giorni alla banca o alle poste i dati del beneficiario. - Nel caso queste regole non vengano rispettate, si avrà una sanzione pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito.
- Si ricorda che le banche e i professionisti che vengono a conoscenza di infrazioni devono riferirne al Ministero dell’Economia entro 30 giorni.