Servizi di Intermediazione – Territorialità Iva
L’attività di procacciatore d’affari di prodotti di abbigliamento, maglierie, filati e accessori di importanti marchi italiani e le intermediazioni con il Medio Oriente e con gli Stati Uniti d’America rientrano nella previsione dell’art. 7 co. 4.
il procacciatore d’affari agisce infatti nei confronti di imprese residenti in Italia sulla base di lettere di incarico tramite le quali gli vengono conferiti dei mandati con rappresentanza.
Considerato, quindi, che i committenti del procacciatore sono soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, le prestazioni in questione vanno assoggettate alla disciplina nazionale dell’Iva.
Inoltre, le prestazioni potranno beneficiare del regime di non imponibilità Iva, qualora si riferiscano a beni in esportazione.
Prestazioni di intermediazione fornite da società estera – territorialità Iva
Le prestazioni di intermediazione di una società residente all’estero che sia incaricata da altra società estera di promuovere la vendita dei prodotti di quest’ultima in Italia e in tutta Europa, non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva, in quanto tale intermediazione afferisce a cessioni di beni che devono considerarsi realizzate nel luogo in cui si trovano materialmente i beni stessi all’atto della cessione, vale a dire, nel caso oggetto dell’interpello, al di fuori del territorio nazionale.
Infatti, le intermediazioni fornite da un soggetto che agisce in nome e per conto terzi (mandatario con rappresentanza) sono soggette ad Iva in Italia esclusivamente quando è ivi effettuata l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce