Territorialità Iva delle Consulenze Tecniche e Legali
Analizzando ora le regole che presiedono alla territorialità delle consulenze, è necessario prendere in considerazione il co. 4 , lett. d) ed e), dell’art. 7 D.P.R. 633/72.Premettendo che tali disposizioni, derogatorie della regola generale del precedente co. 3, presentano il comune denominatore di riferirsi alla residenza del committente per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale della prestazione, è necessario distinguere:
- lett. d), in cui il committente è residente in Italia: in tal caso, il servizio di consulenza è rilevante ai fini Iva in Italia. Tuttavia, vi è un’espressa deroga, il che comporta l’esclusione da Iva in Italia del servizio, qualora l’utilizzo della prestazione avvenga al dì fuori della Ue;
- lett. e), che invece si riferisce al caso del committente residente in Paese Ue: la consulenza deve essere assoggettata ad imposta nel Paese di residenza del committente Ue, a prescindere dal luogo di utilizzo del servizio. Anche in tal caso, però, laddove il committente residente nella Ue non sia soggetto passivo d’imposta, il servizio ritorna ad essere territorialmente rilevante in Italia se reso da soggetto passivo d’imposta ivi residente.
E’ bene evidenziare che nell’ambito delle deroghe non viene presa in considerazione l’ipotesi di committente residente in Paese extraUe. In realtà, la successiva lett. f) del co. 4 prevede una serie di servizi per i quali, in presenza di committente extraUe, sussiste la rilevanza territoriale in Italia, solo nell’ipotesi in cui il servizio venga ivi utilizzato. Tuttavia, nei servizi inclusi nella lett. f) non è prevista la consulenza tecnica, con la conseguenza che in presenza di committente extraUe, il servizio è sempre escluso da Iva nel nostro Paese. Tale conclusione, pur essendo in linea con la disposizione dell’art. 7, D.P.R. 633/72, è stata in passato messa in discussione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella R.M. 13.3.2002, n. 86/E, l’Agenzia ha espresso l’orientamento secondo cui le consulenze tecniche rese a soggetti in Paesi extraUe sono fuori campo Iva, ex art. 7 co. 4, lett. f), D.P.R. 633/72, salvo che siano utilizzate in Italia. Tale conclusione, se può essere sicuramente corretta per alcune tipologie di servizi espressamente elencati nella citata lett. f), non è condivisibile per i servizi di consulenza in quanto non espressamente previsti dalla stessa lett. f). Pertanto, in applicazione del principio secondo cui i servizi inclusi nelle deroghe di cui al co. 4 trovano la disciplina della territorialità solo in tale ambito, si ha come conseguenza che in presenza di committente extraUe il servizio di consulenza non è mai rilevante nel territorio italiano. In applicazione di tale principio, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato il proprio orientamento, precisando nella C.M. 16.3.2005 n. 10/E, che le prestazioni di consulenza rese ad operatori extraUe non sono mai rilevanti ai fini Iva in Italia, “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”.
Associazioni Sportive Dilettantistiche – Corsi didattici sportivi
I corsi didattici sportivi effettuati da associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni non possono fruire dell’esenzione Iva (e pertanto sono soggetti a Iva), in quanto tali corsi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano approvati e finanziati da enti pubblici.
Esportazioni – Operatore Comunitario
Gli operatori economici residenti in un altro Stato Ue o in uno Stato terzo, con il quali esistono strumenti di reciproca assistenza, che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia, possono operare utilizzando il proprio codice identificativo Iva nazionale, senza necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia.
In particolare, in merito alla compilazione del modello D.A.U. (documento amministrativo unico), in caso di operazioni rilevanti in Italia solo ai fini doganali:
-effettuate da soggetti UE non identificati direttamente in Italia, nella casella 2 del D.A.U. Va indicato il codice identificativo Iva rilasciato nello Stato di residenza (codice Vies) se attribuito o , in mancanza, un altro codice identificativo attribuito, preceduto dal codice del Paese;
-effettuate da soggetti extra – UE non identificati direttamente in Italia, nella casella 2 del D.A.U. Va indicato il codice Iso identificativo del Paese di residenza seguito dal codice 1 ( il codice 0 va utilizzato solo nel caso di operazioni effettuate da privati non residenti).
Impianti Fotovoltaici – Accatastamento
La Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità dell’Agenzia del Territorio stabilisce che gli impianti fotovoltaici vanno accatastati.
Gli impianti, infatti, si accertano nella categoria D/1 relativa agli opifici e nella determinazione della rendita catastale vanno inclusi i pannelli fotovoltaici.
Questi ultimi, in particolare, possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche (di veda anche Cass., Sentenza 21,7,2006, n. 16824, che ha affermato la necessità di tenere contro delle turbine e, in genere, delle parti strutturalmente connesse, anche se non fisicamente incorporate al suolo, nella determinazione della rendita catastale di una centrale idroelettrica).
La conseguenza di tale inquadramento degli impianti fotovoltaici e della classificazione dei pannelli fotovoltaici è la necessità di individuarli e di dichiararli catastalmente, e la costituzione di diritti su di essi che tengano conto della loro peculiare natura.
Manovra D’estate
Di seguito, alcune delle disposizioni più rilevanti.
Atto di trasferimento di quote di S.r.L. – Deposito (art. 36, co. 1-bis): l’atto di trasferimento di quote di una S.r.L. Può essere sottoscritto con firma digitale e va depositato entro 30 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese a cura di un intermediario abilitato (ad es. Commercialista) ai sensi dell’art. 31, co. 2-quater, L. 340/2000.
Cinque per mille dell’Irpef (art. 63-bis): anche per il 2009 è confermato il meccanismo del 5 per mille dell’Irpef. In particolare, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi al 2008, il contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef dovuta a: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, finanziamento e della ricerca scientifica, dell’università e della ricerca sanitaria, sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Patto di stabilità interno (artt. 77-bis e 77-ter): è disciplinato il patto di stabilità interno di Province e Comuni con più di 5000 abitanti e di Regioni e Province autonome per il triennio 2009 – 2011. In particolare, per tale triennio, viene confermato il divieto per gli enti locali di aumentare i tributi, le addizionali, le aliquote e le relative maggiorazioni, con eccezione della Tarsu. Inoltre, entro il 30/04/09 i Comuni devono trasmettere al Ministero dell’Interno la certificazione del mancato gettito accertato dell’Ici.
Società: esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni reinvestite: non concorrono alla formazione del reddito imponibile (in quanto esenti) le plsvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) e di capitali, costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni o derivanti dalla cessione di strumenti finanziari e contratti relativi a tali società, posseduti o stipulati da almeno 3 anni a condizione che queste plusvalenze, entro 2 anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di persone o di capitali che svolgono la stessa attività e che sono costituite da non più di 3 anni. L’esenzione non può superare il quintuplo del costo sostenuto dalla società, le cui partecipazioni sono cedute, nei 5 anni precedenti tale cessione per l’acquisizione di beni materiali (esclusi gli immobili) e immateriali ammortizzabili e per le spese di ricerca e sviluppo.
Trasformazione delle università in fondazioni – esenzione dei relativi atti e deducibilità delle erogazioni liberali: gli atti di trasformazione di università pubbliche in fondazioni di diritto privato, quelli di trasferimento dei relativi immobili e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Inoltre, i contributi e le liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse, imposte indirette e diritti dovuti e sono deducibili dal reddito del soggetto erogante.
Divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro autonomo e dipendente: dall’ 01/01/2009 sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente diverse tipologie di pensione (tra cui quella diretta di anzianità obbligatoria, quella di vecchiaia e quella a carico della Gestione separata Inps).
Contratti di lavoro a tempo determinato, occasionali di tipo accessorio e di apprendistato – modifiche alla disciplina: sono previste una serie di modifiche alla disciplina di tali contratti di lavoro di cui al D.lgs 368/2001 e al D.lgs. 276/2003.
professionisti – conto corrente dedicato e limiti d’importo per l’incasso in contanti – soppressione: sono abrogate le disposizioni relative alla tenuta di un conto corrente dedicato da parte dei liberi professionisti e al rispetto di diversi limiti d’importo per l’incasso in contanti.
Elenchi clienti/fornitori – soppressione: è abrogata la norma relativa all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
Studi di settore – adeguamento alle realtà economiche locali e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dall’01/01/2009 gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale o comunale, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale.
Inoltre dal 2009 gli studi dovranno essere pubblicati entro il 30/09 periodo di imposta in cui entrano in vogore. La norma si applica dagli accertamenti ralativi al periodo d’imposta in cui entra in vigore lo studio.
Impresa in un giorno: l’avvio dell’attività d’impresa da aprte dei soggetti aventi i requisiti richiesti è tutelato a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta dell’autorizzazione.
Adempimenti del datore di lavoro – libro unico del lavoro: il datore di lavoro privato deve tenere il libro unico del lavoro in cui sono iscritti i lavoratori subordinati, i co.co.co e gli associati d’opera. Tale libro, che deve essere compliato per ogni mese entro il giorno 16 del mese successivo, deve riportare, oltre ai dati del lavoratore, le somme corrisposte a qualunque titolo dal datore, le detrazioni, le trattenute e il calendario delle presente.
Contenzioso – estinzione delle liti pendenti: con riferimento ai giudizi pendenti su ricorso degli Uffici innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, co. 351 L. 244/2007, per i quali non è stata ancora fissata al 25/06/2008 la data dell’udienza di trattazione, gli Uffici devono depositare entro il 25/12/2008 una dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio, altrimenti tali liti si estinguono automaticamente.
Settori petrolifero, del gas e dell’energia – addizionale Ires e valutazione delle rimanenze: dal periodo di imposta in corso al 25/06/2008 sono soggette ad un’addizionale Ires del 5,5% le imprese che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito un volume di ricavi superiore a € 25,000,000 ed operanti nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi; raffinazione di petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, ecc… produzione e commercializzazione di energia elettrica. Inoltre, le imprese operanti nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi, raffinazione di petroli, produzione e commercializzazione di benzine, petroli ecc. che hanno un volume di ricavi superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore valutano le rimanenze utilizzando il metodo della media ponderata o del F.I.F.O.
Banche ed imprese assicurative – deducibilità degli interessi passivi: la deducibiltà degli interessi passivi ai fini Ires e il loro concorso al valore della produzione ai fini Irap nella misura del 96% per le imprese operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/07. Tuttavia per tale periodo d’imposta la percentuale è fissata al 97%.
Fondi immobiliari – Imposta sostitutiva sui redditi finanziari (art. 82, co. 18-bis): l’imposta sostitutiva sui redditi finanziari conseguiti dalla cessione o dal rimborso di quote di partecipazione in fondi d’investimento immobiliare chiusi è fissata nella misura del 20%. la stessa imposta si applica anche nel caso in cui le quote siano immesse nei rapporti sui quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Imprese assicurative – Deducibilità della variazione della riserva sinistri (art. 82): dal periodo d’imposta in corso al 25/06/08, la variazione della riserva sinistri relativa ai rami danni è deducibile nella misura del 30% dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile nei 18 esercizi successivi; è considerato componente di lungo periodo il 75% della stessa riserva.
Banche – Deducibilità della svalutazione crediti (art. 82): dal periodo d’imposta in corso al 25/06/08, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio è deducibile in ogni esercizio nella misura dello 0,30% del loro valore; l’eccedenza rispetto allo 0,30% è deducibile nei 18 esercizi successivi.
Registro – Contratti di locazione immobiliare esenti Iva (art 82): ai fini della disciplina sull’imposta di registro, non si considerano soggette ad Iva anche le locazioni di immobili esenti.
Gruppi bancari e assicurativi – Regime Iva delle prestazioni ausiliarie (art. 82): la disposizione di cui all’art. 1, co. 262, L. 244/07, che prevede l’abrogazione del regime di esenzione Iva per le prestazioni ausiliarie nell’ambito dei gruppi bancari e assicurativi si applica dall’1/01/09.
“Stock Option” – Regime agevolativo – Soppressione (art. 82): in relazione alle azioni assegnate dal 25/06/08 ai dipendenti, è abrogata la norma agevolativa di cui all’art. 51, co. 2, lett g-bis, D.P.R. 917/86 che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Sono soggette a tassazione Irpef, ma sono escluse dalla base imponibile contributiva.
Cooperative – Destinazione di parte dell’utile al fondo di solidarietà e ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci (art. 82): con riferimento agli utili dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 25/06/08 e a quello successivo, le cooperative a mutualità prevalente, che presentano in bilancio un debito per finanziamento soci superiore ad € 50.000.000 (se tale debito supera il patrimonio netto contabile), devono destinare il 5% dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Inoltre, sono soggetti a ritenuta del 20% gli interessi erogati da cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti per i prestiti erogati ex art. 13, D.P.R. 601/73.
Accertamento – Verbali di constatazione – Adesione (art. 83): il contribuente può aderire anche ai verbali di constatazione relativi a imposte dirette ed Iva che consentano l’emissione di avvisi di accertamenti parziali. La nuova modalità di adesione ai verbali di constatazione si applica a quelli consegnati dal 25/06/08. In sede di prima applicazione della norma il termine per la comunicazione dell’adesione ai verbali consegnati entro il 22/08/08 è prorogato al 30/09/08 e il termine per la notifica dell’atto di accertamento parziale relativo ai verbali consegnati fino al 31/12/08 è prorogato al 30/06/09.
Iscrizione a ruolo – Restituzione dei pagamenti eccedenti e soppressione delle garanzie per la rateazione (art. 83): in caso di versamento di somme che superano di almeno € 50 quelle richieste dall’Agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione notificando all’avente diritto una comunicazione in merito alle modalità di restituzione. E’ stata inoltre, disposta la soppressione delle garanzie richieste in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo, introducendo la modifica dell’art. 19, co. 1 e 4 e l’abrogazione dell’art. 19, co. 4-bis, D.P.R. 602/73.
Società ed enti residenti (art. 82, co. 22): salvo prova contraria, si considerano residenti le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in fondi d’investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o meno da soggetti residenti.
Somme iscritte a ruolo – Riscossione con assegni e carte di credito “scoperti” (art. 83, co. 23-bis): il pagamento delle somme iscritte a ruolo si considera omesso se, in caso di utilizzo di un assegno, quest’ultimo risulti scoperto o non pagabile o, in caso di utilizzo di una carta di credito, il gestore non fornisca la provvista finanziaria.
Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (art. 83, co. 28-bis – 28-quinquies): con riferimento alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dall’01/09/08 è ammessa la detrazione dell’Iva relativa. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/08 tali spese sono deducibili, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 75% e, ai fini del reddito di lavoro autonomo, sempre nella misura del 75% e, comunque, per un importo totale non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Agevolazioni – Recupero di aiuti di Stato concessi a banche: vengono disciplinate le modalità di recupero degli aiuti di Stato concessi ad alcune banche in quanto riconosciuti illegittimi dalla Ue.
Imprese di Autotrasporto – Pagamento del corrispettivo a credito d’imposta: salva diversa pattuizione scritta, il corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, stipulati con soggetti che professionalmente svolgono operazioni di trasporto, deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. In caso di mancato rispetto della scadenza il creditore ha diritto agli interessi moratori ex art. 5, D. Lgs. 231/2002. Al fine di compensare una parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2008 per i veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzate ai fini dell’autotrasporto, è prevista la concessione di un credito d’imposta.
Tale credito è utilizzabile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.