Associazioni Sportive Dilettantistiche – Corsi didattici sportivi
I corsi didattici sportivi effettuati da associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni non possono fruire dell’esenzione Iva (e pertanto sono soggetti a Iva), in quanto tali corsi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano approvati e finanziati da enti pubblici.
Esportazioni – Operatore Comunitario
Gli operatori economici residenti in un altro Stato Ue o in uno Stato terzo, con il quali esistono strumenti di reciproca assistenza, che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia, possono operare utilizzando il proprio codice identificativo Iva nazionale, senza necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia.
In particolare, in merito alla compilazione del modello D.A.U. (documento amministrativo unico), in caso di operazioni rilevanti in Italia solo ai fini doganali:
-effettuate da soggetti UE non identificati direttamente in Italia, nella casella 2 del D.A.U. Va indicato il codice identificativo Iva rilasciato nello Stato di residenza (codice Vies) se attribuito o , in mancanza, un altro codice identificativo attribuito, preceduto dal codice del Paese;
-effettuate da soggetti extra – UE non identificati direttamente in Italia, nella casella 2 del D.A.U. Va indicato il codice Iso identificativo del Paese di residenza seguito dal codice 1 ( il codice 0 va utilizzato solo nel caso di operazioni effettuate da privati non residenti).
Impianti Fotovoltaici – Accatastamento
La Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità dell’Agenzia del Territorio stabilisce che gli impianti fotovoltaici vanno accatastati.
Gli impianti, infatti, si accertano nella categoria D/1 relativa agli opifici e nella determinazione della rendita catastale vanno inclusi i pannelli fotovoltaici.
Questi ultimi, in particolare, possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche (di veda anche Cass., Sentenza 21,7,2006, n. 16824, che ha affermato la necessità di tenere contro delle turbine e, in genere, delle parti strutturalmente connesse, anche se non fisicamente incorporate al suolo, nella determinazione della rendita catastale di una centrale idroelettrica).
La conseguenza di tale inquadramento degli impianti fotovoltaici e della classificazione dei pannelli fotovoltaici è la necessità di individuarli e di dichiararli catastalmente, e la costituzione di diritti su di essi che tengano conto della loro peculiare natura.