Territorialità Iva delle Consulenze Tecniche e Legali
Analizzando ora le regole che presiedono alla territorialità delle consulenze, è necessario prendere in considerazione il co. 4 , lett. d) ed e), dell’art. 7 D.P.R. 633/72.Premettendo che tali disposizioni, derogatorie della regola generale del precedente co. 3, presentano il comune denominatore di riferirsi alla residenza del committente per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale della prestazione, è necessario distinguere:
- lett. d), in cui il committente è residente in Italia: in tal caso, il servizio di consulenza è rilevante ai fini Iva in Italia. Tuttavia, vi è un’espressa deroga, il che comporta l’esclusione da Iva in Italia del servizio, qualora l’utilizzo della prestazione avvenga al dì fuori della Ue;
- lett. e), che invece si riferisce al caso del committente residente in Paese Ue: la consulenza deve essere assoggettata ad imposta nel Paese di residenza del committente Ue, a prescindere dal luogo di utilizzo del servizio. Anche in tal caso, però, laddove il committente residente nella Ue non sia soggetto passivo d’imposta, il servizio ritorna ad essere territorialmente rilevante in Italia se reso da soggetto passivo d’imposta ivi residente.
E’ bene evidenziare che nell’ambito delle deroghe non viene presa in considerazione l’ipotesi di committente residente in Paese extraUe. In realtà, la successiva lett. f) del co. 4 prevede una serie di servizi per i quali, in presenza di committente extraUe, sussiste la rilevanza territoriale in Italia, solo nell’ipotesi in cui il servizio venga ivi utilizzato. Tuttavia, nei servizi inclusi nella lett. f) non è prevista la consulenza tecnica, con la conseguenza che in presenza di committente extraUe, il servizio è sempre escluso da Iva nel nostro Paese. Tale conclusione, pur essendo in linea con la disposizione dell’art. 7, D.P.R. 633/72, è stata in passato messa in discussione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella R.M. 13.3.2002, n. 86/E, l’Agenzia ha espresso l’orientamento secondo cui le consulenze tecniche rese a soggetti in Paesi extraUe sono fuori campo Iva, ex art. 7 co. 4, lett. f), D.P.R. 633/72, salvo che siano utilizzate in Italia. Tale conclusione, se può essere sicuramente corretta per alcune tipologie di servizi espressamente elencati nella citata lett. f), non è condivisibile per i servizi di consulenza in quanto non espressamente previsti dalla stessa lett. f). Pertanto, in applicazione del principio secondo cui i servizi inclusi nelle deroghe di cui al co. 4 trovano la disciplina della territorialità solo in tale ambito, si ha come conseguenza che in presenza di committente extraUe il servizio di consulenza non è mai rilevante nel territorio italiano. In applicazione di tale principio, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato il proprio orientamento, precisando nella C.M. 16.3.2005 n. 10/E, che le prestazioni di consulenza rese ad operatori extraUe non sono mai rilevanti ai fini Iva in Italia, “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”.