Prestazione di intermediazione rese da non residenti
L’agenzia delle entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento Iva da applicare alle prestazioni di intermediazione rese da soggetti non residenti per la commercializzazione di beni prodotti da una società residente.
In base alla norma dell’art. 7, co. 4, lett. f, D.P.R. 633/1972, con riferimento alle esportazioni con beni in partenza dall’Italia, alle cessioni intra-UE con beni in partenza dall’Italia e alle esportazioni con beni in partenza da un altro Stato membro, le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto, nel caso oggetto di interpello, il committente è un soggetto passivo Iva italiano, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese da un soggetto passivo Iva Ue o extra-Ue. Pertanto, la società committente è tenuta all’assolvimento dell’Iva ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda il regime di imponibilità, va fatta la seguente distinzione:
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le intermediazioni relative alle esportazioni (con invio di beni dall’Italia o da un altro Stato membro) sono non imponibili Iva (art. 9, co. 1, n. 7) D.P.R. 633/1972;
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le intermediazioni relative alle cessioni intra-Ue con invio di beni dall’Italia sono soggette ad Iva con aliquota del 20%;
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le intermediazioni relative alle compravendite di beni che si perfezionano fuori dalla Ue non sono soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità e, pertanto, la società committente italiana non è tenuta ad emettere autofattura.
Spese di rappresentanza: nuova deducibilità
Redditi
Spese di rappresentanza “inerenti” (esclusi i beni distribuiti gratuitamente di modico valore):
a) fino al 31/12/2007: deducibili solo 1/3 e in 5 anni
b) dal 01/01/2008: deducibili fino all’importo calcolato per scaglione di ricavi e proventi caratteristici:
- 1,3% fino a 10.000.000,00 €
- 0,5% per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000,00 €
- 0,1% per la parte eccedente 50.000.000,00 €
Beni distribuiti gratuitamente di modico valore, deducibili a prescindere dai“requisiti di inerenza e congruità”:
a) se l’Iva al 4% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 48,08 € (dal 31/01/08)
b) se l’Iva al 10% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 45,45 € (dal 31/01/08)
c) se l’Iva al 20% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 41,67 € (dal 31/12/08)
IVA
-“costo unitario” massimo delle “spese di rappresentanza, come definite ai fini delleimposte sul reddito”, per poter detrarre l’Iva: 25,82 € (fino al 31/12/07) 25,82 € (dal 01/01/08
-successiva cessione gratuita dei beni, non prodotti o commercializzati dall’impresa: F.C.I fino al 31/12/07 e F.C.I dal 01/01/08.