Prestazione di intermediazione rese da non residenti
L’agenzia delle entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento Iva da applicare alle prestazioni di intermediazione rese da soggetti non residenti per la commercializzazione di beni prodotti da una società residente.
In base alla norma dell’art. 7, co. 4, lett. f, D.P.R. 633/1972, con riferimento alle esportazioni con beni in partenza dall’Italia, alle cessioni intra-UE con beni in partenza dall’Italia e alle esportazioni con beni in partenza da un altro Stato membro, le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto, nel caso oggetto di interpello, il committente è un soggetto passivo Iva italiano, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese da un soggetto passivo Iva Ue o extra-Ue. Pertanto, la società committente è tenuta all’assolvimento dell’Iva ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda il regime di imponibilità, va fatta la seguente distinzione:
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le intermediazioni relative alle esportazioni (con invio di beni dall’Italia o da un altro Stato membro) sono non imponibili Iva (art. 9, co. 1, n. 7) D.P.R. 633/1972;
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le intermediazioni relative alle cessioni intra-Ue con invio di beni dall’Italia sono soggette ad Iva con aliquota del 20%;
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le intermediazioni relative alle compravendite di beni che si perfezionano fuori dalla Ue non sono soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità e, pertanto, la società committente italiana non è tenuta ad emettere autofattura.