Società’ residenti in Stati UE tassazione dei dividendi incassati

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 67-69, L. 244/2007 in merito alla misura della ritenuta da applicare sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti nella Ue e in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Ritenuta ridotta sui dividendi – Decorrenza: l’aliquota ridotta pari all’1,375% sui dividenti corrisposti a determinate società ed enti residenti in Stati Ue e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono lo scambio di informazioni, si applica agli utili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Pertanto, la società emittente deve comunicare all’intermediario in quale periodo si è formato il dividendo e in che misura si è formato con utili 2008 o con attribuzione di riserve preesistenti.

Soggetti beneficiari: la ritenuta dell’1,375% si applica agli utili distribuiti a società o enti non residenti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società (compresi quei soggetti che non  pagano imposte a seguito di esenzioni oggettive legate alla tipologia di reddito prodotto e del luogo in cui viene svolta l’attività), con esclusione, pertanto, dei soggetti non residenti persone fisiche e di società ed enti non residenti che non scontano le imposte societarie, in quanto mancanti del presupposto soggettivo.

Localizzazione: le società e gli enti che possono beneficiare della ritenuta ridotta devono essere localizzati in Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito: nelle more dell’emanazione del D.M. richiamato l’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986, trova applicazione il D.M. 4.9.1996.

Adempimenti procedurali: le società residenti che erogano dividendi devono applicare la ritenuta dell’1,375% solo previa richiesta dei beneficiari non residenti. A tale richiesta deve essere allegata idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza.

IRAP – Attività professionale – elementi che configurano l’organizzazione

In tema di Irap e di imponibilità dell’attività professionale, non può ravvisarsi un’organizzazione nel caso in cui un avvocato eserciti la propria attività senza alcun ausilio o avvalendosi solo di una segretaria.

Infatti, solo il ricorso ad un collaboratore che sia egli stesso avvocato può configurare un’organizzazione, poiché nemmeno il praticante contribuisce alla formazione del reddito in modo autonomo, in quanto sta solo copletando il proprio iter formativo.

Viceversa, nel caso in cui il professionista utilizzi altri professionisti sotto la sua direzione, ai quali attribuisca dei lavori per suo conto, è ravvisabile l’elemento organizzativo, in quanto tali lavori produrranno reddito proprio attraverso l’attività di tali collaboratori.

L’organizzazione, quindi, nel caso di un professionista, non equivale alla mera presenza di locali, di attrezzature come computer, o di una segretaria, ma richiede altri soggetti che producono per il titolare. Questo, per il giudice di merito, in base ad un’argomentazione fatta propria anche dalla Corte di Cassazione, <<è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all’imposta>>.

Si ricorda che, in base ad un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, si ravvisa un’autonoma organizzaszione quando il contribuente eserciti un’attività di lavoro autonomo quale responsabile, sotto qualsiasi forma, dell’organizzazione (e non sia, perciò, inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui), ed impieghi beni strumentali che eccedano le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche senza organizzazione, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 10.3 – 14.4.2009, n. 8834/09

Importazione di beni da San Marino possibilità di avvalersi di rappresentanti in Italia

Gli operatori economici della Repubblica di San Marino possono servirsi del proprio rappresentante fiscale in Italia sia per importare i beni del nostro Paese sia per effettuare la cessione verso altri Stati comunitari.

Si realizzano così due distinte operazioni: l’importazione di beni in Italia da parte del rappresentante fiscale, che provvede anche ad effettuare la successiva cessione intracomunitaria nei confronti dei clienti stabiliti in altri Stati dell’Unione europea.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che il rappresentante fiscale italiano del venditore sammarinese, qualora effettui l’importazione, è tenuto ad applicare l’Iva in Italia, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge).

Si configura così un’importazione con assolvimento dell’imposta nel nostro Paese, mentre la successiva cessione intracomunitaria farà si che l’Iva venga acquisita nel Paese di destinazione finale dei beni.

Diritto di superfice realizzo di un impianto fotovoltaico

La cessione da parte di una società agricola del diritto di superficie sui propri terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a favore di società commerciali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica è fuori dal campo Iva (art. 2, co. 3, lett. c, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, è soggetta all’imposta di registro del 15% (art. 1, Tariffa, Parte prima, D.P.R. 131/1986) e alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

Poiché la costituzione del diritto di superficie è equiparata alla cessione a titolo oneroso, alle somme conseguite dalla società agricola a seguito della cessione di tale diritto sono applicabili i principi del reddito d’impresa e, in particolare, l’art. 86, D.P.R. 917/1986 che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze. Inoltre, tali somme concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Contribuenti minimi – soggetti esonerati da scontrini o ricevute fiscali

Al ricorrere dei requisiti richiesti, i soggetti di cui all’art. 2, D.P.R. 696/1996, già esonerati dall’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, possono accedere al regime di contribuenti minimi continuando a beneficiare di tale esonero e adempimento all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la loro annotazione complessiva nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo (art. 24, D.P.R. 633/1972).

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