Interessi passivi – Deducibilità dal reddito d’impresa

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal  reddito d’impresa come modificata dalla L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dal D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133 (cd. manovra d’estate) ed in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari).

In particolare, con i soggetti Ires la nuova disciplina fonda la deducibilità degli interessi passivi sulla coesistenza di interessi attivi e sul risultato operativo lordo (ROL), mentre per i soggetti Irpef tale deducibilità resta correlata al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall’imposta.

Ambito oggettivo: rientrano nella nuova disciplina anche gli oneri finanziari derivanti da contratti di notional cash pooling (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo) e quelli su contratti derivati con  finalità di copertura del rischio legato alle oscillazioni del tasso di interesse.

Contratti di leasing: ai fini degli interessi impliciti nei contratti di leasing, i  soggetti non las possono (non devono) utilizzare il metodo forfettario di cui al D.M. 24.4.1998.

Interessi esclusi: non rientrano nella nuova disciplina gli interessi su mutui per la construzione o ristrutturazione di immobili-merce e quelli iscritti nelle rimanenze diverse dagli immobili secondo corretti Principi contabili (compresi quelli per lavori su commessa). Sono esclusi per un periodo transitorio anche gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Consolidato nazionale: ogni società rientrante nella tassazione di gruppo può (non deve) trasferire il Rol inutilizzato al consolidato. Se questo Rol non viene trasferito al gruppo, la singola società cui compete lo può riportare in avanti solo a livello individuale (dal periodo d’imposta che inizia dall’1.1.2010).

Operazioni straordinarie: la possibilità di trasferire, a determinate condizioni, le eccedenze di interessi passivi indeducibili prevista per le fusioni si applica anche alle scissioni.

Studio associato spese di ristrutturazione di un immobile

L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento ai fini delle imposte indirette e dell’Iva delle spese di ristrutturazione, sostenute da uno studio associato, di un immobile di proprietà di terzi (che prima dell’inizio dei lavori sarà intestato agli associati con un atto di donazione) e accatastato come civile abitazione (che dopo gli interventi sarà in parte utilizzato come ufficio).

Ai fini delle imposte indirette, le spese incrementative (su un immobile acquisito a titolo gratuito o di proprietà di terzi) sono deducibili nel limite del 5% del costo totale dei beni materiali ammortizzabili nell’anno di sostenimento delle stesse, con l’eventuale eccedenza, deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi (art. 54, co. 2, D.P.R. 917/1986).

Ai fini dell’Iva, in quanto l’immobile oggetto di ristrutturazione è accatastato ancora come abitazione, l’imposta non è detraibile (art. 19-bis1, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.

Scissione parziale proporzionele e successiva cessione di quote

Ribadendo un consolidato parere già espresso dal soppresso Comitato consultivo antielusivo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che non è elusiva un’operazione di scissione volta alla suddivisione in regime di neutralità fiscale di un complesso aziendale se non è finalizzata né alla successiva rivendita delle quote da parte dei soci né a spostare la tassazione dei beni di primo grado (immobili, ecc.) ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) né al compimento di atti o negozi finalizzati ad un disegno elusivo.

Diversamente, come nel caso oggetto di interpello, è elusiva l’operazione straordinaria che rappresenti solo una fase intermedia per la realizzazione di più società <<contenitori>> per accogliere i rami aziendali operativi da far poi circolare sotto forma di partecipazioni, realizzando così un risparmio d’imposta (tassazione della cessione di quote ex art. 68, co. 3, D.P.R. 917/1986, meno onerosa di quella della cessione di azienda ex art. 86, co. 2, D.P.R. 917/1986).

CFC – Effettivo esercizio di un’attività’ commerciale in un paese “Black List”

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istanza di disapplicazione della disciplina contenuta nell’art. 167, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, riguardante le imprese estere controllate, proposta da una società in relazione ai redditi derivanti da una società da essa controllata con sede in Hong kong (Paese <<Black list>> ), può essere accolta sulla base di una attenta valutazione dell’attività svolta dalla società controllata.

In particolare, al fine della disapplicazione della normativa Cfc, l’effettivo svolgimento dell’attività industriale della società controllata deve essere supportata dall’esibizione di precise prove.

Scissione di S.n.c. e società semolice neutralità fiscale

Nel caso di riorganizzazione societaria effettuata tramite separazione dall’attività prodottuttiva dell’unico immobile di proprietà di una S.n.c.  attraverso il trasferimento dello stesso da una società semplice, tale scissione societaria non è assistita dal principio di neutralità fiscale ex art. 173, D.P.R.  22.12.1986, n. 917. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale principio presuppone l’appartenenza al <<regime d’impresa>> di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione; la scissione societaria deve, infatti, considerarsi un’operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui la società scissa che la società beneficiaria svolgano attività d’impresa.

In riferimento alla fattispecie esaminata, tale circostanza non risulta soddisfatta nell’ipotesi di  società semplice, i cui redditi non sono considerati redditi d’impresa. Pertanto tale scissione, interessando società non soggette al medesimo regime fiscale, implica un’estromissione dei beni d’impresa dal regime tipico delle società commerciali e l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, con emersione di plusvalenze imponibili.

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