Moratoria dei debiti delle piccole e media imprese: cos’è e come funziona

Uno strumento fondamentale a disposizione delle imprese indebitate per superare la crisi economica.

Finalmente le piccole e media imprese, debitrici verso banche, hanno una concreta e vantaggiosa possibilità di ritardare i loro pagamenti e tirare avanti in questo modo fino alla ripresa dell’economia.

Possono infatti posticipare, senza conseguenze finanziarie o legali, il romborso dei mutui e dei canoni di leasing, anche se solo per la parte di capitale (con esclusione quindi degli interessi, che andranno regolarmente pagati alle scadenze pattuite). Rientrano nella suddetta sospensione delle scadenze contrattuali di rimborso pure i finanziamenti presi sotto forma di anticipo su fatture o su altri crediti.

Ma andiamo con ordine e vediamo come funziona l’”Avviso comune” firmato il 3 agosto  2009, da ben 15 soggetti compreso le varie Conf (Confcommercio, Confartigianato, ecc…) in rappresentanza delle imprese, ma soprattutto del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’ABI, che sono Enti chiamati a sovraintendere e monitorare l’applicazione dell’Avviso.

Avviso che, diciamolo subito, ha una valenza esclusivamente volontaria per le banche, nel senso che esse sono libere di aderire o meno all’accordo, senza nessun obbligo di sorta. E’ per questo che il Ministro Tremonti sta pensando ad una sorta di premio, sotto forma di sgravio fiscale per le perdite da svalutazione crediti, da elargire alle banche che avranno aderito all’iniziativa, sia pure subordinando alla concreta attuazione della moratoria stessa.

La sospensione dei debiti delle imprese opera come segue:

Imprese interessate

- meno di 250 dipendenti ed un fatturato minore di 50 milioni di euro

oppure con

- un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro

- procedure esecutive

- una classificazione del loro credito bancario come “ristrutturato” o “in sofferenza” (l’eventuale classificazione ad “incaglio” non è, invece, ostativa alla presentazione della domanda)

Caratteristiche della presentazione della domanda

- aumenti dei tassi di interesse rispetto a quelli indicati nel contratto originario (pertando rimangono in essere i tassi concordati e la periodicità contrattuale) 

- interessi di mora

- commissioni o spese di istruttoria, salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi e da documentare adeguatamente ai clienti

- garanzie aggiuntive

 La domanda per le imprese per la moratoria 

Finanziamenti per la patrimonializzazione dell’impresa

Le banche aderenti alla moratoria sono anche obbligate a realizzare un finanziamento specifico a favore delle imprese che intendono attuare al loro interno un processo di rafforzamento patrimoniale (ovvero che intendono aumentare il capitale proprio, mediante versamenti di soci). Il finanziamento suddetto potrebbe consistere nell’erogazione di un importo multiplo del capitale effettivamente  versato dai soci a rafforzamento della solidità aziendale. Per es. nel caso di versamento - vero e non fittizio – da parte dei soci di 20.000 euro di capitale, le banche potrebbero erogare un finanziamento di euro 68.000 euro (pari cioè a 3 volte l’aumento di capitale proprio dell’impresa).

Manovra d’estate 2009

E’ entrata in vigore dal 5.8.2009 la Legge fiscale N.102/2009 che contiene provvedimenti urgenti per far fronte alla crisi economica e rilanciare l’economia. Di seguito si riportano le principali novità : 

  • Banche – commissioni Massimo scoperto: tetto allo 0,5%

L’ammontare del compenso trimestrale per la banca, a titolo di commissioni sullo scoperto di conto, non potrà superare lo 0,5% dell’importo dell’affidamento. Restano in vigore le spese forfetarie previste in caso di utilizzo extra-fido per clienti non affidati.Comunque si segnala che gli istituti di credito hanno già rimodulato l’intera struttura commissionale prevedendo nuove voci di spesa (corrispettivo sull’accordo, penale di sconfino, tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido e simili). 

  • Banche – valuta di assegni e bonifici

A  decorrere  dal  1  novembre  2009, la data di valuta per il beneficiario  per  i  bonifici, gli assegni circolari ed assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi  successivi  alla  data  del  versamento.  Per  i medesimi titoli, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro,  quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento.  A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilità economica  non potrà mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.  

  • Ammortamento beni strumentali

Entro il 31 dicembre 2009 il Governo provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento allo scopo di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia. 

  • Detassazione del 50% degli investimenti in macchinari

Soprannominata come “Tremonti ter”, rappresenta la misura di maggiore impatto della manovra estiva in quanto è un’agevolazione diretta ad ogni azienda, qualunque sia la forma giuridica (ditte individuali o società), mentre ne sono esclusi i titolari di reddito professionale e agricolo. In pratica sono agevolabili gli acquisti, di nuovi macchinari e nuove attrezzature, effettuati dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2010. Si tratta di macchinari che intervengono su materiali e processi di lavorazione, mentre sono esclusi gli immobili, le autovetture e gli autocarri.L’investimento può essere realizzato mediante acquisto, leasing, realizzazione mediante appalto e costruzione in economia.Il beneficio consiste in una detassazione dell’utile fiscale per una somma pari al 50% degli investimenti effettuati e viene revocato se l’impresa vende i beni o li destina a finalità estranee all’attività entro tre anni dall’acquisto.  

  • Compensazione del credito IVA

Dall’anno prossimo per compensare sul modello F24 il credito Iva superiore a 10.000 euro annui, e’ necessario presentare prima  un’istanza all’Agenzia delle Entrate o direttamente la Dichiarazione Iva. Se invece s‘intende utilizzare un credito Iva superiore a euro 15.000 è obbligatorio chiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazioni da cui risulta il credito. 

  • Scudo fiscale

Al fine del rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio  Italiano è prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria del 5% dei beni detenuti all’estero. Tale imposta si applica sulle attività detenute al 31.12.2008 e rimpatriate o regolarizzate nel periodo 15.9.2009 – 15.4.2010. Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere sanzionate a sfavore del contribuente. ·          Notifica della cartella di pagamento – Termine – ModificaA decorrere dai ruoli consegnati dal 31.10.2009, è ridotto a 9 mesi il termine a disposizione degli agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento.