Moratoria dei debiti delle piccole e media imprese: cos’è e come funziona
Uno strumento fondamentale a disposizione delle imprese indebitate per superare la crisi economica.
Finalmente le piccole e media imprese, debitrici verso banche, hanno una concreta e vantaggiosa possibilità di ritardare i loro pagamenti e tirare avanti in questo modo fino alla ripresa dell’economia.
Possono infatti posticipare, senza conseguenze finanziarie o legali, il romborso dei mutui e dei canoni di leasing, anche se solo per la parte di capitale (con esclusione quindi degli interessi, che andranno regolarmente pagati alle scadenze pattuite). Rientrano nella suddetta sospensione delle scadenze contrattuali di rimborso pure i finanziamenti presi sotto forma di anticipo su fatture o su altri crediti.
Ma andiamo con ordine e vediamo come funziona l’”Avviso comune” firmato il 3 agosto 2009, da ben 15 soggetti compreso le varie Conf (Confcommercio, Confartigianato, ecc…) in rappresentanza delle imprese, ma soprattutto del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’ABI, che sono Enti chiamati a sovraintendere e monitorare l’applicazione dell’Avviso.
Avviso che, diciamolo subito, ha una valenza esclusivamente volontaria per le banche, nel senso che esse sono libere di aderire o meno all’accordo, senza nessun obbligo di sorta. E’ per questo che il Ministro Tremonti sta pensando ad una sorta di premio, sotto forma di sgravio fiscale per le perdite da svalutazione crediti, da elargire alle banche che avranno aderito all’iniziativa, sia pure subordinando alla concreta attuazione della moratoria stessa.
La sospensione dei debiti delle imprese opera come segue:
Imprese interessate
- la piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria, ovvero le imprese con:
- meno di 250 dipendenti ed un fatturato minore di 50 milioni di euro
oppure con
- un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro
- Le imprese che alla data del 30.09.2008 erano “in bonis” presso le banche, cioè le imprese non considerate ad “incaglio”, “past-due”, “in ristrutturazione” o peggio ancora, “in sofferenza”.
- Le imprese che al momento della presentazione della domanda di moratoria non hanno:
- procedure esecutive
- una classificazione del loro credito bancario come “ristrutturato” o “in sofferenza” (l’eventuale classificazione ad “incaglio” non è, invece, ostativa alla presentazione della domanda)
- Le imprese con rate scadute, oppure scadute ma da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda (non sono cioè imprese da classificare in “past-due”).
Caratteristiche della presentazione della domanda
- Per le rate dei mutui, la moratoria dei debiti (ovvero la posticipazione dei pagamenti) opera per 1 anno sulla sola quota capitale. Le rate di capitale possono quindi essere pagate dopo un anno dall’unica scadenza annuale o dopo un analogo periodo in caso di frazionamento annuale dei rimborsi (quindi con traslazione di un anno del piano di ammortamento), ma alle scadenze originarie vanno comunque pagate le rate per la parte di quota di interessi.
- Per i canoni di leasing, la moratoria opera per 1 anno nel caso di leasing immobiliare, per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare. Anche in questo caso la sospensione riguarda la sola quota capitale implicita dei canoni.
- Per gli anticipi su fatture o su altri crediti “certi ed esigibili”, l’allungamento del credito a breve permette alla scadenza di arrivare fino a 270 giorni.
- Le banche, in virtù della sospensione, non possono applicare o chiedere:
- aumenti dei tassi di interesse rispetto a quelli indicati nel contratto originario (pertando rimangono in essere i tassi concordati e la periodicità contrattuale)
- interessi di mora
- commissioni o spese di istruttoria, salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi e da documentare adeguatamente ai clienti
- garanzie aggiuntive
La domanda per le imprese per la moratoria
- Le imprese interessate possono presentare fino al 30 giugno 2010 domanda per la sospensione dei pagamenti.
- la domanda va presentata alle banche che hanno aderito all’iniziativa, cioè a quella che hanno fatto la relativa comunicazione all’ABI, impegnandosi a rendere effettiva l’adesione entro 45 giorni dalla comunicazione stessa.
- Le banche che ricevono la richiesta di moratoria sono tenute a fornire una risposta alla eimprese istanti entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti
- E’ previsto un iter facilitato per le imprese che, al momento di presentazione della domanda, si trovino ancora in “bonis” e senza ritardi di pagamenti: per queste la domanda è approvata in automatico, salvo esplicito motivato rifiuto della banca.
Finanziamenti per la patrimonializzazione dell’impresa
Le banche aderenti alla moratoria sono anche obbligate a realizzare un finanziamento specifico a favore delle imprese che intendono attuare al loro interno un processo di rafforzamento patrimoniale (ovvero che intendono aumentare il capitale proprio, mediante versamenti di soci). Il finanziamento suddetto potrebbe consistere nell’erogazione di un importo multiplo del capitale effettivamente versato dai soci a rafforzamento della solidità aziendale. Per es. nel caso di versamento - vero e non fittizio – da parte dei soci di 20.000 euro di capitale, le banche potrebbero erogare un finanziamento di euro 68.000 euro (pari cioè a 3 volte l’aumento di capitale proprio dell’impresa).
Manovra d’estate 2009
E’ entrata in vigore dal 5.8.2009 la Legge fiscale N.102/2009 che contiene provvedimenti urgenti per far fronte alla crisi economica e rilanciare l’economia. Di seguito si riportano le principali novità :
- Banche – commissioni Massimo scoperto: tetto allo 0,5%
L’ammontare del compenso trimestrale per la banca, a titolo di commissioni sullo scoperto di conto, non potrà superare lo 0,5% dell’importo dell’affidamento. Restano in vigore le spese forfetarie previste in caso di utilizzo extra-fido per clienti non affidati.Comunque si segnala che gli istituti di credito hanno già rimodulato l’intera struttura commissionale prevedendo nuove voci di spesa (corrispettivo sull’accordo, penale di sconfino, tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido e simili).
- Banche – valuta di assegni e bonifici
A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per i bonifici, gli assegni circolari ed assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
- Ammortamento beni strumentali
Entro il 31 dicembre 2009 il Governo provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento allo scopo di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia.
- Detassazione del 50% degli investimenti in macchinari
Soprannominata come “Tremonti ter”, rappresenta la misura di maggiore impatto della manovra estiva in quanto è un’agevolazione diretta ad ogni azienda, qualunque sia la forma giuridica (ditte individuali o società), mentre ne sono esclusi i titolari di reddito professionale e agricolo. In pratica sono agevolabili gli acquisti, di nuovi macchinari e nuove attrezzature, effettuati dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2010. Si tratta di macchinari che intervengono su materiali e processi di lavorazione, mentre sono esclusi gli immobili, le autovetture e gli autocarri.L’investimento può essere realizzato mediante acquisto, leasing, realizzazione mediante appalto e costruzione in economia.Il beneficio consiste in una detassazione dell’utile fiscale per una somma pari al 50% degli investimenti effettuati e viene revocato se l’impresa vende i beni o li destina a finalità estranee all’attività entro tre anni dall’acquisto.
- Compensazione del credito IVA
Dall’anno prossimo per compensare sul modello F24 il credito Iva superiore a 10.000 euro annui, e’ necessario presentare prima un’istanza all’Agenzia delle Entrate o direttamente la Dichiarazione Iva. Se invece s‘intende utilizzare un credito Iva superiore a euro 15.000 è obbligatorio chiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazioni da cui risulta il credito.
- Scudo fiscale
Al fine del rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio Italiano è prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria del 5% dei beni detenuti all’estero. Tale imposta si applica sulle attività detenute al 31.12.2008 e rimpatriate o regolarizzate nel periodo 15.9.2009 – 15.4.2010. Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere sanzionate a sfavore del contribuente. · Notifica della cartella di pagamento – Termine – ModificaA decorrere dai ruoli consegnati dal 31.10.2009, è ridotto a 9 mesi il termine a disposizione degli agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento.