Iva: da gennaio servizi tassati nel luogo di residenza del committente
Nuove regole dal 1° gennaio per la tassazione Iva dei servizi internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i modelli Intrastat. L’articolo 1, comma 1 della legge 88/2009 (comunitaria 2008) ha delegato il governo a recepire le direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117. Tuttavia, a meno di due mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Italia non ha ancora definito le regole. In alcuni Stati, come la Francia, è stata già resa nota, invece, una bozza di circolare che illustra la disciplina.
La direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 riguarda non soltanto la territorialità dei servizi ma introduce diverse innovazioni come l’ampliamento dell’inversione contabile nei servizi internazionali, l’obbligo di presentare gli intrastat anche per i servizi intracomunitari, l’imposizione per gli enti non commerciali di assolvere l’imposta nel loro Paese se ricevono servizi da soggetti non residenti. Con le nuove norme, si dovrebbero ridurre i benefici del “plafond” per gli operatori nazionali che effettuano lavorazioni e trasporti intracomunitari.
Per le prestazioni di servizi, è stata modificata la “filosofia” sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuano nello stato del prestatore il luogo di tassazione dei servizi “generici”. Le nuove norme, in linea generale, individuano il Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, in via principale, è fissata questa disposizione standard che contiene la distinzione:
1. i servizi presati a soggetti passivi, seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quella in cui è stabilito il prestatore;
2. i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, invece, mantengono la “vecchia” regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.
Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni rese a soggetti passivi di imposta, solo per la determinazione delle regole di territorialità:
a i soggetti passivi che effettuano anche attività non soggette devono essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi che sono a essi forniti da soggetti stabiliti in Paesi diversi da quelli in cui operano;
b tutti gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi ma che sono identificati ai fini Iva in un determinato Paese devono essere considerati soggetti passivi per le prestazioni ricevute.
Infine, tutti i servizi forniti ad un soggetto identificato in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore devono seguire il meccanismo dell’inversione contabile. Per favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, ogni soggetto passivo identificato ai fini Iva dovrà depositare, dal 1° gennaio 2010, un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.
Attività professionale - Presupposto impositivo
E’ applicabile a professionisti e lavoratori autonomi, ma solo se questi sono dotati ti un’autonoma organizzazione (Corte Costituzionale, Sentenza 156/2001).
Da questo principio discende anche quello enunciato dalla Cassazione nella sentenza in esame, secondo cui l’iscrizione ad un Ordine professionale protetto non implica l’esenzione da Irap per i soggetti che svolgono professioni intellettuali, ma non rappresenta nemmeno l’unico presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposizione.
Occorre, infatti, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata – considerate anche le modifiche introdotte agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 da parte dell’art. 1, D.Lgs. 10.4.1998, n. 137 – vale a dire che presenti un contesto organizzativo anche minimo, costituito dall’impegno di capitali e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo.
Infatti, il valore aggiunto che presenta l’oggetto dell’imposizione deve derivare dal supporto fornito all’attività del professionista da una struttura referibile alla composizione dei fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 9.7 – 16.102009, n. 21989/09
Impresa familiare - Dichiarazione congiunta - Esposizione del reddito del coniuge
Nel caso di due coniugi, entrambe prestanti la propria attività lavorativa nell’impresa familiare, ai fini della dichiarazione congiunta il dichiarante deve sommare al proprio reddito quello del coniuge (derivante dal lavoro nell’impresa familiare stessa).
Se, infatti, è vero che – ai sensi dell’art. 62 (ora 60), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – non sono ammessi in deduzione i redditi del percipiente, va comunque tenuto presente che, nel caso prospettato, il percipiente si identifica con il coniuge e il reddito in questione non rimane escluso da tassazione.
Per tale motivo, tale reddito deve essere esposto dal dichiarante in aggiunta al proprio, ovvero sommato a questo.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 1.10 – 4.11.2009, n. 23396/09
Incentivi economici a studenti meritevoli non assoggettabilità ad irpef
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto affermato con il Comunicato 28.10.2009 (<<La Settimana fiscale>> n° 42/2009, pag. 12) in merito al trattamento fiscale degli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni di cui al D.Lgs. 29.12.2007, n. 262.
In particolare, tali incentivi non costituiscono borse di studio tassabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in quanto proseguono genericamente – ovvero senza individuare in modo preciso l’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare – lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.
Al contrario, le borse di studio hanno come fine quello di sostenere gli studenti in un’attività di studio o di formazione.
Per questo motivo, le elargizioni economiche inn questione non appaiono riconducibili né all’art. 50, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 né ad alcuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 dello stesso D.P.R. e non assumono. Perciò, alcuna rilevanza né ai fini della tassazione né a quelli degli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Imprese di autotrasporto - Processi di aggregazione imprenditoriale - Contributi
Il decreto fissa le modalità operative per l’erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale delle imprese di autotrasporto di cui all’art. 4, co. 1, D.P.R. 29.5.2009, n. 84.
In particolare, i contributi sono concessi per le operazioni poste in essere dopo il 24.7.2009 o per operazioni già avviate ma non concluse alla stessa data, da parte di raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto; piccole e medie imprese risultanti da fusioni o detrazioni di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto; piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti, e raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedono a fondersi tra loro.
Sono esclusi dai contributi in parola i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese del medesimo gruppo, società controllate, controllanti o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, in base alle leggi vigenti.
Possono proporre domanda per le agevolazioni in questione imprese di autotrasporto merci con sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e i raggruppamenti costituiti ex Libro V, Titolo VI, Capo I, o Libro V, Titolo X, Capo II, Sez. II e II-bis del Codice civile.
L’entità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi dell’art. 26, Regolamento 6.8.2008, n. 800/2008/CE della Commissione.
Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 21.2.2010 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata A/R o consegna a mano.