IRAP – Esercizio in forma associata di una professione liberale – Presunzione di assoggettabilità all’imposta

In tema di Irap, l’esercizio in forma associata di una professione liberale è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi , sebbene non particolarmente onerosi, e dell’intento di avvalersi della collaborazione e delle competenze reciproche, e quindi della sostituibilità nell’adempimento dell’attività, in modo da potersi assumere che il reddito prodotto non sia frutto solo della professionalità di ciascun componente dello studio.
Di conseguenza, al ricorrere dell’ipotesi così prospettata, il reddito è legittimamente assoggettato ad Irap e spetterà eventualmente al contribuente dimostrare che esso sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 1.10 – 28.10.2009, n. 22781/09

Movimentazione bancarie – Presunzione di reddito

La presunzione legale di cui all’art. 32, D.P.R. 29.9.1973, M. 600, secondo cui  i movimenti di dare e di avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, facendo presumere l’esistenza di un reddito senza che siano necessari ulteriori elementi di riscontro – salva prova contraria del contribuente – non è subordinata all’esperimento della procedura per l’acquisizione dei dati bancari stabilita dalla norma stessa.
La norma in esame assume un carattere sostanziale derivante dall’applicazione in campo tributario dei principi generali stabiliti dagli artt. 2727 e 2728 c.c., in quanto essa trae una presunzione da un fatto noto (versamento o prelevamento bancario) per risalire ad un fatto ignorato (occultamento di reddito).
Per tale motivo, non rileva il contesto descrittivo di modalità di raccolta di dati in cui la norma stessa è inserita, poiché essa ha appunto carattere sostanziale e non procedurale.

Società di persone e studi professionali – Utilizzo ritenute per compensazione debiti

La circolare fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare, da parte di società di persone, studi professionali e soggetti assimilati ex art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (CFF 2 5105), le ritenute subite per compensare debiti propri.
In particolare i soci o gli associati possono espressamente acconsentire che le ritenute che residuano, dopo lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall’associazione professionale, così che il credito ad esse relativo possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi.
Per l’eventuale utilizzo in compensazione di tale credito si richiede il preventivo assenso dei soci o degli associati che deve essere manifestato, anche in via generalizzata, in apposito atto con data certa o nell’atto costitutivo. Tale assenso può essere riferito al credito derivante  dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta, con necessità di rinnovo annuale dell’atto, oppure a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a che non intervenga una revoca espressa. Per l’operatività della compensazione è necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.
Inoltre, una volta che le ritenute residue siano state avocate dalla persona giuridica ed il relativo credito sia stato da questa utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non possono più essere trasferiti ai soci e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o dall’associazione.

Disavanzo di cassa – Presunzione di ricavi non contabilizzati

Secondo un generale principio di diritto condiviso dalla Cassazione, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg (ora Ires) ed llor ex art. 39, D.P.R. 29.9.1973, n.600, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, poiché implica che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati.
Alla luce di tale assunto, è corretto l’operato dell’Ufficio che, nel caso concreto, aveva effettuato un accertamento con metodo analitico-induttivo, attraverso il quale aveva identificato l’importo dei ricavi non contabilizzati in base alla cifra corrispondente al saldo negativo espresso nel conto cassa all’inizio dell’anno, senza che fossero comunque computati i costi relativi alla ricostruzione del reddito.
Con la stessa sentenza, la Suprema Corte, nel rigettare l’ulteriore doglianza del contribuente che, oltre a sostenere l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo sopra illustrato, aveva lamentato come il giudice di secondo grado avesse condiviso la non deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti, non considerando le particolari modalità che erano ala base delle autorizzazioni agli spostamenti degli stesse, ribadisce un principio generale concernente l’art. 360, n.5), c.p.c.
Tale norma, infatti, non consente in sede di legittimità un riesame nel merito della controversia, in quanto è volto unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi operati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento, in maniera da seguirne il processo logico.
Per tali motivi, “la valutazione delle circostanze e delle ragioni (…) a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in sedi di legittimità se non sussistono vizi logici ed errori di diritto (…)”.

Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 13.10 – 20.11.2009, n. 24509/09