Movimentazione bancarie – Presunzione di reddito

La presunzione legale di cui all’art. 32, D.P.R. 29.9.1973, M. 600, secondo cui  i movimenti di dare e di avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, facendo presumere l’esistenza di un reddito senza che siano necessari ulteriori elementi di riscontro – salva prova contraria del contribuente – non è subordinata all’esperimento della procedura per l’acquisizione dei dati bancari stabilita dalla norma stessa.
La norma in esame assume un carattere sostanziale derivante dall’applicazione in campo tributario dei principi generali stabiliti dagli artt. 2727 e 2728 c.c., in quanto essa trae una presunzione da un fatto noto (versamento o prelevamento bancario) per risalire ad un fatto ignorato (occultamento di reddito).
Per tale motivo, non rileva il contesto descrittivo di modalità di raccolta di dati in cui la norma stessa è inserita, poiché essa ha appunto carattere sostanziale e non procedurale.

Società di persone e studi professionali – Utilizzo ritenute per compensazione debiti

La circolare fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare, da parte di società di persone, studi professionali e soggetti assimilati ex art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (CFF 2 5105), le ritenute subite per compensare debiti propri.
In particolare i soci o gli associati possono espressamente acconsentire che le ritenute che residuano, dopo lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall’associazione professionale, così che il credito ad esse relativo possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi.
Per l’eventuale utilizzo in compensazione di tale credito si richiede il preventivo assenso dei soci o degli associati che deve essere manifestato, anche in via generalizzata, in apposito atto con data certa o nell’atto costitutivo. Tale assenso può essere riferito al credito derivante  dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta, con necessità di rinnovo annuale dell’atto, oppure a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a che non intervenga una revoca espressa. Per l’operatività della compensazione è necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.
Inoltre, una volta che le ritenute residue siano state avocate dalla persona giuridica ed il relativo credito sia stato da questa utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non possono più essere trasferiti ai soci e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o dall’associazione.

Disavanzo di cassa – Presunzione di ricavi non contabilizzati

Secondo un generale principio di diritto condiviso dalla Cassazione, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg (ora Ires) ed llor ex art. 39, D.P.R. 29.9.1973, n.600, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, poiché implica che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati.
Alla luce di tale assunto, è corretto l’operato dell’Ufficio che, nel caso concreto, aveva effettuato un accertamento con metodo analitico-induttivo, attraverso il quale aveva identificato l’importo dei ricavi non contabilizzati in base alla cifra corrispondente al saldo negativo espresso nel conto cassa all’inizio dell’anno, senza che fossero comunque computati i costi relativi alla ricostruzione del reddito.
Con la stessa sentenza, la Suprema Corte, nel rigettare l’ulteriore doglianza del contribuente che, oltre a sostenere l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo sopra illustrato, aveva lamentato come il giudice di secondo grado avesse condiviso la non deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti, non considerando le particolari modalità che erano ala base delle autorizzazioni agli spostamenti degli stesse, ribadisce un principio generale concernente l’art. 360, n.5), c.p.c.
Tale norma, infatti, non consente in sede di legittimità un riesame nel merito della controversia, in quanto è volto unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi operati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento, in maniera da seguirne il processo logico.
Per tali motivi, “la valutazione delle circostanze e delle ragioni (…) a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in sedi di legittimità se non sussistono vizi logici ed errori di diritto (…)”.

Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 13.10 – 20.11.2009, n. 24509/09

Regimi contabili e adempimenti

 requisiti  dei diversi regimi e i relativi obblighi contabili

Limite ricavi o compensi Norme di riferimento Come si determina l’imposta sul reddito Come si determina l’Iva Tenuta della contabilità
Regime sostitutivo 10% “Forfettino”
30.987,41 euro (per i servizi) 61.974,83 euro (per le altre attività) Articolo 13, legge 388/2000 (Finanziaria 2001); articoli 54 o 66, Tuir (Dpr 917/86) In modo analitico, applicando l’imposta sostitutiva del 10% In modo analitico (Iva da Iva) Esonero dagli obblighi contabili
Regime semplificato
309.874,14 euro (per i servizi) 516.456,90 euro (per le altre attività) Articolo 66, Tuir (Dpr 917/86); articolo 18, Dpr 600/73 In modo analitico In modo analitico (Iva da Iva) Vanno tenuti i registri Iva con integrazioni ai fini del reddito
Regime ordinario
Oltre 309.874,14 euro (per i servizi) Oltre 516.456,90 euro (per le altre attività) Articoli 56 e seguenti, Tuir (Dpr 917/86) In modo analitico In modo analitico (Iva da Iva) Vanno tenuti i registri Iva, il libro giornale mastro, il libro inventari e il registro beni ammortizzabili
Regime fiscale dei contribuenti minimi
Fino a 30.000,00 euro Articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007 (Finanziaria 2008) In modo analitico, applicando l’imposta sostitutiva del 20% (entrate, meno spese, meno contributi previdenziali) Esonero dagli obblighi Iva Esonero dagli obblighi contabili

Vincoli soggettivi

 Solo persone fisiche

 

Anche per le imprese

Novità iva disciplina Ue: dai trasporti alle consulenze legali

 Prestazioni all’estero tra modifiche e conferme: il regime Iva dei più diffusi servizi tra imprese            

Servizio Fino al 2009 Dal 2010
Trasporti di beni
Trasportatore italiano fattura a impresa italiana un trasporto in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente non imponibile
Trasportatore italiano fattura a impresa italiana un trasporto intracomunitario Imponibile al 20% Imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario effettuato da trasportatore Ue Integrazione fattura estera imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente escluso
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia Imponibile 20% Escluso
Impresa italiana acquista un trasporto in esportazione effettuato da trasportatore estero Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Autofattura interamente non imponibile
Carico, scarico, operazioni doganali, eccetera
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Non imponibile
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extraUe) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Escluso
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti in importazione resi all’estero e servizi doganali No autofattura(escluso) Autofattura imponibile 20% oppure non imponibile nei casi previsti
Pubblicità
Impresa italiana fattura a impresa extraUe servizi pubblicitari (spot, inserzioni eccetera) utilizzati in Italia

Imponibile 20%

Escluso
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni eccetera) ovunque utilizzati

Escluso

Escluso
Impresa italiana acquista da una società extraUe un servizio pubblicitario (inserzione su giornale) utilizzato extraUe

No autofattura (escluso)

Autofattura imponibile 20%
Lavorazioni, manutenzioni, eccetera di beni mobili
Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia Imponibile 20%

Escluso

Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all’estero No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%
Consulenze legali e professionali
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale Autofattura imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un impresa estera

Escluso

Escluso

Fiere
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all’estero No autofattura (escluso) No autofattura (escluso)
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia Imponibile 20% Imponibile 20%
Provvigioni su beni mobili
Impresa italiana paga provvigione ad agente estero per vendita all’esportazione Autofattura non imponibile Autofattura non imponibile
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intercomunitaria

Escluso

Escluso

Agente italiano fattura provvigione a impresa extraUe per vendita di beni da Italia a Italia Imponibile 20%

Escluso

 Non imponibile: Operazione rilevante territorialmente e non imponibile per l’articolo 9 del Dpr 633/72

Escluso: Operazione irrilevante territorialmente per l’articolo 7 del Dpr 633/72 e circolare 58/E/2009

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