Nuove compensazioni delle imposte erariali

Le regole operative da marzo 2011

IL LIMITE
Divieto alla compensazione dei crediti fino a concordanza dell’
importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro 
                                                         
LE IMPOSTE ERARILI
 Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti
 iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le                           
addizionali sui tributi diretti
 
PAGAMENTI PARZIALI PER I DEBITI A RUOLO ANCHE NON SCADUTI                               
E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte
 
DEBITI SCADUTI
Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo
definitivo, ex articolo 14, Dpr 602/1973, per imposte erariali e relativi
 accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, e per i quali è
scaduto il termine per il pagamento

CARTELLE DI  PAGAMENTO NON DEFINITIVE 
Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti
a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamenti dell’ Ufficio non
ancora definitivi ( articolo 15, Dpr 602/1973 )

VECCHIE COMPENSAZIONI LIBERE DA VINCOLI
I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna”
sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio
le compensazioni «Iva da Iva», «Irpef da Irpef» e «Ires da Ires» 

SANZIONI DEL 50%   PER CHI “DRIBLA”  IL DEBITO                    
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo
scaduti, esegue compensazioni nel modello F24, si applica la
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato        

LA LITE BLOCCA LA SANZIONE DEL 5O%
E’ esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una
contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la
sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato                                            

Fonte Il Sole 24 ore

Contributi Inps Gestione separata 2011

Pubblicate le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps; Circolare Inps del 9/02/2011 n. 30
L’inps, con Circolare del 9 febbraio 2011 n. 30, ha reso note le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Riassumendo le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

 

Contabilità irregolare: commercialista senza colpe

Contabilità irregolare per società di capitali: la Corte di Cassazione nega il trasferimento della responsabilità amministrativa sul commercialista
Le sanzioni amministrative tributarie stabilite in presenza di una contabilità irregolare sono imputabili alla società, anche quando essa sia tenuta dal commercialista. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3651 del 14 febbraio 2011, in relazione ad una controversia avente ad oggetto un accertamento induttivo a carico di una società di capitali, fondato sul presupposto della omessa dichiarazione dei redditi, dell’inattendibilità delle scritture contabili e dell’esito delle indagini bancarie sui conti di un socio. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, infatti, le sanzioni relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Consolidato fiscale, accertamento unico

Il nuovo accertamento unico per le società in consolidato fiscale dal 1° gennaio 2011
Dal 1° gennaio 2011 va a regime il nuovo accertamento unico per le società in consolidato fiscale. Infatti, sia alla consolidante che alla consolidata viene ora notificato, da parte dell’ufficio competente, un atto unico che contiene già l’applicazione della maggiore imposta e relative sanzioni. L’atto unico liquida l’IRES sul maggior reddito anche se la dichiarazione originaria era in perdita. In caso di perdite inutilizzate, la consolidante può chiedere la compensazione mediante istanza telematica da inviare entro il termine del ricorso.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Artigiani e commercianti: confermate le aliquote IVS 2011

Confermate nella misura del 20% e 20,09% le aliquote contributive 2011 per gli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Con la Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, l’INPS conferma, per l’anno 2011, le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali previste per lo scorso anno. Nello specifico sono confermate le aliquote del 20% e del 20,09%, per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. Vengono in oltre stabiliti i valori di reddito, minimo e massimo, per il calcolo dei contributi IVS nel 2011, pari rispettivamente a 14.552 euro e a 71.737 euro (93.622 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995).

 Il Sole 24 Ore

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