Nuove compensazioni delle imposte erariali
Le regole operative da marzo 2011
IL LIMITE
Divieto alla compensazione dei crediti fino a concordanza dell’
importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro
LE IMPOSTE ERARILI
Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti
iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le
addizionali sui tributi diretti
PAGAMENTI PARZIALI PER I DEBITI A RUOLO ANCHE NON SCADUTI
E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte
DEBITI SCADUTI
Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo
definitivo, ex articolo 14, Dpr 602/1973, per imposte erariali e relativi
accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, e per i quali è
scaduto il termine per il pagamento
CARTELLE DI PAGAMENTO NON DEFINITIVE
Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti
a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamenti dell’ Ufficio non
ancora definitivi ( articolo 15, Dpr 602/1973 )
VECCHIE COMPENSAZIONI LIBERE DA VINCOLI
I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna”
sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio
le compensazioni «Iva da Iva», «Irpef da Irpef» e «Ires da Ires»
SANZIONI DEL 50% PER CHI “DRIBLA” IL DEBITO
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo
scaduti, esegue compensazioni nel modello F24, si applica la
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato
LA LITE BLOCCA LA SANZIONE DEL 5O%
E’ esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una
contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la
sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato
Fonte Il Sole 24 ore
Contributi Inps Gestione separata 2011
Pubblicate le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps; Circolare Inps del 9/02/2011 n. 30
L’inps, con Circolare del 9 febbraio 2011 n. 30, ha reso note le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Riassumendo le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,72%
(26,00% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%