Nuove compensazioni delle imposte erariali

Le regole operative da marzo 2011

IL LIMITE
Divieto alla compensazione dei crediti fino a concordanza dell’
importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro 
                                                         
LE IMPOSTE ERARILI
 Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti
 iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le                           
addizionali sui tributi diretti
 
PAGAMENTI PARZIALI PER I DEBITI A RUOLO ANCHE NON SCADUTI                               
E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte
 
DEBITI SCADUTI
Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo
definitivo, ex articolo 14, Dpr 602/1973, per imposte erariali e relativi
 accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, e per i quali è
scaduto il termine per il pagamento

CARTELLE DI  PAGAMENTO NON DEFINITIVE 
Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti
a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamenti dell’ Ufficio non
ancora definitivi ( articolo 15, Dpr 602/1973 )

VECCHIE COMPENSAZIONI LIBERE DA VINCOLI
I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna”
sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio
le compensazioni «Iva da Iva», «Irpef da Irpef» e «Ires da Ires» 

SANZIONI DEL 50%   PER CHI “DRIBLA”  IL DEBITO                    
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo
scaduti, esegue compensazioni nel modello F24, si applica la
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato        

LA LITE BLOCCA LA SANZIONE DEL 5O%
E’ esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una
contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la
sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato                                            

Fonte Il Sole 24 ore

Contributi Inps Gestione separata 2011

Pubblicate le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps; Circolare Inps del 9/02/2011 n. 30
L’inps, con Circolare del 9 febbraio 2011 n. 30, ha reso note le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Riassumendo le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue: