Spesometro – Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dei contribuenti

Tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate; Questo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”
Si tratta di un adempimento molto simile all’elenco clienti e fornitori, soppresso con il D.L. n. 112/2008, però con le seguenti caratteristiche:

la comunicazione non riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo quelle di importo superiore a una certa soglia;
i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente
(anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente).

Questo provvedimento permette all’Agenzia delle Entrate di controllare le spese maggiori dei contribuenti e di verificare se i soggetti che le sostengono dichiarino anche un reddito adeguato. In altre parole, chi fa grossi acquisti, deve aver presente che, in breve tempo, il Fisco conoscerà i dettagli delle operazioni.

È importante inoltre ricordare che la norma riguarda le operazioni Iva unitariamente superiori alla soglia dei 3.000 euro. Questo significa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 euro, considerate in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.
Chi ha l’obbligo della comunicazione? (Provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010)
In generale, sono obbligati alla comunicazione imprese e professionisti.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:

l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;
per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.

Tuttavia, solo per il primo anno (adempimento 2010, con scadenza 31 ottobre 2011) vanno comunicate solo le operazioni:

con fatturazione obbligatoria;
con importo pari o superiore a 25.000 euro.

Per i dati del 2011, la soglia sarà quella stabilita, 3.000 euro, e si dovranno comunicare anche le operazioni senza obbligo di fattura effettuate dal 1° maggio 2011.

 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:

le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo;
devono essere comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti;
devono essere comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat.
La circolare “omnibus” (circolare esplicativa n.4 del 15/02/2011)
La circolare esplicativa cosiddetta “omnibus” (per tutti), pubblicata il 15 febbraio 2011, precisa che la soglia dei 3.000 euro restringe il gruppo dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento, escludendo i contribuenti di minori dimensioni.

In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.

La circolare “omnibus” ricorda, infine, che i contenuti e le modalità della comunicazione sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
Fonti normative
Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 7, D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973
Art. 7, quater lett. D, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997
Art. 13, L. n. 388 del 23 dicembre 2000
Art. 33, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Art. 21, D. L. n. 78 del 31 maggio 2010

Prassi
Agenzie delle Entrate, provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010
Agenzia delle Entrate, circolare n.4/E del 15 febbraio 2011           

Fonte: Fisco e tasse

 

Regime dei minimi e reddito agrario

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 7 marzo 2011 n. 27, ha chiarito che la causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi data dalla contestuale partecipazione in società di persone o associazioni (articolo 5 del Tuir) o a società a responsabilità limitata (articolo 116 del Tuir) non opera nei casi in cui al socio contribuente minimo sia attribuito un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime agevolato, come nel caso di partecipazione ad una società semplice agricola che produce redditi di natura fondiaria.

Il chiarimento nasce da un’istanza di interpello di un contribunete il quale il quale trovandosi nella condizione di svolgere attività di lavoro dipendente e socio al 50% con la moglie in una società semplice che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività
agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed attività connesse, compresa la cessione di energia fotovoltaica, dove tale società opera nei limiti dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per cui i soci sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa, e avendo deciso, essendo iscritto nel registro dei revisori contabili, di avviare un’attività di consulenza gestionale ed amministrativa, chiede di sapere se sia consentito avvalersi del regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).

Il dubbio nasce dalla circostanza che l’art. 1, comma 99, lettera d), della predetta legge esclude da tale regime gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Per il caso di specie va considerato che la società semplice, di cui l’istante è socio al 50%, svolge anche attività agricole connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 423, della Legge Finanziaria per il 2006 e successive modificazioni, ha previsto che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Tuttavia, è evidente che, ai fini fiscali, affinché tali attività “connesse” siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario il verificarsi dei requisiti della prevalenza o della connessione, a seconda che la produzione di energia derivi rispettivamente da fonti rinnovabili agroforestali o da fonte fotovoltaica. Sul punto si rinvia a quanto precisato con la circolare del 6
luglio 2009, n. 32/E.

Ne consegue che, soltanto ove le suddette condizioni risultino rispettate, la partecipazione dell’istante nella società semplice in argomento, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

Perdite fiscali – Accertamento e controlli

 L’ANALISI DI RICHIO
Nell’ambito della programmazione  dei controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è assicurata una vigilanza sistematica, sulla base di specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta (articolo 24, comma 1, del Dl n. 78 del 2010, convertito nella legge n.122 dello stesso anno)

GLI INTERESSATI
LE CATEGORIE INCLUESE
La vigilanza sistematica riguarda le imprese di qualsiasi tipo, in regime di contabilità ordinaria o semplificata, comprese quelle che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi e di quello delle nuove iniziative produttive. Risultano esclusi dal monitoraggio gli esercenti arti e professioni e le società semplici.

L’INIZIO ATTIVITA’
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il monitoraggio riguarda anche le imprese nei primi anni di esercizio dell’attività.

LE PERDITE RILEVANTI
L’UTILE DI BILANCIO
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n. 4/E del 2011, che le imprese sono soggette alla vigilanza sistematica anche se nel bilancio è evidenziato un utile, che si tramuta, in sede di dichiarazione dei redditi in una perdita.

LA CONSECUTIVITA’
ranno sottoposte a vigilanza le imprese se dichiarano, ai fini delle imposte sui redditi, perdite “per almeno due esercizi consecutivi”. Ciò in quanto le perdite “non consecutive” risulterebbero occasionali e non sistemiche.

LA PROVA CONTRARIA
LA SUSSISTENZA DELLE PERDITE
L’Impresa può fornire la prova contraria rispetto alle contestazioni dell’Ufficio, dimostrando l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. Può, ad esempio, essere addotta la presenza di una situazione di crisi del settore, di una fase di ristrutturazione societaria o di agevolazioni fiscali (come ad esempio la Tremonti ter) senza le quali la perdita non si sarebbe verificata.

LE NUOVE IMPRESE
La circostanza che l’impresa sia neo-costituita, anche se non la esclude dal monitoraggio, dovrebbe comunque consentire la dimostrazione delle “fisiologicità” della perdita, presupposta anche dalla norma che consente il riporto illimitato della stessa a condizione che sia stata realizzata nel corso dei primi tre anni di attività.

I COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCI L’ESCLUSIONE
Sono escluse dal monitoraggio sistematico le imprese che dichiarano perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci. Ciò  perché tali compensi sono tassati in capo ai percettori e non si verificano, quindi, arbitraggi fiscali.

IL CHIARIMENTO
L’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esimente trova applicazione indipendentemente dalla presenza contestuale della qualifica di amministratore e socio in capo al soggetto interessato che percepisce il compenso.

GLI AUMENTI DI CAPITALE
LA DELIBERAZIONE
La perdita fiscale non rileva, ai fini della vigilanza sistematica, se nello stesso periodo sono deliberati e interamente liberati uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita stessa. Tali comportamenti dimostrano l’economicità dell’attività commerciale, dalla quale si attende in futuro la produzione di utili.

VERSAMENTI A FONDO PERDUTO
Dovrebbero assumere rilevanza i versamenti a fondo perduto e per futuri aumenti di capitale nonché le rinunce dei soci ai loro crediti.
 

fonte il sole 24 ore