Consolidato Nazionale – Accertamento

Pubblicato il 12 dicembre 2007 
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Tassazione di Gruppo – Consolidato.  istruzioni operative da seguire 

ai fini Ires nei confronti di quelle società che hanno scelto la tassazione di gruppo adottando l’istituto del consolidato nazionale (artt. 117 e segg., D.P.R. 917/1986).

In particolare, oltre a numerose esemplificazioni numeriche (in caso di accertamento simultaneo e di accertamento progressivo), viene evidenziata la presenza di due distinti livelli di accertamento, uno conseguenza dell’altro: alla rettifica operata nei confronti della società consolidata (Mod. Unico SC) segue sempre la rettifica del reddito globale del consolidato (Mod. CNM). Questo modello binario di accertamento è ripetibile in base all’ampiezza del perimetro di consolidamento: si possono avere tante rettifiche del Mod. CNM, relative allo stesso periodo d’imposta, quante sono le società consolidate rettificate con accertamento o con adesione.

Con riferimento all’accertamento di primo livello (rettifica Mod. Unico SC), è precisato che la normativa di riferimento è quella del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e delle relative circolari esplicative.

Con riferimento all’accertamento di secondo livello (rettifica al Mod. CNM), è chiarito che l’Ufficio competente per la società consolidante effettua, se possibile, un’unica rettifica del reddito complessivo ai fini del calcolo della maggiore imposta dovuta, prendendo in considerazione tutte le rettifiche operate in capo alle società consolidate, eseguendo così un accertamento simultaneo.Diversamente, in presenza di posizioni non definite al primo livello (avvisi con ricorsi pendenti) o di ipotesi urgenti che richiedono la rettifica tempestiva delle singole posizioni, l’Ufficio competente per la società consolidante emette più avvisi di accertamento in rettifica del Mod. CNM cosiddetti progressivi.

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