Movimentazione bancarie - Presunzione di reddito
Pubblicato il 18 Gennaio 2010
Archiviato in Accertamento
La presunzione legale di cui all’art. 32, D.P.R. 29.9.1973, M. 600, secondo cui i movimenti di dare e di avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, facendo presumere l’esistenza di un reddito senza che siano necessari ulteriori elementi di riscontro – salva prova contraria del contribuente – non è subordinata all’esperimento della procedura per l’acquisizione dei dati bancari stabilita dalla norma stessa.
La norma in esame assume un carattere sostanziale derivante dall’applicazione in campo tributario dei principi generali stabiliti dagli artt. 2727 e 2728 c.c., in quanto essa trae una presunzione da un fatto noto (versamento o prelevamento bancario) per risalire ad un fatto ignorato (occultamento di reddito).
Per tale motivo, non rileva il contesto descrittivo di modalità di raccolta di dati in cui la norma stessa è inserita, poiché essa ha appunto carattere sostanziale e non procedurale.
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