Studi di settore; applicabilità alle società cooperative.

Pubblicato il 5 dicembre 2007 
Archiviato in Accertamento

Le società cooperative escluse dall’applicazione degli studi di settore sono solo quelle che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, degli associati o degli utenti, secondo il principio espreso dalla C.M. 21.5.1999, n. 110/E.

Gli studi si applicano invece alle società cooperative dette ” a mutualità prevalente“, ovvero quelle la cui attività non è svolta in via esclusiva a favore di soci, associati o utenti. In particolare, per ritenere applicabili gli studi, gli Uffici dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di mutualità, che si presumono presenti laddove negli statuti  delle cooperativesiano contenute le clausole elencate dall’art. 26, D.Lgs. C.P.S 14.12.1947, n. 1577 (legge Basevi).

Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti,gli Uffici locali dovranno adeguare, nel contraddittorio, gli elementi di riferimento per la determinazione dei ricavi alla particolare attività svolta; in altre parole, le particolari situazioni locali, la tipologia di attività e la determinazione del requisito della mutualità dovranno essere valutate di volta in volta dagli Uffici del territorio in cui è ubicata la società cooperativa.

Infatti, l’utlizzo in sede di contraddittorio di criteri rigidi ed univoci da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate potrebbe impedire il reale adeguamento dei ricavi alle situazioni di mercato in cui la cooperativa svolge la sua attività.

Commenti

Leave a Reply

Devi effettuare il login per pubblicare un commento.