Parametri e studi di settore - Presunzioni semplici - Contraddittorio nel procedimento

I parametri e gli studi di settore rientrano in una procedura standardizzata di accertamento, che costituisce un sistema di presunzioni semplici. Queste ultime acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, ma solo in base all’esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento, con il contribuente.
Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell’accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese.
Nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici. Il giudice, inoltre, può valutare liberamente tanto l’applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto – che va dimostrata dall’Amministrazione finanziaria – quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso.

IRAP – Esercizio in forma associata di una professione liberale – Presunzione di assoggettabilità all’imposta

In tema di Irap, l’esercizio in forma associata di una professione liberale è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi , sebbene non particolarmente onerosi, e dell’intento di avvalersi della collaborazione e delle competenze reciproche, e quindi della sostituibilità nell’adempimento dell’attività, in modo da potersi assumere che il reddito prodotto non sia frutto solo della professionalità di ciascun componente dello studio.
Di conseguenza, al ricorrere dell’ipotesi così prospettata, il reddito è legittimamente assoggettato ad Irap e spetterà eventualmente al contribuente dimostrare che esso sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 1.10 – 28.10.2009, n. 22781/09

Movimentazione bancarie - Presunzione di reddito

La presunzione legale di cui all’art. 32, D.P.R. 29.9.1973, M. 600, secondo cui  i movimenti di dare e di avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, facendo presumere l’esistenza di un reddito senza che siano necessari ulteriori elementi di riscontro – salva prova contraria del contribuente – non è subordinata all’esperimento della procedura per l’acquisizione dei dati bancari stabilita dalla norma stessa.
La norma in esame assume un carattere sostanziale derivante dall’applicazione in campo tributario dei principi generali stabiliti dagli artt. 2727 e 2728 c.c., in quanto essa trae una presunzione da un fatto noto (versamento o prelevamento bancario) per risalire ad un fatto ignorato (occultamento di reddito).
Per tale motivo, non rileva il contesto descrittivo di modalità di raccolta di dati in cui la norma stessa è inserita, poiché essa ha appunto carattere sostanziale e non procedurale.

Disavanzo di cassa - Presunzione di ricavi non contabilizzati

Secondo un generale principio di diritto condiviso dalla Cassazione, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg (ora Ires) ed llor ex art. 39, D.P.R. 29.9.1973, n.600, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, poiché implica che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati.
Alla luce di tale assunto, è corretto l’operato dell’Ufficio che, nel caso concreto, aveva effettuato un accertamento con metodo analitico-induttivo, attraverso il quale aveva identificato l’importo dei ricavi non contabilizzati in base alla cifra corrispondente al saldo negativo espresso nel conto cassa all’inizio dell’anno, senza che fossero comunque computati i costi relativi alla ricostruzione del reddito.
Con la stessa sentenza, la Suprema Corte, nel rigettare l’ulteriore doglianza del contribuente che, oltre a sostenere l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo sopra illustrato, aveva lamentato come il giudice di secondo grado avesse condiviso la non deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti, non considerando le particolari modalità che erano ala base delle autorizzazioni agli spostamenti degli stesse, ribadisce un principio generale concernente l’art. 360, n.5), c.p.c.
Tale norma, infatti, non consente in sede di legittimità un riesame nel merito della controversia, in quanto è volto unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi operati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento, in maniera da seguirne il processo logico.
Per tali motivi, “la valutazione delle circostanze e delle ragioni (…) a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in sedi di legittimità se non sussistono vizi logici ed errori di diritto (…)”.

Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 13.10 – 20.11.2009, n. 24509/09

Studi di settore, applicabilità alle società cooperative

Le società cooperative escluse dall’applicazione degli studi di settore sono solo quelle che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, degli associati o degli

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