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	<title>Studio Consulenza d&#039;Impresa &#187; Accertamento</title>
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	<description>Commercialisti - Revisori Contabili</description>
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		<title>Spesometro &#8211; Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dei contribuenti</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate; Questo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”Si tratta di un adempimento molto simile all’elenco clienti e fornitori, soppresso con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore</strong>, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini <strong>IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate</strong>; Questo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”<br />Si tratta di un adempimento molto simile all’elenco clienti e fornitori, soppresso con il D.L. n. 112/2008, però con le seguenti caratteristiche:</p>
<p><strong>la comunicazione non riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo quelle di importo superiore a una certa soglia;<br />i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente</strong> (anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente).</p>
<p>Questo provvedimento permette all’Agenzia delle Entrate di controllare le spese maggiori dei contribuenti e di verificare se i soggetti che le sostengono dichiarino anche un reddito adeguato. In altre parole, chi fa grossi acquisti, deve aver presente che, in breve tempo, il Fisco conoscerà i dettagli delle operazioni.</p>
<p><strong>È importante inoltre ricordare che la norma riguarda le operazioni Iva unitariamente superiori alla soglia dei 3.000 euro</strong>. Questo significa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 euro, considerate in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.<br />Chi ha l’obbligo della comunicazione? (Provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010)<br />In generale, sono obbligati alla comunicazione imprese e professionisti.<br />L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:</p>
<p>l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;<br />per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.</p>
<p><strong>Tuttavia, solo per il primo anno (adempimento 2010, con scadenza 31 ottobre 2011) vanno comunicate solo le operazioni:</strong></p>
<p><strong>con fatturazione obbligatoria;<br />con importo pari o superiore a 25.000 euro.</strong></p>
<p><strong>Per i dati del 2011, la soglia sarà quella stabilita, 3.000 euro, e si dovranno comunicare anche le operazioni senza obbligo di fattura effettuate dal 1° maggio 2011.</strong></p>
<p> l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:</p>
<p>le <strong>cessioni immobiliari</strong> sono <strong>escluse</strong> dal nuovo obbligo;<br />devono essere <strong>comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti</strong>;<br />devono essere <strong>comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat</strong>.<br />La circolare “omnibus” (circolare esplicativa n.4 del 15/02/2011)<br />La circolare esplicativa cosiddetta “omnibus” (per tutti), pubblicata il 15 febbraio 2011, precisa che la soglia dei 3.000 euro restringe il gruppo dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento, <strong>escludendo i contribuenti di minori dimensioni</strong>.</p>
<p><strong>In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.</strong></p>
<p>La circolare “omnibus” ricorda, infine, che i contenuti e le modalità della comunicazione sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.<br />Fonti normative<br />Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972<br />Art. 7, D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 <br />Art. 7, quater lett. D, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 <br />Art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997 <br />Art. 13, L. n. 388 del 23 dicembre 2000 <br />Art. 33, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 <br />Art. 21, D. L. n. 78 del 31 maggio 2010</p>
<p>Prassi<br />Agenzie delle Entrate, provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010<br />Agenzia delle Entrate, circolare n.4/E del 15 febbraio 2011           </p>
<p>Fonte: Fisco e tasse</p>
<p> </p>
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		<title>Perdite fiscali &#8211; Accertamento e controlli</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento]]></category>

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		<description><![CDATA[ L’ANALISI DI RICHIO Nell’ambito della programmazione  dei controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è assicurata una vigilanza sistematica, sulla base di specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta (articolo 24, comma 1, del Dl n. 78 del 2010, convertito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>L’ANALISI DI RICHIO</strong><br />
Nell’ambito della programmazione  dei controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è assicurata una vigilanza sistematica, sulla base di specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta (articolo 24, comma 1, del Dl n. 78 del 2010, convertito nella legge n.122 dello stesso anno)</p>
<p><strong>GLI INTERESSATI<br />
LE CATEGORIE INCLUESE<br />
</strong>La vigilanza sistematica riguarda le imprese di qualsiasi tipo, in regime di contabilità ordinaria o semplificata, comprese quelle che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi e di quello delle nuove iniziative produttive. Risultano esclusi dal monitoraggio gli esercenti arti e professioni e le società semplici.</p>
<p><strong>L’INIZIO ATTIVITA’</strong><br />
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il monitoraggio riguarda anche le imprese nei primi anni di esercizio dell’attività.</p>
<p><strong>LE PERDITE RILEVANTI<br />
L’UTILE DI BILANCIO<br />
</strong>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n. 4/E del 2011, che le imprese sono soggette alla vigilanza sistematica anche se nel bilancio è evidenziato un utile, che si tramuta, in sede di dichiarazione dei redditi in una perdita.</p>
<p><strong>LA CONSECUTIVITA’<br />
</strong>ranno sottoposte a vigilanza le imprese se dichiarano, ai fini delle imposte sui redditi, perdite “per almeno due esercizi consecutivi”. Ciò in quanto le perdite “non consecutive” risulterebbero occasionali e non sistemiche.</p>
<p><strong>LA PROVA CONTRARIA<br />
LA SUSSISTENZA DELLE PERDITE<br />
</strong>L’Impresa può fornire la prova contraria rispetto alle contestazioni dell’Ufficio, dimostrando l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. Può, ad esempio, essere addotta la presenza di una situazione di crisi del settore, di una fase di ristrutturazione societaria o di agevolazioni fiscali (come ad esempio la Tremonti ter) senza le quali la perdita non si sarebbe verificata.</p>
<p><strong>LE NUOVE IMPRESE<br />
</strong>La circostanza che l’impresa sia neo-costituita, anche se non la esclude dal monitoraggio, dovrebbe comunque consentire la dimostrazione delle “fisiologicità” della perdita, presupposta anche dalla norma che consente il riporto illimitato della stessa a condizione che sia stata realizzata nel corso dei primi tre anni di attività.</p>
<p><strong>I COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCI L’ESCLUSIONE</strong><br />
Sono escluse dal monitoraggio sistematico le imprese che dichiarano perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci. Ciò  perché tali compensi sono tassati in capo ai percettori e non si verificano, quindi, arbitraggi fiscali.</p>
<p><strong>IL CHIARIMENTO<br />
</strong>L’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esimente trova applicazione indipendentemente dalla presenza contestuale della qualifica di amministratore e socio in capo al soggetto interessato che percepisce il compenso.</p>
<p><strong>GLI AUMENTI DI CAPITALE<br />
LA DELIBERAZIONE<br />
</strong>La perdita fiscale non rileva, ai fini della vigilanza sistematica, se nello stesso periodo sono deliberati e interamente liberati uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita stessa. Tali comportamenti dimostrano l’economicità dell’attività commerciale, dalla quale si attende in futuro la produzione di utili.</p>
<p><strong>VERSAMENTI A FONDO PERDUTO<br />
</strong>Dovrebbero assumere rilevanza i versamenti a fondo perduto e per futuri aumenti di capitale nonché le rinunce dei soci ai loro crediti.<br />
 </p>
<p>fonte il sole 24 ore</p>
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		<title>Contabilità irregolare: commercialista senza colpe</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

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		<description><![CDATA[Contabilità irregolare per società di capitali: la Corte di Cassazione nega il trasferimento della responsabilità amministrativa sul commercialista Le sanzioni amministrative tributarie stabilite in presenza di una contabilità irregolare sono imputabili alla società, anche quando essa sia tenuta dal commercialista. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3651 del 14 febbraio 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contabilità irregolare per società di capitali: la Corte di Cassazione nega il trasferimento della responsabilità amministrativa sul commercialista <br /></strong>Le sanzioni amministrative tributarie stabilite in presenza di una contabilità irregolare sono imputabili alla società, anche quando essa sia tenuta dal commercialista. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3651 del 14 febbraio 2011, in relazione ad una controversia avente ad oggetto un accertamento induttivo a carico di una società di capitali, fondato sul presupposto della omessa dichiarazione dei redditi, dell’inattendibilità delle scritture contabili e dell’esito delle indagini bancarie sui conti di un socio. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, infatti, le sanzioni relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.</p>
<p>Fonte: Il Sole 24 Ore</p>
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		<title>Consolidato fiscale, accertamento unico</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Il nuovo accertamento unico per le società in consolidato fiscale dal 1° gennaio 2011 Dal 1° gennaio 2011 va a regime il nuovo accertamento unico per le società in consolidato fiscale. Infatti, sia alla consolidante che alla consolidata viene ora notificato, da parte dell’ufficio competente, un atto unico che contiene già l’applicazione della maggiore imposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il nuovo accertamento unico per le società in consolidato fiscale dal 1° gennaio 2011 <br /></strong>Dal 1° gennaio 2011 va a regime il nuovo accertamento unico per le società in consolidato fiscale. Infatti, sia alla consolidante che alla consolidata viene ora notificato, da parte dell’ufficio competente, un atto unico che contiene già l’applicazione della maggiore imposta e relative sanzioni. L’atto unico liquida l’IRES sul maggior reddito anche se la dichiarazione originaria era in perdita. In caso di perdite inutilizzate, la consolidante può chiedere la compensazione mediante istanza telematica da inviare entro il termine del ricorso.</p>
<p>Fonte: Il Sole 24 Ore</p>
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		<title>Parametri e studi di settore &#8211; Presunzioni semplici &#8211; Contraddittorio nel procedimento</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento]]></category>

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		<description><![CDATA[I parametri e gli studi di settore rientrano in una procedura standardizzata di accertamento, che costituisce un sistema di presunzioni semplici. Queste ultime acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, ma solo in base all&#8217;esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità dell&#8217;accertamento, con il contribuente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I parametri e gli studi di settore rientrano in una procedura standardizzata di accertamento</strong>, che costituisce un sistema di presunzioni semplici. Queste ultime acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, ma <strong>solo in base all&#8217;esito del contraddittorio</strong>, che va attivato obbligatoriamente, a <strong>pena di nullità dell&#8217;accertamento, con il contribuente.<br />
</strong>Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell&#8217;accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese.<br />
Nel giudizio di impugnazione dell&#8217;atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici. <strong>Il giudice, inoltre, può valutare liberamente tanto l&#8217;applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto – che va dimostrata dall&#8217;Amministrazione finanziaria – quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso.</strong></p>
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