Antiriciclaggio
Decreto Lgs 231/2007- Antiriciclaggio
Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le nuove regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.
- NUOVI LIMITI PER DENARO CONTANTE
Scende da € 12.500,00 a € 5.000,00 il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti al portatore e assegni al portatore. Ciò vuol dire che per trasferimenti di importo superiore a € 5.000,00 bisognerà usare esclusivamente assegni con clausola “non trasferibile” e non il denaro contante. - OPERAZIONI FRAZIONATE
Per operazione frazionata si intende: “un’operazione unitaria sotto il profilo economico ma effettuata attraverso più operazioni, ciascuna delle quali inferiore al limite imposto dall’antiriciclaggio pari a € 5.000,00, effettuate in momenti diversi e comunque in un periodo di tempo massimo di 7 giorni. - ASSEGNI DI BANCHE O POSTE
I libretti di assegni inferiori a € 5.000,00 recheranno già la scritta “non trasferibile”. Nel caso in cui il cliente della banca non voglia questa clausola stampata, potrà richiedere assegni senza la scritta “non trasferibile” pagandoli € 1.50 ciascuno;
· Gli assegni emessi con la formula “m.m”. potranno essere cambiati solamente da chi li ha emessi; ciò significa che non potranno essere girati ad un soggetto qualsiasi né potranno circolare al portatore.
· Gli assegni dovranno recare la girata “piena”: il beneficiario deve essere identificato con i suoi dati anagrafici e nella girata dell’assegno occorrerà indicare il suo codice fiscale. - LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti al deposito non potranno contenere più di € 5.000,00. Quelli esistenti alla data del 30 aprile 2008 dovranno essere ridotti ad una somma massima di € 5.000,00 entro giugno 2009.
In caso di trasferimento di libretti di deposito chi cede il libretto deve comunicare entro i 30 giorni alla banca o alle poste i dati del beneficiario. - Nel caso queste regole non vengano rispettate, si avrà una sanzione pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito.
- Si ricorda che le banche e i professionisti che vengono a conoscenza di infrazioni devono riferirne al Ministero dell’Economia entro 30 giorni.
Consolidato Nazionale – Accertamento
Tassazione di Gruppo – Consolidato. istruzioni operative da seguire
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accertamento
- accertamento con adesione
ai fini Ires nei confronti di quelle società che hanno scelto la tassazione di gruppo adottando l’istituto del consolidato nazionale (artt. 117 e segg., D.P.R. 917/1986).
In particolare, oltre a numerose esemplificazioni numeriche (in caso di accertamento simultaneo e di accertamento progressivo), viene evidenziata la presenza di due distinti livelli di accertamento, uno conseguenza dell’altro: alla rettifica operata nei confronti della società consolidata (Mod. Unico SC) segue sempre la rettifica del reddito globale del consolidato (Mod. CNM). Questo modello binario di accertamento è ripetibile in base all’ampiezza del perimetro di consolidamento: si possono avere tante rettifiche del Mod. CNM, relative allo stesso periodo d’imposta, quante sono le società consolidate rettificate con accertamento o con adesione.
Con riferimento all’accertamento di primo livello (rettifica Mod. Unico SC), è precisato che la normativa di riferimento è quella del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e delle relative circolari esplicative.
Con riferimento all’accertamento di secondo livello (rettifica al Mod. CNM), è chiarito che l’Ufficio competente per la società consolidante effettua, se possibile, un’unica rettifica del reddito complessivo ai fini del calcolo della maggiore imposta dovuta, prendendo in considerazione tutte le rettifiche operate in capo alle società consolidate, eseguendo così un accertamento simultaneo.Diversamente, in presenza di posizioni non definite al primo livello (avvisi con ricorsi pendenti) o di ipotesi urgenti che richiedono la rettifica tempestiva delle singole posizioni, l’Ufficio competente per la società consolidante emette più avvisi di accertamento in rettifica del Mod. CNM cosiddetti progressivi.
Studi di settore; applicabilità alle società cooperative.
Le società cooperative escluse dall’applicazione degli studi di settore sono solo quelle che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, degli associati o degli utenti, secondo il principio espreso dalla C.M. 21.5.1999, n. 110/E.
Gli studi si applicano invece alle società cooperative dette ” a mutualità prevalente“, ovvero quelle la cui attività non è svolta in via esclusiva a favore di soci, associati o utenti. In particolare, per ritenere applicabili gli studi, gli Uffici dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di mutualità, che si presumono presenti laddove negli statuti delle cooperativesiano contenute le clausole elencate dall’art. 26, D.Lgs. C.P.S 14.12.1947, n. 1577 (legge Basevi).
Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti,gli Uffici locali dovranno adeguare, nel contraddittorio, gli elementi di riferimento per la determinazione dei ricavi alla particolare attività svolta; in altre parole, le particolari situazioni locali, la tipologia di attività e la determinazione del requisito della mutualità dovranno essere valutate di volta in volta dagli Uffici del territorio in cui è ubicata la società cooperativa.
Infatti, l’utlizzo in sede di contraddittorio di criteri rigidi ed univoci da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate potrebbe impedire il reale adeguamento dei ricavi alle situazioni di mercato in cui la cooperativa svolge la sua attività.