IRAP – Esercizio in forma associata di una professione liberale – Presunzione di assoggettabilità all’imposta
In tema di Irap, l’esercizio in forma associata di una professione liberale è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi , sebbene non particolarmente onerosi, e dell’intento di avvalersi della collaborazione e delle competenze reciproche, e quindi della sostituibilità nell’adempimento dell’attività, in modo da potersi assumere che il reddito prodotto non sia frutto solo della professionalità di ciascun componente dello studio.
Di conseguenza, al ricorrere dell’ipotesi così prospettata, il reddito è legittimamente assoggettato ad Irap e spetterà eventualmente al contribuente dimostrare che esso sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 1.10 – 28.10.2009, n. 22781/09
Movimentazione bancarie – Presunzione di reddito
La presunzione legale di cui all’art. 32, D.P.R. 29.9.1973, M. 600, secondo cui i movimenti di dare e di avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, facendo presumere l’esistenza di un reddito senza che siano necessari ulteriori elementi di riscontro – salva prova contraria del contribuente – non è subordinata all’esperimento della procedura per l’acquisizione dei dati bancari stabilita dalla norma stessa.
La norma in esame assume un carattere sostanziale derivante dall’applicazione in campo tributario dei principi generali stabiliti dagli artt. 2727 e 2728 c.c., in quanto essa trae una presunzione da un fatto noto (versamento o prelevamento bancario) per risalire ad un fatto ignorato (occultamento di reddito).
Per tale motivo, non rileva il contesto descrittivo di modalità di raccolta di dati in cui la norma stessa è inserita, poiché essa ha appunto carattere sostanziale e non procedurale.
Disavanzo di cassa – Presunzione di ricavi non contabilizzati
Secondo un generale principio di diritto condiviso dalla Cassazione, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg (ora Ires) ed llor ex art. 39, D.P.R. 29.9.1973, n.600, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, poiché implica che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati.
Alla luce di tale assunto, è corretto l’operato dell’Ufficio che, nel caso concreto, aveva effettuato un accertamento con metodo analitico-induttivo, attraverso il quale aveva identificato l’importo dei ricavi non contabilizzati in base alla cifra corrispondente al saldo negativo espresso nel conto cassa all’inizio dell’anno, senza che fossero comunque computati i costi relativi alla ricostruzione del reddito.
Con la stessa sentenza, la Suprema Corte, nel rigettare l’ulteriore doglianza del contribuente che, oltre a sostenere l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo sopra illustrato, aveva lamentato come il giudice di secondo grado avesse condiviso la non deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti, non considerando le particolari modalità che erano ala base delle autorizzazioni agli spostamenti degli stesse, ribadisce un principio generale concernente l’art. 360, n.5), c.p.c.
Tale norma, infatti, non consente in sede di legittimità un riesame nel merito della controversia, in quanto è volto unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi operati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento, in maniera da seguirne il processo logico.
Per tali motivi, “la valutazione delle circostanze e delle ragioni (…) a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in sedi di legittimità se non sussistono vizi logici ed errori di diritto (…)”.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 13.10 – 20.11.2009, n. 24509/09
Studi di settore, applicabilità alle società cooperative
Le società cooperative escluse dall’applicazione degli studi di settore sono solo quelle che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, degli associati o degli
Antiriciclaggio
Decreto Lgs 231/2007- Antiriciclaggio
Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le nuove regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.
- NUOVI LIMITI PER DENARO CONTANTE
Scende da € 12.500,00 a € 5.000,00 il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti al portatore e assegni al portatore. Ciò vuol dire che per trasferimenti di importo superiore a € 5.000,00 bisognerà usare esclusivamente assegni con clausola “non trasferibile” e non il denaro contante. - OPERAZIONI FRAZIONATE
Per operazione frazionata si intende: “un’operazione unitaria sotto il profilo economico ma effettuata attraverso più operazioni, ciascuna delle quali inferiore al limite imposto dall’antiriciclaggio pari a € 5.000,00, effettuate in momenti diversi e comunque in un periodo di tempo massimo di 7 giorni. - ASSEGNI DI BANCHE O POSTE
I libretti di assegni inferiori a € 5.000,00 recheranno già la scritta “non trasferibile”. Nel caso in cui il cliente della banca non voglia questa clausola stampata, potrà richiedere assegni senza la scritta “non trasferibile” pagandoli € 1.50 ciascuno;
· Gli assegni emessi con la formula “m.m”. potranno essere cambiati solamente da chi li ha emessi; ciò significa che non potranno essere girati ad un soggetto qualsiasi né potranno circolare al portatore.
· Gli assegni dovranno recare la girata “piena”: il beneficiario deve essere identificato con i suoi dati anagrafici e nella girata dell’assegno occorrerà indicare il suo codice fiscale. - LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti al deposito non potranno contenere più di € 5.000,00. Quelli esistenti alla data del 30 aprile 2008 dovranno essere ridotti ad una somma massima di € 5.000,00 entro giugno 2009.
In caso di trasferimento di libretti di deposito chi cede il libretto deve comunicare entro i 30 giorni alla banca o alle poste i dati del beneficiario. - Nel caso queste regole non vengano rispettate, si avrà una sanzione pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito.
- Si ricorda che le banche e i professionisti che vengono a conoscenza di infrazioni devono riferirne al Ministero dell’Economia entro 30 giorni.