Antiriciclaggio

Decreto Lgs 231/2007- Antiriciclaggio

Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le nuove regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.

Consolidato Nazionale – Accertamento

Tassazione di Gruppo – Consolidato.  istruzioni operative da seguire 

ai fini Ires nei confronti di quelle società che hanno scelto la tassazione di gruppo adottando l’istituto del consolidato nazionale (artt. 117 e segg., D.P.R. 917/1986).

In particolare, oltre a numerose esemplificazioni numeriche (in caso di accertamento simultaneo e di accertamento progressivo), viene evidenziata la presenza di due distinti livelli di accertamento, uno conseguenza dell’altro: alla rettifica operata nei confronti della società consolidata (Mod. Unico SC) segue sempre la rettifica del reddito globale del consolidato (Mod. CNM). Questo modello binario di accertamento è ripetibile in base all’ampiezza del perimetro di consolidamento: si possono avere tante rettifiche del Mod. CNM, relative allo stesso periodo d’imposta, quante sono le società consolidate rettificate con accertamento o con adesione.

Con riferimento all’accertamento di primo livello (rettifica Mod. Unico SC), è precisato che la normativa di riferimento è quella del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e delle relative circolari esplicative.

Con riferimento all’accertamento di secondo livello (rettifica al Mod. CNM), è chiarito che l’Ufficio competente per la società consolidante effettua, se possibile, un’unica rettifica del reddito complessivo ai fini del calcolo della maggiore imposta dovuta, prendendo in considerazione tutte le rettifiche operate in capo alle società consolidate, eseguendo così un accertamento simultaneo.Diversamente, in presenza di posizioni non definite al primo livello (avvisi con ricorsi pendenti) o di ipotesi urgenti che richiedono la rettifica tempestiva delle singole posizioni, l’Ufficio competente per la società consolidante emette più avvisi di accertamento in rettifica del Mod. CNM cosiddetti progressivi.

Studi di settore; applicabilità alle società cooperative.

Le società cooperative escluse dall’applicazione degli studi di settore sono solo quelle che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci, degli associati o degli utenti, secondo il principio espreso dalla C.M. 21.5.1999, n. 110/E.

Gli studi si applicano invece alle società cooperative dette ” a mutualità prevalente“, ovvero quelle la cui attività non è svolta in via esclusiva a favore di soci, associati o utenti. In particolare, per ritenere applicabili gli studi, gli Uffici dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di mutualità, che si presumono presenti laddove negli statuti  delle cooperativesiano contenute le clausole elencate dall’art. 26, D.Lgs. C.P.S 14.12.1947, n. 1577 (legge Basevi).

Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti,gli Uffici locali dovranno adeguare, nel contraddittorio, gli elementi di riferimento per la determinazione dei ricavi alla particolare attività svolta; in altre parole, le particolari situazioni locali, la tipologia di attività e la determinazione del requisito della mutualità dovranno essere valutate di volta in volta dagli Uffici del territorio in cui è ubicata la società cooperativa.

Infatti, l’utlizzo in sede di contraddittorio di criteri rigidi ed univoci da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate potrebbe impedire il reale adeguamento dei ricavi alle situazioni di mercato in cui la cooperativa svolge la sua attività.

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