Regime dei minimi e reddito agrario

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 7 marzo 2011 n. 27, ha chiarito che la causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi data dalla contestuale partecipazione in società di persone o associazioni (articolo 5 del Tuir) o a società a responsabilità limitata (articolo 116 del Tuir) non opera nei casi in cui al socio contribuente minimo sia attribuito un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime agevolato, come nel caso di partecipazione ad una società semplice agricola che produce redditi di natura fondiaria.

Il chiarimento nasce da un’istanza di interpello di un contribunete il quale il quale trovandosi nella condizione di svolgere attività di lavoro dipendente e socio al 50% con la moglie in una società semplice che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività
agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed attività connesse, compresa la cessione di energia fotovoltaica, dove tale società opera nei limiti dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per cui i soci sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa, e avendo deciso, essendo iscritto nel registro dei revisori contabili, di avviare un’attività di consulenza gestionale ed amministrativa, chiede di sapere se sia consentito avvalersi del regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).

Il dubbio nasce dalla circostanza che l’art. 1, comma 99, lettera d), della predetta legge esclude da tale regime gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Per il caso di specie va considerato che la società semplice, di cui l’istante è socio al 50%, svolge anche attività agricole connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 423, della Legge Finanziaria per il 2006 e successive modificazioni, ha previsto che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Tuttavia, è evidente che, ai fini fiscali, affinché tali attività “connesse” siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario il verificarsi dei requisiti della prevalenza o della connessione, a seconda che la produzione di energia derivi rispettivamente da fonti rinnovabili agroforestali o da fonte fotovoltaica. Sul punto si rinvia a quanto precisato con la circolare del 6
luglio 2009, n. 32/E.

Ne consegue che, soltanto ove le suddette condizioni risultino rispettate, la partecipazione dell’istante nella società semplice in argomento, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

Decreto Incentivi e agevolazioni

Via libera  dal Consiglio dei Ministri il decreto con gli incentivi ai consumi e le misure fiscali per la copertura. Il provvedimento consta di cinque articoli e ha la forma di un decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico. Le misure potranno essere utilizzate dai cittadini a partire dal 6 aprile.

Il “fondo per incentivi e sostegno dei settori in crisi” è di 300 milioni di euro: 200 milioni arriveranno dalla lotta all’evasione fiscale. Altri 100 sono a carico di risorse del ministero dello Sviluppo economico.
Vediamo quali saranno gli incentivi di cui potranno beneficiare i consumatori.

Cucine nuove.

E’ previsto un contributo, sotto forma di riduzione, “per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1.000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza”.

Motocicli.

Se si cambia il vecchio motorino (euro 0 o euro 1) con “un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kw nuovo di categoria euro 3″ si potrà avere uno sconto “per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro“. Lo sconto raddoppia se si acquista un motociclo dotato di alimentazione elettrica doppia o esclusiva: vale il 20% sino ad un massimo di 1.500 euro.

Abitazioni.

Fino a 7.000 euro per l’acquisto di eco-case, che consentono un risparmio consistente di energia. La norma prevede un contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile (con un massimo di 5.000 euro) per immobili che garantiscono un risparmio di energia del 30% rispetto ad alcuni valori standard identificati in un decreto del 2005. Lo sconto sale a 116 euro al metro quadrato e ad un tetto di 7.000 euro se i consumi energetici migliorano del 50%.

Elettrodomestici.

La condizione è che si tratti di acquisti di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e dotati delle più aggiornate misure di sicurezza. Per le lavastoviglie lo sconto è del 20% fino a un massimo di 130 euro, per i forni elettrici e i piani cottura il 20% fino a 80 euro, per la cappa elettrica si arriva ad un tetto di 500 euro, sempre con il 20% di sconto.

Sono altresì previsti sconti per l’acquisto di trattori, fuoribordo, gru nell’edilizia e rimorchi.

Il tutto il sistema di sconti e incentivi sarà messo online, in modo da monitorare in temp reale l’esaurimento delle disponibilità finanziarie. Infatti il venditore dovrà collegarsi a un apposito sito internet e fornire i dati identificativi e quelli dell’acquisto. Successivamente dovrà fornire le fotocopie dei documenti di identità e copie degli scontrini emessi. L’operazione sarà però “automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del fondo”.

Imprese di autotrasporto – Processi di aggregazione imprenditoriale – Contributi

Il decreto fissa le modalità operative per l’erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale delle imprese di autotrasporto di cui all’art. 4, co. 1, D.P.R. 29.5.2009, n. 84.

In particolare, i contributi sono concessi per le operazioni poste in essere dopo il 24.7.2009 o per operazioni già avviate ma non concluse alla stessa data, da parte di raggruppamenti di  imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto; piccole e medie imprese risultanti da fusioni o detrazioni di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto; piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti, e raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedono a fondersi tra loro.

Sono esclusi dai contributi in parola i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese del medesimo gruppo, società controllate, controllanti o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, in base alle leggi vigenti.

Possono proporre domanda per le agevolazioni in questione imprese di autotrasporto merci con sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e i raggruppamenti costituiti ex Libro V, Titolo VI, Capo I, o Libro V, Titolo X, Capo II, Sez. II e II-bis del Codice civile.

L’entità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi dell’art. 26, Regolamento 6.8.2008, n. 800/2008/CE della Commissione.

Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 21.2.2010 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata A/R o consegna a mano.

Bonus aggregazioni conferimento di aziende in una s.r.l

Operazione straordinaria ai sensi dell’art. 176 D.P.R. 917/1986consiste nel

Pertanto, sono riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di € 5 milioni.

CO.CO.CO e collaboratori a progetto, contributi per l’acquisto di pc – modifiche

E’ stato modificato il D.M. 8.6.2007, emanato il attuazione dell’art. 1, co. 298, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007),