Impianti Fotovoltaici – Accatastamento

 La Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità dell’Agenzia del Territorio stabilisce che gli impianti fotovoltaici vanno accatastati.

Gli impianti, infatti, si accertano nella categoria D/1 relativa agli opifici e nella determinazione della rendita catastale vanno inclusi i pannelli fotovoltaici.

Questi ultimi, in particolare, possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche (di veda anche Cass., Sentenza 21,7,2006, n. 16824, che ha affermato la necessità di tenere contro delle turbine e, in genere, delle parti strutturalmente connesse, anche se non fisicamente incorporate al suolo, nella determinazione della rendita catastale di una centrale idroelettrica).

La conseguenza di tale inquadramento degli impianti fotovoltaici e della classificazione dei pannelli fotovoltaici è la necessità di individuarli e di dichiararli catastalmente, e la costituzione di diritti su di essi che tengano conto della loro peculiare natura.