Decreto Milleproroghe

Scudo fiscale: le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero fino al 31.12.2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.4.2010. Per le operazioni perfezionate dopo il 15.12.2009 l’imposta straordinaria si applica con aliquota del 6% per le operazioni perfezionate dopo il 16.12.2009 al 28.12.2010 e del 7% per le operazioni perfezionate dall’1.3.2010 al 30.4.2010.

Paradisi fiscali – Termini per l’accertamento: ai fini dell’accertamento della presunzione secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ex.art. 43, co. 1 e 2, D.P.R. 600/1793 (CFF 2 6343) ed ex art. 57, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972 (CFF 2 257) (entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione) sono raddoppiati. Per le violazioni  
in merito alla dichiarazione annuale di investimenti e attività detenuti in paradisi fiscali, i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione ex art. 20, D.Lgs. 472/1997 (CFF 2 9483) (entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) sono raddoppiati (nuovo art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009, conv. Con modif. dalla L. 102/2009).

Studi di settore: al fine di tener conto della crisi economica, con riferimento agli anni 2009 e 2010, il termine entro cui gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. È rinviato, rispettivamente, al 31.3.2010 e al 31.3.2011.

Trasmissioni telematiche gestite dal Ministero: è prorogata al 31.12.2010 l’entrata in vigore della norma che dispone l’obbligo dell’uso della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei servizi per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (nuovo art. 1, co. 120, L. 244/2007).

Dichiarazione mensile dei sostituti d’imposta (Mod. 770 mensile): l’adempimento relativo alle dichiarazioni mensili dei sostituti d’imposta è previsto in via sperimentale nel 2010 per diventare obbligatorio dal 2011 (nuovo art. 42, co. 2, D.L. 207/2008, conv. Con modif. dalla L. 14/2009).

Lavoratori transfrontalieriOmissione del Modulo RW – Ravvedimento: il termine di 90 giorni previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e in caso di dichiarazione integrativa relative al 2008 è prorogato al 30.4.2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono regolarizzare ( ravvedimento) l’omessa o incompleta presentazione del Modulo RW,  con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e qui detenute al 31.12.2008 (applicando sanzioni ridotte in caso di adempimento effettuato entro 90 giorni).

Esercenti impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria dal reddito: la disposizione relativa alla deduzione forfetaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 21, co. 1, L. 448/1998 (CFF 2 5714)) si applica anche per i periodi d’imposta 2009 e 2010.

Consulenti finanziari: è prorogato al 31.12.2010 il termine oltre il quale i consulenti finanziari già  operativi non potranno più prestare la loro attività, se non si iscrivono al relativo Albo (nuovo art. 19, co. 14, D.Lgs. 164/2007).

Pubblica Amministrazione – Pubblicità legale degli atti: è prorogata all’1.7.2010 la norma che dispone la pubblicità legale degli atti della pubblica Amministrazione in via informatica e non più in forma cartacea (art. 32, co. 5, L. 69/2009).

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: è prorogato al 31.12.2010 il termine fino al quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per finanziare la raccolta e la gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi con le stesse modalità disposte per i RAEE storici (nuovo art. 20, co. 4, D.Lgs. 151/2005).
CREDITO IVA – COMPENSAZIONE di IMPORTI SUPERIORI a € 15000 – VISTO di CONFORMITA’

Modalità di apposizione del visto: il visto di conformità può essere apposto solo sulle dichiarazioni annuali mediante indicazione, nell’apposito spazio, del codice fiscale e firma del responsabile del Caf-imprese o del professionista.
 

Legge Finanziaria 2010

Imposte Dirette

Riduzione acconto Irpef 2009 – Recupero dell’eccedenza versata (art. 2, co. 6-8): con riferimento alla riduzione di 20 punti percentuali dell’acconto Irpef 2009 (D.L. 23.11.2009, n.168 – pag.7), i contribuenti che alla data del 24.11.2009 avevano effettuato un maggior versamento, calcolato senza applicazione delle disposizioni del D.L. 168/2009, usufruiscono di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Se l’acconto è stato trattenuto e versato in eccesso dai sostituti d’imposta, l’eccedenza viene restituita ai contribuenti con il pagamento degli emolumenti di dicembre 2009.

Recupero edilizioDetrazione Irpef 36% - Proroga (art. 2, co. 10): è prorogata al 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di recupero edilizio (36% delle spese sostenute per un importo massimo di € 48.000). Tale proroga (nuovo art.1, co. 17, L. 244/2007) si applica alle spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, a quelle eseguite su interi fabbricati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie purché queste provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30.06.2013.

Irap e addizionale Irpef – Regioni con deficit sanitario (art. 2, co. 86): con riferimento alle Regioni in disavanzo sanitario e prive di un Piano di rientro, è disposto l’aumento automatico nella misura dello 0,15%  per l’aliquota Irap e dello 0,30% per l’aliquota dell’addizionale Irpef.

Lavoratori a progetto – Sostegno al reddito (art. 2, co. 130): sono apportate modifiche all’istituto sperimentale di sostegno al reddito per i lavoratori a progetto di cui all’art. 19, co. 2, D.L. 29.11.2008, n.185, conv. con modif. con L. 29.11.2009, n.2. In particolare, viene incrementata la misura dell’intervento in un’unica soluzione, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, fino al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore ad € 4.000, nei limiti di € 200.000.000 annui, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, co.1, D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L.335 /1995 (CFF 2 5579), esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, D.P.R. 917/1986 (CFF 2 5153). Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, tali soggetti devono aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo non superiore ad € 20.000 e almeno pari ad € 5.000, devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata e devono risultare senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

Iva

Recupero edilizio – Aliquota Iva agevolata – Proroga a regime (art.2, co. 11): è disposta a regime l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati (nuovo art.1, co. 18, L. 244/2007).

Altri tributi

Spese di giustizia – Contributo unificato (art. 2, co. 212-215): sono previsti alcuni interventi sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002, n. 115, tra cui la limitazione dell’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e altre modifiche alla normativa che lo regola. In particolare, l’esenzione viene eliminata per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad € 2.500 (dall’1.1.2010 il contributo unificato è, quindi, fissato in € 30); per il processo cautelare attivato nel corso della causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione a ordinanze e ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative di cui all’art. 23, L. 24.11.1981, n.689 e per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. E’, inoltre, prevista l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari ad € 103,30). Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.P.R. 115/2002 concernenti la natura del reddito comprese quelle riferite alle condizioni per la sua esigibilità (nuovo artt. 9, 10 e 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).

Agevolazioni

Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art.2, co. 156 e 157): è prorogata fino al 31.12.2010 la norma che dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione ex art.2, co. 1, lett. c), D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008 (CFF 2 6212). Per la fruizione nel 2010, il limite massimo richiesto di reddito complessivo di lavoro dipendente privato pari a € 35.000 è da riferire al 2009 (nuovo art.5, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009).

Rivalutazione di terreni e partecipazioni – Riapertura dei termini (art.2, co. 229 e 230): vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e di partecipazioni non quotate. In particolare, è possibile la rivalutazione con riferimento a terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2010. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate (massimo 3 rate) a decorrere dal 31.10.2010. Entro tale termine dev’essere anche redatta e giurata la perizia di stima (nuovo art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. con modif. dalla L. 27/2003).

Spese di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta (art. 2, co. 236): l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta per le spese di ricerca e di sviluppo è incrementata di € 200.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le finalità di cui all’art. 29, co. 1, D.L. 185/2008, conv. Con modif. con L. 2/2009 (CFF 2 8459b). Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà tra l’altro, sentite le associazioni di categoria, le tipologie degli investimenti agevolati e i soggetti beneficiari.
 

Disposizioni varie

Commercio ambulanteDocumento unico di regolarità contributiva (art. 2, co. 12): le Regioni possono stabilire – nell’esercizio della potestà normativa loro riconosciuta in materia di disciplina delle attività economiche – che l’autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio ambulante sia soggetta all’obbligo di presentazione da parte del richiedente del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). In tal caso, le Regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso cui i Comuni sono chiamati a verificare la sussistenza e la regolarità di tale documentazione, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’Inps la rateizzazione del debito contributivo e alle imprese individuali. L’autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc (nuovi artt. 28 e 29, D.Lgs. 31.13.1998, n.114).

Rinegoziazione dei mutui (art. 2, co. 45): viene estesa la possibilità per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia) di rinegoziazione dei mutui accesi dopo il 31.12.2004 e fino al 31.12.2008, nel limite delle risorse disponibili, pari ad € 1.000.000 per l’anno 2010 (nuovo art. 2, co. 188, L. 24.12.2007, n.244).

Inps Trattamenti di sostegno al reddito – Contribuzione figurativa (art. 2, co. 132 e 133): in via sperimentale per il 2010 è riconosciuta ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno  35 anni di anzianità contributiva  e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni originarie, la contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre il 31.12.2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Lavoro accessorio – Modifiche (art. 2, co. 148 e 149): sono previste modifiche all’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro accessorio (nuovo art. 70, D.Lgs. 276/2003). In particolare è stabilito che rappresentano prestazioni di lavoro accessorio anche le attività di lavoro svolte in maneggi e scuderie. Inoltre, in determinate ipotesi, committente di prestazioni di lavoro accessorio può essere l’ente locale; tuttavia, il ricorso a tali prestazioni da parte di un soggetto pubblico e degli enti locali è permesso nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in tema di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno. In via sperimentale, per il 2010, si considerano prestazioni di lavoro accessorio anche le attività di lavoro occasionale rese in ogni settore produttivo da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

Manovra D’estate

Di seguito, alcune delle disposizioni più rilevanti.

 

Atto di trasferimento di quote di S.r.L. - Deposito (art. 36, co. 1-bis): l’atto di trasferimento di quote di una S.r.L. Può essere sottoscritto con firma digitale e va depositato entro 30 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese a cura di un intermediario abilitato (ad es. Commercialista) ai sensi dell’art. 31, co. 2-quater, L. 340/2000.

 

Cinque per mille dell’Irpef (art. 63-bis): anche per il 2009 è confermato il meccanismo del 5 per mille dell’Irpef. In particolare, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi al 2008, il contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef dovuta a: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, finanziamento e della ricerca scientifica, dell’università e della ricerca sanitaria, sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

 

Patto di stabilità interno (artt. 77-bis e 77-ter): è disciplinato il patto di stabilità interno di Province e Comuni con più di 5000 abitanti e di Regioni e Province autonome per il triennio 2009 – 2011. In particolare, per tale triennio, viene confermato il divieto per gli enti locali di aumentare i tributi, le addizionali, le aliquote e le relative maggiorazioni, con eccezione della Tarsu. Inoltre, entro il 30/04/09 i Comuni devono trasmettere al Ministero dell’Interno la certificazione del mancato gettito accertato dell’Ici.

 

Società: esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni reinvestite: non concorrono alla formazione del reddito imponibile (in quanto esenti) le plsvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) e di capitali, costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni o derivanti dalla cessione di strumenti finanziari e contratti relativi a tali società, posseduti o stipulati da almeno 3 anni a condizione che queste plusvalenze, entro 2 anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di persone o di capitali che svolgono la stessa attività e che sono costituite da non più di 3 anni. L’esenzione non può superare il quintuplo del costo sostenuto dalla società, le cui partecipazioni sono cedute, nei 5 anni precedenti tale cessione per l’acquisizione di beni materiali (esclusi gli immobili) e immateriali ammortizzabili e per le spese di ricerca e sviluppo.

 

Trasformazione delle università in fondazioni – esenzione dei relativi atti e deducibilità delle erogazioni liberali: gli atti di trasformazione di università pubbliche in fondazioni di diritto privato, quelli di trasferimento dei relativi immobili e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Inoltre, i contributi e le liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse, imposte indirette e diritti dovuti e sono deducibili dal reddito del soggetto erogante.

 

Divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro autonomo e dipendente: dall’ 01/01/2009 sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente diverse tipologie di pensione (tra cui quella diretta di anzianità obbligatoria, quella di vecchiaia e quella a carico della Gestione separata Inps).

 

Contratti di lavoro a tempo determinato, occasionali di tipo accessorio e di apprendistato – modifiche alla disciplina: sono previste una serie di modifiche alla disciplina di tali contratti di lavoro di cui al D.lgs 368/2001 e al D.lgs. 276/2003.

 

professionisti – conto corrente dedicato e limiti d’importo per l’incasso in contanti – soppressione: sono abrogate le disposizioni relative alla tenuta di un conto corrente dedicato da parte dei liberi professionisti e al rispetto di diversi limiti d’importo per l’incasso in contanti.

 

Elenchi clienti/fornitori – soppressione: è abrogata la norma relativa all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

 

Studi di settore – adeguamento alle realtà economiche locali e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dall’01/01/2009 gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale o comunale, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale.

Inoltre dal 2009 gli studi dovranno essere pubblicati entro il 30/09 periodo di imposta in cui entrano in vogore. La norma si applica dagli accertamenti ralativi al periodo d’imposta in cui entra in vigore lo studio.

 

Impresa in un giorno: l’avvio dell’attività d’impresa da aprte dei soggetti aventi i requisiti richiesti è tutelato a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta dell’autorizzazione.

 

Adempimenti del datore di lavoro – libro unico del lavoro: il datore di lavoro privato deve tenere il libro unico del lavoro in cui sono iscritti i lavoratori subordinati, i co.co.co e gli associati d’opera. Tale libro, che deve essere compliato per ogni mese entro il giorno 16 del mese successivo, deve riportare, oltre ai dati del lavoratore, le somme corrisposte a qualunque titolo dal datore, le detrazioni, le trattenute e il calendario delle presente.

 

Contenzioso – estinzione delle liti pendenti: con riferimento ai giudizi pendenti su ricorso degli Uffici innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, co. 351 L. 244/2007, per i quali non è stata ancora fissata al 25/06/2008 la data dell’udienza di trattazione, gli Uffici devono depositare entro il 25/12/2008 una dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio, altrimenti tali liti si estinguono automaticamente.

 

Settori petrolifero, del gas e dell’energia – addizionale Ires e valutazione delle rimanenze: dal periodo di imposta in corso al 25/06/2008 sono soggette ad un’addizionale Ires del 5,5% le imprese che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito un volume di ricavi superiore a € 25,000,000 ed operanti nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi; raffinazione di petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, ecc… produzione e commercializzazione di energia elettrica. Inoltre, le imprese operanti nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi, raffinazione di petroli, produzione e commercializzazione di benzine, petroli ecc. che hanno un volume di ricavi superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore valutano le rimanenze utilizzando il metodo della media ponderata o del F.I.F.O.

     

Banche ed imprese assicurative – deducibilità degli interessi passivi: la deducibiltà degli interessi passivi ai fini Ires e il loro concorso al valore della produzione ai fini Irap nella misura del 96% per le imprese operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/07. Tuttavia per tale periodo d’imposta la percentuale è fissata al 97%.

 

Fondi immobiliari – Imposta sostitutiva sui redditi finanziari (art. 82, co. 18-bis): l’imposta sostitutiva sui redditi finanziari conseguiti dalla cessione o dal rimborso di quote di partecipazione in fondi d’investimento immobiliare chiusi è fissata nella misura del 20%. la stessa imposta si applica anche nel caso in cui le quote siano immesse nei rapporti sui quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

 

Imprese assicurative – Deducibilità della variazione della riserva sinistri (art. 82): dal periodo d’imposta in corso al 25/06/08, la variazione della riserva sinistri relativa ai rami danni è deducibile nella misura del 30% dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile nei 18 esercizi successivi; è considerato componente di lungo periodo il 75% della stessa riserva.

 

Banche – Deducibilità della svalutazione crediti (art. 82): dal periodo d’imposta in corso al 25/06/08, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio è deducibile in ogni esercizio nella misura dello 0,30% del loro valore; l’eccedenza rispetto allo 0,30% è deducibile nei 18 esercizi successivi.

 

Registro – Contratti di locazione immobiliare esenti Iva (art 82): ai fini della disciplina sull’imposta di registro, non si considerano soggette ad Iva anche le locazioni di immobili esenti.

 

Gruppi bancari e assicurativi – Regime Iva delle prestazioni ausiliarie (art. 82): la disposizione di cui all’art. 1, co. 262, L. 244/07, che prevede l’abrogazione del regime di esenzione Iva per le prestazioni ausiliarie nell’ambito dei gruppi bancari e assicurativi si applica dall’1/01/09.

 

Stock Option” - Regime agevolativo – Soppressione (art. 82): in relazione alle azioni assegnate dal 25/06/08 ai dipendenti, è abrogata la norma agevolativa di cui all’art. 51, co. 2, lett g-bis, D.P.R. 917/86 che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Sono soggette a tassazione Irpef, ma sono escluse dalla base imponibile contributiva.

 

Cooperative – Destinazione di parte dell’utile al fondo di solidarietà e ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci (art. 82): con riferimento agli utili dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 25/06/08 e a quello successivo, le cooperative a mutualità prevalente, che presentano in bilancio un debito per finanziamento soci superiore ad € 50.000.000 (se tale debito supera il patrimonio netto contabile), devono destinare il 5% dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Inoltre, sono soggetti a ritenuta del 20% gli interessi erogati da cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti per i prestiti erogati ex art. 13, D.P.R. 601/73.

 

Accertamento – Verbali di constatazione – Adesione (art. 83): il contribuente può aderire anche ai verbali di constatazione relativi a imposte dirette ed Iva che consentano l’emissione di avvisi di accertamenti parziali. La nuova modalità di adesione ai verbali di constatazione si applica a quelli consegnati dal 25/06/08. In sede di prima applicazione della norma il termine per la comunicazione dell’adesione ai verbali consegnati entro il 22/08/08 è prorogato al 30/09/08 e il termine per la notifica dell’atto di accertamento parziale relativo ai verbali consegnati fino al 31/12/08 è prorogato al 30/06/09.

 

Iscrizione a ruolo – Restituzione dei pagamenti eccedenti e soppressione delle garanzie per la rateazione (art. 83): in caso di versamento di somme che superano di almeno € 50 quelle richieste dall’Agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione notificando all’avente diritto una comunicazione in merito alle modalità di restituzione. E’ stata inoltre, disposta la soppressione delle garanzie richieste in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo, introducendo la modifica dell’art. 19, co. 1 e 4 e l’abrogazione dell’art. 19, co. 4-bis, D.P.R. 602/73.

 

Società ed enti residenti (art. 82, co. 22): salvo prova contraria, si considerano residenti le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in fondi d’investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o meno da soggetti residenti.

 

Somme iscritte a ruolo – Riscossione con assegni e carte di credito “scoperti” (art. 83, co. 23-bis): il pagamento delle somme iscritte a ruolo si considera omesso se, in caso di utilizzo di un assegno, quest’ultimo risulti scoperto o non pagabile o, in caso di utilizzo di una carta di credito, il gestore non fornisca la provvista finanziaria.

 

Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (art. 83, co. 28-bis – 28-quinquies): con riferimento alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dall’01/09/08 è ammessa la detrazione dell’Iva relativa. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/08 tali spese sono deducibili, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 75% e, ai fini del reddito di lavoro autonomo, sempre nella misura del 75% e, comunque, per un importo totale non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

 

Agevolazioni – Recupero di aiuti di Stato concessi a banche: vengono disciplinate le modalità di recupero degli aiuti di Stato concessi ad alcune banche in quanto riconosciuti illegittimi dalla Ue.

 

Imprese di Autotrasporto – Pagamento del corrispettivo a credito d’imposta: salva diversa pattuizione scritta, il corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, stipulati con soggetti che professionalmente svolgono operazioni di trasporto, deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. In caso di mancato rispetto della scadenza il creditore ha diritto agli interessi moratori ex art. 5, D. Lgs. 231/2002. Al fine di compensare una parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2008 per i veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzate ai fini dell’autotrasporto, è prevista la concessione di un credito d’imposta.

Tale credito è utilizzabile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.

 

 

Finanziaria 2008

IMPOSTE DIRETTE

dal periodo d’imposta 2007, ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a “prima casa” spetta una detrazione pari a:
€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
€ 150 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41
      Tale detrazione non sostituisce quella già prevista per i titolari di contratti “assistiti”.
Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di un immobile da destinare a “ prima casa “, per i primi 3 anni di locazione spetta una detrazione di € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.
Le detrazioni per canoni di locazione (a favore dei titolari di contratti di locazione abitativa in generale e di quelli “assistiti”, dei lavoratori che trasferiscono la residenza per lavoro e dei giovani locatari) non sono cumulabili tra loro (spetta al contribuente scegliere la detrazione più favorevole) e vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è utilizzato come “prima casa”. Se la detrazione supera l’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, D.P.R. 917/1986 è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione eccedente.

dal periodo d’imposta 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge spetta una detrazione pari a:
– € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500. la detrazione spettante non può essere inferiore a € 690;
– € 1.255, aumentata del prodotto tra € 470 e l’importo corrispondente al rapporto tra  15.000 (diminuto del reddito complessivo) e euro 7.500, se il reddito complessivo supera euro 7.500 ma non 15.000.
– € 1.255 se il reddito complessivo supera € 15.000 ma non  55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 55.000 (diminuito del reddito complessivo) ed € 40.000. La detrazione non va rapportata ad alcun periodo nell’anno.

dal periodo d’imposta 2007, l’Irpef non è dovuta se  alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari ( di terreni e fabbricati) di importo non superiore ad € 500

dal periodo d’imposta 2007,  in presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di € 1200 (da ripartire al 50% tra i genitori non separati). Se tale detrazione supera l’Irpef lorda, ridotta delle varie altre detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato copertura nell’imposta. Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

dal periodo d’imposta in corso all’ 1.1.2008, il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dall’esercizio di arti e professioni. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in S.n.c. e S.a.s sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per l’eccedenza nei successivi, ma non oltre il quinto

sono introdotte una serie di modifiche, alcune in vigore già dall’esercizio in corso al 31.12.2007 altre da quello successivo, in materia di reddito d’impresa. In particolare le modifiche riguardano, tra gli altri, gli artt.:
 61 e 96 (interessi passivi);
101 (minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite);
102 (ammortamento dei beni materiali);
108 (spese relative a più esercizi);
109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa);
122 (obblighi della società o ente controllante),
D.P.R. 917/1986. inoltre è stato introdotto l’art. 139-bis (recupero delle perdite compensate) e sono state abrogate le discipline del pro rata patrimoniale e del contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese; il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo e quello della determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo.
In particolare, con riferimento agli interessi passivi, è disposto che quelli inerenti all’esercizio dell’impresa siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra ammontare di ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e ammontare totale di ricavi e proventi. Relativamente ai soggetti Ires, è previsto che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati: l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Con riferimento alle spese di rappresentanza, è disposto che le stesse siano deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute solo se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito DM. Sale da € 25,82 ad € 50 il limite ad di sotto del quale gli omaggi sono interamente deducibili.
Tra le altre novità sono previste: la riduzione dell’ aliquota Ires dal 33% al 27,5%; l’aumento al 95% della misura delle plusvalenze esenti cd. Pex; relativamente all’ opzione per il consolidato nazionale, l’anticipo dal 20° al 16° giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’’imposta precedente della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio congiunto dell’opzione; per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), la non applicazione della riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo d’imposta e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione.

l’imprenditore individuale che, al 30.11.2007, utilizzi beni immobili strumentali può optare, entro il 30.4.2008, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il valore fiscalmente riconosciuto (per gli immobili la cui cessione è soggetta ad Iva, l’imposta sostitutiva è pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale con aliquota propria del bene). L’imposta sostituitiva va versata per il 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in coso all’1.1.2007 e per il 60% in due rate di pari importo entro il 16.12.2008 ed il 16.3.2009.

dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e da partecipazione in S.n.c. e S.a.s. residenti possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5%. L’ opzione può essere esercitata solo se i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. L’opzione non è ammessa se le imprese o le società partecipate sono in regime di contabilità semplificata.

l’eccedenza di costi dedotta ai sensi dell’art 109 D.P.R. 917/1986, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla presente legge, può essere tassata applicando un’imposta sostitutiva di Irpef, Ires ed Irap nella misura del 12% sulla parte dei maggiori valori fino al limite di € 5.000.000, del 14% sulla parte dei maggiori valori superiore a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 e del 16% sulla parte dei maggiori valori eccedente € 10.000.000. Tale imposta va versata in tre rate annuali (30%, 40% e 30%),  la seconda e la terza maggiorate degli interessi.

l’importo delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato, risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per il consolidato o del suo rinnovo, da riallineare in base agli artt. 128 e 141 D.P.R. 917/1986, può essere tassato applicando un’imposta sostitutiva dell’Ires nella misura del 6%.

in attuazione del Parere della Commissione Ue 28.6.2006, viene stabilita una ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sugli utili versati alle società estere degli Stati Ue e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, ed ivi residenti. La ritenuta si applica sugli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo d’imposta in coso al 4.7.2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.

viene ridefinita la disciplina dei cd. “paradisi fiscali” tramite l’abolizione delle black list e l’introduzione di nuove disposizioni in linea con gli orientamenti internazionali sulla fiscalità privilegiata. Salvo prova contraria, la residenza rimane italiana se i cittadini italiani si trasferiscono in Paesi diversi da quelli inseriti nella white list. In relazione a quest’ultima i criteri per individuare gli Stati da includervi sono fissati nel nuovo art.168-bis, D.P.R. 917/1986. in particolare, vale il solo criterio dell’adeguato scambio di informazioni per quanto concerne la presunzione di residenza dei trust, la deducibilità dei costi e l’applicazione delle ritenute in uscita. Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei dividendi, delle plusvalenze e delle società controllate e collegate estere, vale anche l’ulteriore criterio del livello di tassazione.
Vengono, inoltre, apportate delle modifiche per adeguare le norme in vigore in merito, tra l’altro al prelievo sugli interessi, ai redditi di capitale e ai dividendi, nonché ai proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, all’abolizione della black listi e all’introduzione del nuovo criterio della white list.
Le regole sulla white listi entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. che individua in concreto gli Stati rientranti nella white list stessa. Per i primi cinque anni, sono inclusi nella white list gli Stati e i territori che attualmente non sono compresi nella black list.

le disposizioni in merito alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili ed agricoli si applicano anche per la rivalutazione di tali partecipazioni e terreni posseduti all’1.1.2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate (massimo 3 rate annuali di pari importo) a decorrere dal 30.6.2008. Entro tale data devono anche effettuarsi la redazione e il giuramento della perizia di stima.

con riferimento alle erogazioni liberali alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’ impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti Iva.

ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo ( e relative pertinenze), per i quali pur ricorrendo i requisiti “prima casa” la loro sussistenza non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, si applica l’imposta sostitutiva del 2%. In caso di decadenza dei benefici “prima casa” per dichiarazione mendace o trasferimento di tale immobile prima del quinquennio, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente deve recuperare nei confronti del mutuatario, nel termine di decadenza di 3 anni, la differenza tra l’imposta sostitutiva del 2% e quella dello 0,25%, applicando la sanzione del 30% sulla stessa differenza.

sono prorogate anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

è stata prorogata al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate che spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti di spesa indicati dall’art. 1 co. 106 L. 23.12.2005 n. 266.

gli imprenditori agricoli possono (diventa una facoltà) optare per la determinazione del reddito a forfait applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% e, se producono energia elettrica da fonti ribovabili, possono optare per il regime ordinario.

sono sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un importo massimo di € 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Non concorrono a formare  reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in base a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale, nel limite massimo di € 3.615,20

è estesa anche al 2007 la norma che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido per un importo totale fino a € 632 annui per ogni figlio.

il limite massimo di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relativi a contratti di  mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale è aumentato da € 3.615,20 a € 4.000.

è estesa anche agli anni 2008,2009, e 2010 la norma in base alla quale i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente € 8.000.

per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione Irpef dall’imposta lorda del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’autoaggiornamento e la formazione. L’importo massimo di spesa detraibile è di € 500, e di conseguenza l’importo massimo della detrazione sarà di € 95.

è stata estesa la detrazione Irpef del 19% del canone di locazione per un importo non superiore a € 2.633, per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fini di lucro e cooperative.

per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il contribuente dovrà dichiarare annualmente di avervi diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce delle detrazioni.

ai fini dell’Irpef è riconosciuta una detrazione del 19% dall’imposta lorda per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a € 250. La detrazione spetta a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

l’ambito soggettivo ed oggettivo di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime fa ora riferimento all’attività derivante dall’utilizzo (non più necessariamente in traffico internazionale ) delle navi indicate nell’art 8-bis, D.P.R. 633/1972 e delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato. Sono previste novità riguardanti la modalità e la misura dell’ammortamento dei beni materiali da parte delle imprese armatoriali.

è prorogata per il 2008, 2009 e 2010 la disposizione che prevede la deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.

per l’anno finanziario 2008, una quota pari al 5% per mille dell’Irpef netta, diminuita del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, a scelta del contribuente:  1) al sostegno delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali, regionali e provinciali e delle associazioni riconosciute che operano senza scopo di lucro in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’art.10 co.1 lett. a), D.Lgs. 460/1997;    2) al finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;   3) al finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008, per gli enti e le società controllanti che si avvalgono della facoltà di presentare le dichiarazioni delle società controllate all’Ufficio del proprio domicilio fiscale e di effettuare i versamenti allo stesso Ufficio per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili, non si tiene conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali relativi al periodo d’imposta precedente degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta il controllante si sia avvalso della facoltà in questione. Dal 2008 non sarà, quindi, più possibile utilizzare le posizioni debitorie o creditorie generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo, per la liquidazione dell’Iva di gruppo.

le agenzie di viaggio e turismo possono applicare il regime ordinario dell’Iva limitatamente alle prestazioni alberghiere all’interno dell’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato.

viene estesa ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, l’aliquota Iva del 10% prevista per gli spettacoli di burattini.

a decorrere dal periodo d’imposta 2005, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime Iva ordinario.

è punito con la sanzione compresa fra il 100% e il 200% dell’imposta (con un minimo di € 258) il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolva l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

a decorrere dalle cessioni effettuare dall’1.3.2008, il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) si applica anche alle cessioni di fabbricati strumentali o loro porzioni effettuate soggetti passivi che esercitano attività che danno un diritto alla detrazione non superiore al 25% o alle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione.

sulle prestazioni dei gestori di telefoni pubblici, sulle vendite di mezzi tecnici (compresa la fornitura di codici di accesso ) per fuire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile, e di telematica, l’ Iva è dovuta sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente oppure, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico. E’ stata in tal modo modificata la base imponibile sui servizi di telecomunicazione e di telematica.
      Per tutte le vendite deve essere rilasciato un documento con l’indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo dell’imposta.
Il cedente che non indica la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta è punito con sanzione amministrativa pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Anche l’acquirente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato in base ad un documento privo delle indicazioni o con indicazioni non veritiere, è punito con sanzione amministrativa del 20% del corrispettivo dell’acquisto non documentato se non provvede, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare un documento con i dati relativi all’operazione irregolare.

a decorrere dall’1.2.2008 il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

dalla data di entrata in vigore dell’apposito D.M., l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici devono essere effettuate solo in forma elettronica.

per ottenere il rimborso Iva occorre presentare apposita istanza in via telematica all’Ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti in possesso dei requisiti necessari per la richiesta di rimborsi Iva d’imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento presentando all’ufficio competente in via telematica l’apposita istanza. Le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale tali disposizioni si intendono obbligatorie saranno definiti con apposito decreto dell’Economia e delle Finanze.

è esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi soggette ad Iva l’uso familiare o personale, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, dei veicoli stradali a motore acquistati (anche in leasing o a noleggio) impiegando la percentuale di detraibilità limitata al 40%, e dei telefoni cellulari, se è stata detratta una quota dell’imposta per l’acquisto non superiore alla misura in cui i beni sono utilizzati per fini privati. Relativamente ai veicoli a motore, le nuove disposizioni si applicano dal 28.6.2007.  Dall’1.7.2008 sono esenti da Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o dei soci da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione non è stata superiore al 10%, se i corrispettivi dovuti dai consorziati non superano i costi imputabili alle prestazioni stesse. Sono fissate nuove modalità per determinare il valore normale e la base imponibile per passaggi tra società collegate e per l’uso di auto da parte dei dipendenti. Sono introdotte nuove norme in merito alla detraibilità dell’imposta: per l’acquisto o l’importazione di aerei, navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei beni elencati nella tabella B, D.P.R. 633/1972 (ex beni di lusso), l’Iva è detraibile solo se tali beni formano oggetto dell’attività d’impresa. Per i veicoli stradali a motore ad uso promiscuo, dal 28.6.2007 l’imposta è detraibile al 40%.  Dall’1.7.2008 è eliminata l’esenzione Iva sulle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono per la maggior parte operazioni esenti.

sono istituiti i gruppi di acquisto solidale, ovvero quei soggetti associativi senza scopo di lucro che svolgono l’attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza ricarichi, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale. Le attività svolte non sono commerciali ai fini Iva.

la sanzione della sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività viene applicata nel caso in cui siano contestate, nel corso di un quinquennio, 4 (non più 3) distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale compiute in giorni diversi (e non più anche nello stesso giorno).

si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori relative all’anno 2006 effettuate entro il 15 novembre 2007.

gli apparecchi misuratori fiscali immessi sul mercato dall’1.1.2009 (e non più dall’1.1.2008) devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi in base a quanto disposto dagli articoli interessati.

dall’1.1.2009 l’Irap, assumendo natura di tributo proprio della Regione, sarà istituita con legge regionale, rimanendo comunque un’imposta indeducibile dalle imposte statali. In particolare, le Regioni possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, ma non le basi imponibili; possono inoltre introdurre particolari agevolazioni. Con accordo concluso ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 28171997 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale contenente la disciplina di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Irap istituita con legge regionale.

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), al fine di separare la disciplina applicativa dell’Irap da quella delle imposte sul reddito, sono sostituiti gli artt. 5,6,7, e 8, D. Lgs. 446/1997 ed è inserito l’art. 5-bis in merito alle regole di calcolo della base imponibile ai fini Irap per imprese individuali, professionisti, società di capitali e di persone, enti commerciali, banche e imprese assicurative. Sono, inoltre, ridotti gli importi delle deduzioni previste dall’art.11, D.Lgs. 446/1997, in particolare:
– le deduzioni relative ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato passano, rispettivamente da € 5.000 ad € 4.600 e da € 10.000 ad € 9.200.
–le deduzioni ordinarie passano, in relazione all’importo della base imponibile, da € 8.000 ad € 7.350, da € 6.000 ad € 5.500, da € 4.000 ad € 3.700, da € 2.000 ad € 1.850. Per società di persone, ditte individuali, professionisti, società ed associazioni professionali l’importo di tali deduzioni è aumentato, rispettivamente, di € 2.150, € 1.625, € 1.050, e € 525.
– La deduzione per ogni lavoratore dipendente passa da € 2.000 ad € 1.850.
L’aliquota Irap viene ridotta dal 4,25% al 3,9%.

dal periodo d’imposta successivo a quello in coso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari) la dichiarazione annuale Irap non può più essere presentata in forma unificata ma deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio del contribuente.

Agricoltura – Proroga dell’aliquota agevolata:

con riferimento al settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, è stata estesa anche al periodo d’imposta 2007 l’aliquota Irap dell’1,9%; per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2007 (2008 per gli esercizi solari) l’aliquota Irap è fissata nella misura del 3,75%.

le aliquote Irap in vigore all’1.1.2008, se risultano variate ad opera delle Regioni, devono essere riparametrate utilizzando un coefficiente pari a 0,9176.

alle cooperative e loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale si applica l’aliquota Irap prevista per le imprese agricole, le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (si veda sopra).

non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap gli aiuti comunitari erogati per al ristrutturazione delle imprese a seguito della riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero.

con riferimento agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate poste in essere dall’1.1.2008, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data, l’imposta di registro è applicabile nella misura dell’1% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ( e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento ) compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto.  Dall’1.1.2008 le trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati sono soggetti all’imposta ipotecaria del 3%.

è estesa anche al coniuge del de cuius o del donante l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, di aziende o rami delle stesse, di quote sociali e di azioni.

il pagamento o il deposito dei diritti doganali possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o postale.

sono esentati dal pagamento del canone Rai, esclusivamente per l’apparecchio ubicato nel luogo di residenza, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516, 46 per tredici mensilità senza conviventi. In caso di abuso, è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 2000 per ogni annualità evasa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora.

l’esenzione da accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra si applica fino al 31.12.2008.

è estesa anche ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa per la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di telefoni.

le domande o denuce presentate all’Ufficio del Registro delle imprese ed inviate telematicamente o contenute su supporto informatico, se presentate da ditte individuali, sono soggette all’imposta di bollo di € 17,50 (non più di € 42).

è stata aumentata dell’1,33 per mille la detrazione per le abitazioni principali ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 ( es. castelli, ville e case di lusso). Tale detrazione si va ad aggiungere all’importo minimo di detrazione di € 103,29, non può superare € 200 e deve essere rapportata ai mesi dell’anno durante i quali si è protratta la destinazione dell’abitazione principale.

dall’anno d’imposta 2009, i Comuni potranno deliberare un’aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L’agevolazione ha durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 per tutte le altre fonti rinnovabili. I benifici Ici per l’abitazione principale e le relative detrazioni sono estesi ai soggetti che, in conseguenza di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale.

sono stati previsti dei rimborsi ai Comuni a carico dello Stato per compensare il minor gettito dovuto alla nuova detrazione Ici..

rimane invariato anche per l’anno 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tarsu) adottato in ciascun Comune.

se i regolamenti di Province e Comuni deliberano di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei loro tributi ed entrate, tali attività sono affidate ai soggetti iscritti nell’’apposito Albo presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, agli operatori degli Stati Ue che esercitano tali attività, alle società a capitale totalmente pubblico o alle società iscritte nell’apposito Albo.

sono state confermate per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali. Rimane invariata la base di calcolo, relativa al triennio 2003/2005.

i contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali, devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate da un apposito D.M. L’ente locale dovrà attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento finanziario che intende utilizzare.

è stata prorogata fino al 31.12.2010 (quindi per altri 3 anni: 2008, 2009, 20109 la detrazione Irperf del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di € 48.000 per ogni unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo. Il beneficio, che era stato previsto dalla finanziaria 2002 vale anche per i soggetti privati che divengano proprietari entro il 30.6.2011 di immobili ceduti dall’imprese che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31.12.2010.  Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

le disposizioni nella finanziaria 2007 riguardanti la detrazione dall’imposta lorda del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti sono prorogate alle spese sostenute entro il 31.12.2010.  La detrazione può essere ripartita su un numero di anni che va da 3 a 10 a scelta irrevocabile del contribuente. Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non serve la certificazione energetica dell’edificio né “l’attestato di qualificazione energetica”.
Inoltre sono state prorogate al 31.12.2010  le agevolazioni relative alle spese documentate per l’acquisto:
– di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ per quali spetta una detrazione del 20% fino ad un massimo di € 200 per ciascun apparecchio, in un’unica rata;
– di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra  5 e 90 kW), nonché per la sostituzione delgi stessi, per i quali spetta una detrazione del 20% per un importo massimo di € 1.500, in un’unica rata;
– di variatori di velocità  (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW per i quali spetta una detrazione del 20% per un importo massimo di € 1.500, in un’unica rata.

con riferimento al periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’imposta 2009, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10%, elevata al 40% (non più al 15%) se gli investimenti coinvolgono Università ed enti pubblici di ricerca, dei costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. L’efficacia del credito d’imposta non è più subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non più di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% dei costi per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di determinati beni ( beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi) o per l’ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Lo sconto è concesso per le operazioni di aggregazione tra professionisti che avvengono tra l’1.1.2008 e il 31.12.2010. I costi che ne beneficiano sono quelli sostenuti dalla data dell’operazione di aggregazione e nei successivi 12 mesi. Per poter beneficiare del credito d’imposta, tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione devono esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 9.7.1997 n. 241 e successive modificazioni.
Il legislatore ha inserito una particolare misura per le aggregazioni tra medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Si dispone infatti che, nel caso dei medici convenzionati con il SSN, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all’oerazione di aggregazione possano essere elevati con decreto del Ministero della Salute.

per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta previste sono estese, per il 2008 e nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

è prorogato al 31.12.2008 il termine del 31.12.2007 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80% del costo sostenuto, fino ad un importo massimo di € 3.000 per ciascun beneficiario.

agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è determinato nella misura dell’80% del costo sostenuto per i beni sopra citati e fino ad un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d’imposta.

 è attribuito un credito d’imposta, per il periodo 2008-2013 (non più 2007-2013), alle imprese che effettuano nuovi investimenti aventi per oggetto l’acquisizione, anche mediante leasing, di beni strumentali ( macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi ) da destinare a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia,  Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

ai soggetti passivi Ires e ai soggetti titolari di reddito d’impresa ai fini Irpef non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo è riconosciuto, per gli anni dal 2008 al 2010, un credito d’imposta nella misura del 40%, fino ad un importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Le imprese destinatarie del bonus sono tenute ad utilizzare l’80% delle risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani.

sono previsti contributi per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31.12.2008.

per il 2008, 2009 e 2010 è attribuito un credito d’imposta di € 333, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese (e di € 416 per ciascuna lavoratrice svantaggiata), ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra l’1.1.2008 e il 31.12.2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste nel Trattato che istituisce la Comunità europea. Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1.1.2007 ed il 31.12.2007. Il bonus è concesso esclusivamente in presenza di determinate condizioni previste da co. 543, mentre le ipotesi di decadenza dal beneficio sono elencate dal co. 545. L’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, che iniziano, nel periodo compreso tra l’1.1.2008 e il 31.12.2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individiuate secondo le modalità di cui al co. 342, possono fruire di determinate agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Ici, e sono esonerate dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta (con alcune eccezioni cui al co.54) da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di € 250.000. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.

a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, i revisori tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap che nella relazione di revisione hanno omesso – pur ricorrendone i presupposti – di esprimere i giudizi di merito sul bilancio sono puniti con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale per l’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, nel caso in cui dall’omissione derivi l’infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’Irap. Un’ulteriore sanzione di importo compreso tra € 258 e e 2.065 si applica in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’irap.

dall’1.1.2008, le somme spettanti al contribuente a titolo di capitale ed interessi per credtiti riferiti all’Irpef e all’ Ires producono interessi giornalieri, decorsi dieci anni dall’istanza di rimborso. La quantificazione delle somme cui applicare gli interessi va effettuata all’inizio di ogni anno.
Le somme dovute dal contribuente a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali possono essere rateizzate. Se esse superano € 50.000, il contribuente deve prestare idonea garanzia tramite polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o rilasciata da un Confidi. Se esse non superano € 2.000, la dilazione è ammessa, su richiesta, in caso di temporanea difficoltà. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo.
A partire dai ruoli consegnati all’Agente della riscossione dall’1.4.2008, è ridotto da 11 a 5 mesi dalla consegna il termine per notificare la cartella di pagamento da parte degli Agenti della riscossione stessi. Trascorso questo termine, si perde il diritto al discarico delle quote.

le somme versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dall’1.1.2008 al 31.12.2008, mediante Mod. F24, nel limite di spesa di € 75 milioni.

dall’1.1.2008, le imposte o le addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di importo non superiore a € 12, otre che non rimborsabili, non potranno essere portate in compensazione.

ai fini dell’accertamento, ricade sull’Agenzia delle Entrate l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica approvati con D.M. 20.3.2007. I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono comunque soggetti ad accertamenti automatici.
     Disposizioni varie – Conferimenti, fusioni, scissioni:

dall’inizio del 2008 la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o in quella successiva, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo che costituiscono immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.
Le aliquote variano in funzione del valore da affrancare:
– 12% sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di € 5 milioni;
– 14% per la parte compresa tra 5 e 10 milioni di euro
– 16% sulla parte eccedente i 10 milioni di euro
 L’opzione è ammessa per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ma l’imposta sostitutiva prevista per le operazioni societarie può essere richiesta anche per riallineare i valori fiscali a quelli di bilancio per operazioni effettuate entro il 31.12.2007
Si potrà optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva (12% fino a 5 milioni, 14% per la parte compresa tra 5 e 10 milioni, 16% sulla parte eccedente) anche sui disavanzi generati da operazioni di fusione e scissione.
In tutti i casi l’imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali: la prima pari al 30%, la seconda pari al 40% e la terza al 30%. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

dall’inizio del 2008 la dichiarazione delle società e degli enti soggetti ad Ires sottoposti a controllo contabile ai sensi del codice civile va sottoscritta anche dai revisori.

dall’inizio del 2008 viene istituito un regime supersemplificato per i contribuenti minimi.
Le nuove disposizioni sono riservate alle persone fisiche residenti esercenti attività d’impresa o arti o professioni che nell’anno solare precedente hanno avuto un volume di ricavi/compensi non superiore a € 30.000, non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, e contemporaneamente, non hanno effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali superiori a € 15.000. Caratteristiche principali del regime:
– esonero dagli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e Iva
– esclusione da Irap e studi di settore
– applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa.
Ai fini Iva i contribuenti minimi:
– non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa
– non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (anche intracomunitari e sulle importazioni)
–per le operazioni in cui sono debitori d’imposta (acquisti intra Ue, reverse charge) devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Sono esclusi dal regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva, i non residenti e coloro i quali svolgono in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni degli stessi, terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Sono esclusi anche gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società o associazioni. E’ possibile optare comunque per il regime ordinario.

a partire dalle retribuzioni erogate con riferimento al mese di gennaio 2009, i sostituti d’imposta tenuti a rilasciare il Cud comunicano con una dichiarazione mensile i dati retributivi e le informazioni necessarie per calcolare le ritenute fiscali, i relativi conguagli e i contributi, per implementare le posizioni assicurative individuali e per erogare le prestazioni. La dichiarazione va presentata in via telematica ( direttamente o per mezzo dei soggetti incaricati) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

nelle società di comodo il coefficiente dei ricavi con  riferimento agli immobili situati in comuni aventi una popolazione inferiore a 1.000 abitanti è fissato nella misura dell’1%; non sono soggette alla disciplina delle società di comodo le società con un numero di soci non inferiore a 50, le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti non inferiore a 10, le società in fallimento, liquidazione giudiziaria, coatta amministrativa o concordato preventivo, le società con un valore della produzione superiore al totale dell’attivo patrimoniale, le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale, le società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; ai fini del calcolo del reddito presunto il coefficiente da applicare sul valore dei beni immobili è pari al 4% con riferimento agli immobili della categoria A/10 e allo 0,9% con riferimento agli immobili situati in Comuni con meno di 1000 abitanti; con apposito provvedimento verranno individuate particolari situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo senza necessità di presentare istanza di interpello.

lo scioglimento o la trasformazione in società semplice può essere effettuato dalle società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007  e da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d’imposta, entro il 5° mese successivo alla chiusura dello stesso periodo d’imposta. Le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap sono fissate nella misura del 10% (da applicare sul reddito del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e sulla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, e su riserve e fondi in sospensione) e del 5% (da applicare sui saldi attivi di rivalutazione).

le banche di garanzia collettiva dei fidi e i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad un’apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti al 30.06.07. I Confidi, a determinate condizioni, possono svolgere attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico.

esso deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta in via telematica entro il 31 luglio (e non più entro il 31 marzo).

le persone fisiche, le società di persone e le associazioni equiparate devono presentare la dichiarazione dei redditi e Irap solo in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. L’obbligo di invio telematico non grava su quei contribuenti che non possono utilizzare il Modello 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi mediante spedizione effettuata dall’estero, entro lo stesso termine del 31 luglio, con raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti la data certa, ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono destinare l’ 8 per mille dell’Irpef presentando un apposito modello (ancora da approvare) o mediante il Cud.

dall’inizio del 2008 è necessario indicare il codice fiscale anche per i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare

è stato chiarito che i soggetti interessati dalla normativa Siiq sono S.p.a. residenti in Italia ai fini fiscali. Il regime speciale per queste società si può applicare non solo alle Siiq delle quali i titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, ma anche in un altro Stato Ue. Deve essere rispettato al momento dell’esercizio dell’opzione il requisito della partecipazione (almeno il 35%) di soci che non possiedano più di una certa soglia di rilevanza (passa dall’1 al 2%) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.06.2007 l’opzione per il regime speciale dovrà essere esercitata entro il 30.04.2008. le ritenute di acconto non saranno più operate dalle Siiq, ma dai soggetti residenti presso i quali sono stati depositati i titoli di partecipazione.

gli enti non commerciali che hanno almeno una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali (regioni Molise, Sicilia e Puglia), destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titoli di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione per gli anni dal 2002 al 2006. Il perfezionamento avviene versando la somma dovuta a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30%, in due rate di eguale ammontare. La prima deve essere versata entro il 20.01.2008 e la seconda entro il 30.09.2008, a pena di decadenza dal beneficio.

viene istituito un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della “prima casa”. Per tali mutui può essere chiesta la sospensione dal pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. La sospensione non può essere chiesta se è iniziata la procedura esecutiva. Il mutuatario che intenda avvalersi della sospensione può richiedere al Fondo il pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli oneri notarili connessi alla sospensione del pagamento.

l’Inps è autorizzato a definire in via stragiudiziale i contenziosi sugli sgravi contributivi nel settore agricolo. A tale fine, i soggetti opponenti devono versare il 100% dei contributi oggetto del contenzioso, senza il pagamento di eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con gli interessi legali (3% dall’inizio 2008).
 
     
 
 
 

Reverse charge iva edilizia

NOVITA’ SETTORE EDILIZIA

Dal 01/01/2007 è entrato in vigore il cosiddetto regime fiscale del “reverse charge” nel settore edile.
I prestatori d’opera e i subappaltatori devono emettere fattura all’appaltatore senza applicare l’IVA indicando in fattura la seguente motivazione:
“fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.

Per maggiore chiarezza, qui di seguito viene riportato un esempio di fattura.

MARIO RICCI (muratore)
Via Mazzini Macerata
P.IVA 01238964380
GEMAR srl (ditta appaltatrice)
Via F.lli Bandiera Ancona
P.IVA 01345678145

FATTURA N.1 DEL 31/01/2007

Compenso per lavori effettuati presso il vostro cantiere IMPORTO € 2.000,00 IVA 20%
- “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del DPR 633/72, modificato con la L. 248/06”.

TOTALE FATTURA € 2.000,00
Casi esclusi dal “reverse charge” per i quali si continua ad emettere fattura con IVA:
- prestazioni rese a seguito di contratti d’appalto (cioè appaltatori in genere che lavorano per imprese di costruzioni);
- forniture con posa in opera;
- prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra;
- produzione o installazione di infissi, porte e finestre.

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