Manovra Bersani-Visco
- NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE VISCO-BERSANI
(MANOVRA-BIS)
Con il D.L. 223/06 in vigore dal 04/07/2006 , è stata effettuata una corposa manovra estiva da parte del nuovo Governo.
Tale provvedimento ha introdotto numerose novità che possono essere come di seguito riassunte. - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL MOD. F24 ESCLUSIVAMENTE ONLINE
Dal 1° Ottobre 2006 tutti i soggetti titolari di Partita IVA sono obbligati a:
· avere un conto corrente bancario,
· pagare telematicamente il modello F24 mediante il proprio computer e con il collegamento ad Entratel oppure con l’home banking.
Si precisa che qualora il soggetto non disponga di un proprio collegamento internet il pagamento telematico del mod. F24 potrà essere effettuato tramite un intermediario abilitato (cioè il proprio commercialista). - IVA MANUTENZIONI SVOLTE SU ABITAZIONI PRIVATE
Dal 01/10/2006 al 31/12/2006 l’Iva sui servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi scende al 10%. - LOTTA ALL’EVASIONE
E’ prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa l’Iva oltre l’importo di 50.000 euro. - AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’
Dal 2006 l’Agenzia delle Entrate controllerà tutte le nuove attività avviate, mediante accessi sui luoghi, per verificare l’effettivo esercizio dell’attività così da contrastare eventuali iniziative di frode. - BONUS FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI DI ABITAZIONI
Per le prestazioni fatturate dal 01/10/2006 ci sono le seguenti novità:
- la detrazione Irpef scende al 36 %,
- nella fattura deve essere indicato l’importo relativo al costo della manodopera,
- il limite di spesa è fissato in euro 48.000 per ogni singola abitazione, dunque in caso di più comproprietari, il bonus dovrà essere ripartito tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. - ACCERTAMENTO IN BASE AL MUTUO
Il fisco può accertare un maggior valore della vendita di immobili se il mutuo contratto dall’acquirente sia di una cifra maggiore al valore dell’immobile dichiarato nella vendita.
Restano esclusi da tale procedura di accertamento solo i privati che cedono abitazioni. - COMPRAVENDITA DI ABITAZIONI
Per scoraggiare i pagamenti “in nero” è stato sancito l’obbligo di dichiarare nel rogito notarile di compravendita immobiliare le seguenti informazioni:
- se il pagamento è avvenuto in contanti (che per la normativa antiriciclaggio non può essere maggiore di 12.500 euro), o con bonifico bancario o con assegno indicando tutti gli estremi utili per la tracciabilità di tali pagamenti;
- se i contraenti si sono avvalsi di un mediatore immobiliare, sue generalità ed il pagamento effettuato allo stesso. - DETRAIBILITA’ COMPENSI MEDIATORE
Dal 2007 sarà possibile detrarre dal reddito, a titolo di onere, il compenso pagato al mediatore immobiliare per acquisto di abitazione principale per un importo massimo di 1.000 euro. - PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
Si ripristina la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre arriva una stretta sui proventi in arrivo dai paradisi fiscali. In sostanza sarà impedita la “triangolazione”, potendo invece risalire all’origine del denaro in arrivo dagli altri paesi. - PROFESSIONISTI
LIMITI PER INCASSI IN CONTANTI (TRACCIABILITÀ). Fino al 30/06/2007 si potranno incassare in contanti al massimo somme inferiori a € 1.000. Per cifre superiori sono necessari assegni bancari non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancarie o postali. Dal 01/07/2007 al 30/06/2008 la soglia scenderà a € 500.
Dal 01/07/2008 la soglia si stabilizza a € 100.
Viene stabilito che ogni cifra incassata dal professionista (notaio, medico, geometra, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, ecc) deve transitare sul proprio conto corrente bancario. In particolare si segnala l’obbligo di versare sul conto corrente anche le somme incassate in contanti che risultano inferiori alla soglia prevista per la “tracciabilità”.
ABOLIZIONE MINIMI TARIFFARI (dal 2007) I compensi non saranno più vincolati ai minimi tariffari ad esclusione dei compensi liquidati dal giudice in caso di gratuito patrocinio.
Pertanto le parcelle potranno essere correlate al risultato ottenuto e comunque non irrisorie e sproporzionate rispetto all’impegno. I singoli ordini professionali daranno le direttive guida.
CESSIONI DI BENI STRUMENTALI Le plusvalenze e/o le minusvalenze, conseguite a seguito delle vendite o dell’autoconsumo, concorreranno a formare il reddito del professionista (come accade ora per tutti gli altri soggetti economici) con l’ulteriore restrizione circa l’impossibilità di essere rateizzate.
PUBBLICITA’ E’ ammessa la pubblicità informativa e istituzionale delle caratteristiche e delle prestazioni dello studio professionale. - PERDITE DI BILANCIO RIPORTABILI NEGLI ANNI SUCCESSIVI
È possibile riportare senza limiti di tempo solamente le perdite civilistiche subite nei primi 3 periodi d’imposta anziché nei primi 5. - DISCOTECHE E SALE DA BALLO
La consumazione obbligatoria di bevande che si paga all’ingresso di discoteche e sale da ballo sconterà l’Iva del 20% anziché quella del 10% in quanto si presume prevalente l’attività di intrattenimento anzichè quella di somministrazione di bevande. - AUMENTO ALIQUOTA IVA al 20%
Sono passati all’Iva del 20% i seguenti prodotti:
- prodotti a base di zucchero
- prodotti a base di cacao
- servizi telefonici resi su postazioni pubbliche
- francobolli da collezione
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Tutti i commercianti al dettaglio dal 2007 dovranno comunicare in via telematica all’Amministrazione Finanziaria l’ammontare giornaliero dei corrispettivi incassati. Per adempiere a tale obbligo potrà essere utilizzato il registratore di cassa dopo apposito adattamento tecnico. A fronte della spese sostenuta per tale intervento, sarà riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione da 1000 a 4000 euro. - COMUNICAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI
Obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria, annualmente in sede di Dichiarazione Iva, l’elenco dei propri clienti e fornitori così da poter effettuare “controlli incrociati”. In particolare dovrà essere indicato: il codice fiscale, l’importo totale delle operazioni effettuate, l’imponibile e l’imposta. - ANTICIPAZIONE DI ALCUNE SCADENZE
Pagamento saldo e 1° acconto delle imposte sui redditi 16 GIUGNO
Invio telematico delle Dichiarazioni dei redditi 31 LUGLIO
Invio telematico delle dichiarazioni dei Sostituti d’imposta 31 MARZO
Pagamento ICI 1° Rata 16 GIUGNO
Pagamento ICI 2° Rata 16 DICEMBRE
Consegna CUD ai dipendenti (dal 2008) 28 FEBBRAIO
Ravvedimento operoso “lungo” 31 LUGLIO - STUDI DI SETTORE
E’ stata eliminata la regola “dei due anni su tre” in base alla quale l’impresa in contabilità ordinaria può essere sottoposta ad accertamento da studi di settore solo quando risulta non essere congrua in 2 annualità su 3 consecutive.
Le imprese in contabilità ordinaria e i professionisti potranno essere sottoposti ad accertamento con le stesse regole valide per i contribuenti in contabilità semplificata. - INDIVIDUAZIONE DI AUTOCARRI E AUTOVETTURE AI FINI FISCALI
Con apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate saranno a breve individuati gli autoveicoli che, pur essendo immatricolati come autocarri, fiscalmente dovranno essere trattati come autovetture (cioè con IVA totalmente indetraibile e costi deducibili limitatamente al 50%) in quanto vere e proprie automobili di lusso utilizzate ad uso personale. - AMMORTAMENTI ANTICIPATI AUTOVETTURE
Sono stati aboliti gli ammortamenti anticipati (cioè ammortamenti raddoppiati) per gli automezzi utilizzati promiscuamente anche per i fini privati.
Restano ancora possibili gli ammortamenti anticipati solo per gli autocarri. - CANONI DI LEASING
I canoni di leasing sono deducibili solo se la durata del relativo contratto non è inferiore all’intero periodo di ammortamento dell’autovettura cioè 4 anni. - AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI
I brevetti e le opere dell’ingegno saranno deducibili per il 50% (anzichè per il 33%).
I marchi saranno deducibili in 18 anni (anzichè in 10 anni). - TRASPARENZA BANCARIA
Le condizioni contrattuali possono essere modificate in via unilaterale dalle Banche ma le variazioni dovranno essere comunicate al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso in cui il cliente decida di interrompere il rapporto con la banca le spese di chiusura del conto corrente saranno pari a zero. - PASSAGGIO PROPRIETA’ BENI MOBILI REGISTRATI
Per i passaggi di proprietà dell’auto, barche, ecc, non è più necessario ricorrere al notaio. Le pratiche potranno essere svolte anche in Comune o presso gli sportelli dell’automobilista. - COMMERCIO
Via libera alle vendite promozionali senza limiti ed autorizzazioni preventive, esclusi i periodi che precedono i saldi di fine stagione. - NUOVO REGIME CONTABILE IN “FRANCHIGIA IVA”
Dal 2007 entrerà in vigore il nuovo regime fiscale agevolato applicabile per i piccoli professionisti e ditte individuali che nel 2006 hanno realizzato un volume di affari fino a 7.000 euro e non hanno effettuato esportazioni.
I contribuenti sono esonerati dagli taluni obblighi Iva e godono di altre semplificazioni formali nella tenuta della contabilità. Si resta in attesa di chiarimenti ministeriali. - CONTROLLI NEI CANTIERI EDILI
Per contrastare il lavoro nero viene previsto:
- che la comunicazione delle assunzioni al Centro per L’impiego deve essere fatta il giorno prima dell’instaurazione il rapporto di lavoro. Sanzioni previste da 100 a 500 euro;
- che l’attività del cantiere sarà sospesa se gli ispettori rilevano almeno il 20% di lavoratori irregolari sul totale dei lavoratori regolarmente occupati. Come sanzione è prevista la possibile interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche;
- la sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori in nero è compresa tra 1.500 e 12.000 euro per ogni lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- i benefici contributivi (cioè la riduzione dell’11,5%) sono riconosciuti solo se in possesso dei requisiti per il rilascio del D.u.r.c. da parte delle stesse Casse Edili. La riduzione non può essere applicata, per 5 anni, nei confronti di datori di lavoro definitivamente condannati per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dal 1° ottobre 2006 coloro che lavorano nei cantieri devono esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro. Se i lavoratori sono meno di 10 il tesserino può essere sostituito con la tenuta di un apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro nel quale annotare i lavoratori giornalmente impiegati nel cantiere. Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito di tessera che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
- l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dei dipendenti del subappaltatore. - INDEDUCIBILITA’ AMMORTAMENTO TERRENI
Dal 2006 il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree edificabili e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Tale costo è quantificato da apposita perizia di stima e comunque non inferiore al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.
NOVITA’ PER GLI IMMOBILI
Le modifiche normative al fine di evitare evasioni da parte delle società immobiliari, riguardano l’esenzione Iva in caso di cessioni di abitazioni. Partendo dalla regola base per la quale le operazioni compiute vanno assoggettate alternativamente all’Iva oppure all’imposta di Registro, la novità è che se una società costruttrice vende gli appartamenti dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, la cessione è esente Iva* e soggetta ad imposta di Registro.
Esente Iva* = tale regime comporta che non si può dedurre l’Iva pagata sugli acquisti.
- Affitto di immobili abitativi
LOCATORE AFFITTUARIO IVA REGISTRO
qualsiasi soggetto IVA chiunque Esente* 2%
privato chiunque 2%
Affitto immobili strumentali
LOCATORE AFFITTUARIO IVA REGISTRO
soggetto IVA - Privato- soggetto Iva con pro-rata di detrazione fino al 25% 20% 1%
soggetto IVA soggetto IVA Esente*(salva la possibilità per il locatore di optare per l’Iva) 1%
Vendita di immobili abitativi
CEDENTE ACQUIRENTE IVA IMPOSTE**
costruttore che vende ENTRO 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori Chiunque 4%, o 10% o 20% Registro = 168 euro Ipotecaria = 168 euroCatastale = 168 euro
Tutti gli altri soggetti Iva E costruttore che venda DOPO 4 anni Chiunque Esente* Registro = 7%Ipotecaria = 2%Catastale = 1%(Se trattasi di prima casa:Registro = 3%Ipotecaria = 168 euro Catastale = 168 euro)
Privato Chiunque Registro = 7%Ipotecaria = 2%Catastale = 1%(Se trattasi di prima casa:Registro = 3%Ipotecaria = 168 euroCatastale = 168 euro) - Vendita di immobili strumentali (è stata aumentata l’imposta catastale di un punto percentuale)
CEDENTE ACQUIRENTE IVA IMPOSTE**
costruttore che vende ENTRO 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione Chiunque 20% Registro = € 168Ipotecaria = 3%Catastale = 1%
Altri soggetti Iva Ecostruttore che vende DOPO 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori - privati- Soggetti con pro-rata di detraibilità iva fino al 25% 20% Registro = € 168Ipotecaria = 3%Catastale = 1%
Altri soggetti iva Ecostruttore che vende DOPO 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori Altri soggetti Iva Esente*(salva l’opzione del cedente per imponibilità Iva) Registro = euro 168Ipotecaria = 3%Catastale = 1%
Privato chiunque Registro = 7%Ipotecaria = 2%Catastale = 1%
** Si precisa che per le operazioni compiute dalle banche e società di leasing si è prevista l’agevolazione di ridurre alla metà le imposte ipotecarie e catastali.
- ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI
Di seguito si citano ulteriori interventi normativi della Manovra Prodi:
- distribuzione assistita di farmaci nei supermercati,
- in caso di eredità di farmacia è possibile gestirla da parte degli eredi solo per 2 anni e poi vige l’obbligo di rivenderla,
- la regolamentazione dei taxi è demandata ai comuni,
- liberalizzazione del R.e.c.,
- liberalizzazione alla produzione di pane,
- inasprimento della disciplina della redditività di società non operative,
- normativa sulle fusioni tra aziende retroattive,
- ecc.
Decreto Liberarizzazioni
Dal 2 febbraio 2007 sono in vigore le novità previste dal secondo pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni.
In sintesi, il decreto 7 del 31 gennaio 2007 prevede:
- PREPAGATE TELEFONICHE.
Fine dei costi fissi e dei contributi per la ricarica di carte prepagate anche via bancomat o in forma telematica aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto. Il credito telefonico delle carte prepagate non può più avere una scadenza (oggi è generalmente pari a 12 mesi). Le offerte tariffarie dei differenti operatori della telefonia mobile devono evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico per consentire ai consumatori un adeguato confronto.
- TELECOMUNICAZIONI.
Per telefonia, internet, e tv salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Spetta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di stabilire le modalità attuative di queste nuove disposizioni e di applicare le sanzioni in caso di inosservanza.
- PREZZI DEI CARBURANTI E INFORMAZIONI SUL TRAFFICO.
La norma riguarda l’informazione sui prezzi dei carburanti e ha lo scopo di favorire la concorrenza e la trasparenza sui prezzi nel settore della distribuzione del carburante, tramite l’installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità, per pubblicizzare i prezzi di vendita dei carburanti anche in forma comparata, lungo le autostrade e le strade di primaria importanza nazionale. Il gestore della rete autostradale deve utilizzare a tale scopo dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e convenzioni con emittenti radiofoniche. I medesimi strumenti devono essere utilizzati dal gestore per informare sul traffico lungo la rete. Il ministero dei trasporti suggerirà al Cipe una proposta per l’installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori della telefonia.
- TARIFFE AEREE.
Stop alla pubblicità delle tariffe aree che non contengono anche in maniera esplicita l’indicazione di spese, tasse e oneri aggiuntivi. “Sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari – si legge nel testo – di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi”. Vietati anche i messaggi se “riferiti a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione non chiaramente indicati nell’offerta”. Questi messaggi saranno in futuro sanzionati quali pubblicità ingannevole”.
- SCADENZA PRODOTTI. La data di scadenza di un prodotto alimentare dovrà essere messa più in evidenza sulla confezione: l’indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione – si legge nel testo – deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore”.
- RC AUTO.
Prevede “il divieto di esclusiva nella distribuzione di prodotti” assicurativi del ramo danni e una serie di tutele a favore dei titolari di polizze Rc Auto. L’impresa di assicurazioni in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto a prescindere dalla contestuale vigenza di un’altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Inoltre viene stabilito che al verificarsi di un incidente stradale le assicurazioni “non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente”. Le imprese assicurative devono inoltre informare tempestivamente delle variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. “In caso di durata poliennale – prescrive il provvedimento – l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. Il ministero dello sviluppo economico provvederà inoltre sulla base delle informazioni fornite dall’Isvap, l’autorità di settore, a rendere disponibile su internet un tariffario al fine di “consentire al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale”.
- CASA E MUTUI.
Salta l’autentica notarile e tempi più rapidi per l’estinzione dell’ipoteca. Dopo aver pagato interamente il mutuo bancario il cittadino-consumatore non dovrà più affrontare nuove spese per avere la piena disponibilità del proprio immobile. per cancellare l’ipoteca sulla casa, una volta estinto il mutuo contratto con la banca, non è più necessaria l’autentica del notaio. D’ora in poi l’istituto di credito dovrà semplicemente comunicare entro 30 giorni l’avvenuta estinzione del mutuo alla Conservatoria, che provvederà d’ufficio alla immediata cancellazione dell’ipoteca. Gli operatori avranno 60 giorni per adeguarsi alle nuove norme. Prevista anche l’estinzione anticipata senza penale dei mutui. La norma tutela gli acquirenti della prima casa, prevedendo che possano richiedere l’estinzione anticipata o parziale del mutuo contratto con la banca senza pagare la penale.
- COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA.
La nascita delle nuove imprese può avvenire in un solo giorno: la norma prevede che tutti gli adempimenti amministrativi siano sostituiti da una comunicazione unica da presentare per via telematica o tramite le Camere di commercio al registro delle imprese. Un decreto del ministro per lo Sviluppo economico entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, varerà il modello unico di comunicazione. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sempre entro 45 giorni, detterà le linee guida per la presentazione della comunicazione e per il trasferimento dei dati fra le amministrazioni per i necessari controlli.
- MISURE URGENTI PER ALCUNE ATTIVITÀ.
Parrucchieri ed estetisti potranno aprire la propria attività senza più necessità di rispettare le distanze con analoghi esercizi. E lo potranno fare con la «sola dichiarazione di inizio attività». Le guide turistiche, salvo i requisiti di qualificazione, non avranno più bisogno di autorizzazioni preventive o ostacoli legati alla residenza e a parametri numerici. Liberalizzazione anche per facchini e operatori nelle pulizie e disinfestazione. E, ancora, libertà da vincoli di distanza per le autoscuole.
- MERCATO DEL GAS.
Misure per dare maggiore liquidità all’offerta di gas nel mercato italiano. Le royalties derivanti allo Stato del prodotto della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi non vengono più versate in valore secondo un parametro determinato e aggiornato dall’Authority per l’energia elettrica e il gas, ma direttamente immesse nel mercato e offerte a imprese e consumatori per il loro approvvigionamento. Possibilità di avviare a tale mercato regolamentato di scambio anche parte di volumi di gas importati a seguito del potenziamento dei gasdotti esistenti e delle nuove strutture di approvvigionamento dall’estero.
- ALTA VELOCITÀ.
Revocate le concessioni rilasciate a Tav spa dall’Ente ferrovie dello Stato e a Rfi spa per la realizzazione di alcune tratte ferroviarie (Milano-Verona; Verona-Padova; Milano-Genova; terzo valico dei Giovi). Lo scopo è quello di riaprire la realizzazione delle opere al mercato e alla libera concorrenza mediante l’espletamento di gare pubbliche europee. Disciplinato l’indennizzo, limitandolo alle spese sostenute e documentate per le fasi preliminari delle tratte in questione.
Riforma Tfr
- Riforma del TFR
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti possono scegliere di destinare il Tfr futuro alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione aperti o chiusi, piani individuali previdenziali) o di lasciarlo in azienda.
Di seguito vengono elencati dieci punti utili per orientare la decisione.
1) Chi è interessato alla riforma della previdenza complementare?
Tutti i potenziali destinatari della previdenza complementare, in particolare i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi. Al momento le novità sul conferimento del Tfr ai fondi pensione riguardano solo i lavoratori dipendenti del settore privato. Restano esclusi quelli del settore pubblico.
2) Quando e come deve essere effettuata la scelta sulla destinazione del Tfr? Quali sono le opzioni?
I lavoratori che al 31 dicembre 2006 erano già in forza presso il proprio datore di lavoro, hanno tempo per scegliere sino al 30 giugno 2007, compilando il modello Tfr1 messo a disposizione dal datore di lavoro.
Gli assunti dal 1° gennaio 2007 hanno, invece, sei mesi di tempo dalla data dell’assunzione per compilare il modello Tfr2.
3) Se il lavoratore non sceglie, cosa succede?
Se il lavoratore non compila e consegna al datore il modulo di riferimento entro i termini indicati scatta il silenzio assenso: il Tfr futuro verrà conferito nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che prevede la destinazione del Tfr ad una diversa forma collettiva. Se non esiste nessuno di questi fondi, in via residuale, il Tfr confluisce al fondo di pensione integrativa istituito presso l’Inps (FondInps).
4) Cosa succede al Tfr se il lavoratore decide di lasciarlo in azienda?
Il regime del Tfr resta quello attuale: il maturato si rivaluta e, al termine del rapporto di lavoro, viene liquidato al dipendente secondo le vigenti regole di calcolo.
Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti dovrà versare il Tfr, mensilmente, presso il fondo di tesoreria Inps.
5) La scelta di destinare il Tfr alla previdenza complementare è revocabile?
No, è irrevocabile: dopo aver scelto di destinare il Tfr ai fondi pensione, il lavoratore non può più cambiare idea. Mentre, se sceglie di lasciare il trattamento in azienda, può decidere in qualsiasi momento di dirottarlo verso i fondi pensione.
6) Quando scatta il diritto al trattamento complementare? E quali sono le prestazioni che si possono ottenere dal fondo pensione?
Le prestazioni complementari si possono “riscuotere” quando l’aderente al fondo pensione, che ha totalizzato almeno cinque anni di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, raggiunge i requisiti per la pensione obbligatoria di vecchiaia o di anzianità. Quando il lavoratore va in pensione, può chiedere al fondo una prestazione in forma di rendita oppure, insieme con la rendita, può chiedere una prestazione in capitale fino al 50% dell’importo accumulato.
7) L’iscritto ai fondi pensione può chiedere parte del Tfr maturato prima di andare in pensione?
Si, il lavoratore può chiedere le anticipazioni. In qualsiasi momento può chiedere fino al 75% del totale accumulato per far fronte a spese sanitarie per interventi e cure straordinarie per sé, il coniuge o i figli. Mentre dopo otto anni di iscrizione, può ottenere fino al 75% del montante, per acquistare o ristrutturare la prima casa per sé o i figli, oppure fino al 30% per “ulteriori motivi”.
8) Cosa succede al Tfr del dipendente iscritto a un fondo di categoria se cambia lavoro?
Il lavoratore che cambia occupazione può trasferire, in ogni momento, il trattamento maturato al fondo che opera nel nuovo settore di attività. Il dipendente può anche decidere liberamente di cambiare fondo, ma solo dopo aver maturato due anni di iscrizione. Il lavoratore può anche decidere di riscattare il maturato fino al 50% della posizione individuale maturata se cessa l’attività lavorativa e segue un periodo do disoccupazione tra i 12 ed i 48 mesi, oppure se il datore di lavoro ricorre a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. È anche ammesso il riscatto totale nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e se alla cessazione dell’attività lavorativa segue un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi. Altre ipotesi di riscatto possono essere previste dagli statuti dei fondi.
9) Se l’aderente al fondo muore, la pensione complementare va persa?
No: la posizione individuale maturata può essere riscattata al 100% dagli eredi o dai beneficiari individuati dall’iscritto.
10) È vero che le prestazioni pagate dai fondi pensione godono di aliquote agevolate?
Si. La parte imponibile delle prestazioni erogate dai fondi pensione (va esclusa la parte che è già stata assoggettata a tassazione) è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo, fino ad arrivare ad un aliquota minima del 9%. Le stesse aliquote si applicano alle anticipazioni percepite per far fronte a spese sanitarie e alle somme riscattate. Mentre le anticipazioni per altri motivi e le somme riscattate nelle ipotesi previste dagli statuti dei fondi sono tassati nella misura fissa del 23%. I rendimenti sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%. Inoltre, i contributi versati alle forme di previdenza complementare, ma non il Tfr, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di 5.164,67 euro.
Basilea 2
ACCORDO di BASILEA 2: Riflessi sui rapporti tra le Aziende e le Banche.
Dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore l’”Accordo di Basilea 2”.
Trattasi di un accordo internazionale tra le Banche e le Autorità di vigilanza dei Paesi appartenenti al “G10” attraverso il quale il sistema del credito tra le Banche e le Aziende verrà profondamente modificato: le Banche potranno concedere CREDITO solo in relazione al livello di rischiosità che il cliente manifesta.
In sostanza le Banche prima di concedere prestiti e fidi dovranno sottoporre a valutazione le situazioni economiche-patrimoniale dei clienti con l’obiettivo di valutare l’affidabilità, la solvibilità e le garanzie offerte attraverso i cosiddetti “Rating”.
Il Rating è la valutazione che effettua la Banca per decidere se concedere o meno il prestito.
Attraverso il ”rating” la Banca, dopo aver fatto una particolare analisi dei dati contabili e patrimoniali delle aziende, esprime un giudizio circa il rischio di credito proprio di ogni affidamento e decide se concedere o meno il credito.
Le analisi che si effettueranno sono le seguenti:
Analisi quantitativa: per valutare la solvibilità dell’Impresa, la capacità reddituale e il grado di equilibrio della struttura finanziaria. Queste informazioni potranno essere desunte dal Bilancio che dunque dovrà essere sempre più trasparente e in grado di rispecchiare la reale situazione dell’Impresa.
Analisi qualitativa: per studiare la qualità del management, la storia dell’Azienda, il settore di operatività, la quota di mercato, ecc.
Analisi andamentale: si valuterà il comportamento che L’Azienda ha avuto con la Banca stessa e con il sistema bancario italiano; si andranno a evidenziare gli scoperti di conto corrente, i ritardi nei pagamenti delle rate, gli effetti insoluti, ecc.
Particolarmente importante sarà dunque l’analisi condotta sul Bilancio d’esercizio delle Aziende in quanto, attraverso la costruzione di particolari margini ed indici, si delineerà la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Impresa.
Di seguito si riportano alcuni esempi indicativi degli indicatori oggetto di valutazione da parte delle Banche:
Indicatore Valutazione delle Banche
Rapporto tra patrimonio netto ed il totale dello stato patrimoniale attivo riclassificato Non dovrebbe essere inferiore al 25%
Indice di indebitamento(rapporto tra le passività ed il patrimonio netto) Più alto è l’indice e più l’azienda è sottocapitalizzata
Rapporto tra debiti verso banche e fatturato Non dovrebbe superare 1/3 del fatturato
Cash flow (utile netto + ammortamenti sul totale dell’attivo dello stato patrimoniale Deve essere superiore al 4,5%
Margine operativo lordo (valore della produzione – costi industriali – c. commerciali – c.amministrativi – c. del lavoro – canoni leasing Rispetto al fatturato dovrebbe essere pari a 7-8%
A seguito di questa evoluzione, le Aziende dovranno fornire sempre più dati ed informazioni alle Banche.
L’elemento cardine per le Imprese diventa quindi la trasparenza, si dovrà cioè creare un sistema di comunicazione efficiente con le Banche; il Bilancio dovrà essere corredato e avvalorato con business plan, bilanci periodici, report direzionali, piani di sviluppo per diffondere l’immagine di un’Impresa che non abusa del credito bancario ed è in grado di generare un buon flusso di cassa.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le Imprese non saranno penalizzate dal sistema di Rating perché la valutazione della linea di credito sarà più oggettiva anzichè soggettiva, ed inoltre le aziende saranno sicuramente incentivate a mantenere sotto controllo la propria struttura finanziaria.
Infine da taluni si è sostenuta addirittura la possibilità di cogliere nuove situazioni di vantaggio grazie alle valutazioni qualitative ed andamentali così da far apprezzare altri aspetti oltre a quelli puramente patrimoniali.
Civitanova Marche, li 01/12/2006