Finanziamento dei soci

LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

DEBITI
I finanziamenti soci ( voce di Stato patrimoniale D.3, Debiti verso soci per finanziamenti) sono debiti della società verso i soci

IN CONTO CAPITALE
I  versamenti in conto capitale
( voce del patrimonio netto dello stato patrimoniale) si distinguono in:

Versamenti a fondo perduto e in conto capitale: sono conferimenti effettuati solitamente per ridurre il fabbisogno finanziario della società e non vi è l’obbligo di restituzione al socio;

Versamenti in conto aumento di capitale: sono conferimenti per aumenti di capitale sociale, deliberati, ma non ancora iscritti al registro imprese, per i quali non vi è  l’obbligo di restituzione.

Versamenti in conto futuro aumento di capitale: conferimenti effettuati anticipatamente, in previsione di un futuro aumento del capitale sociale; se l’aumento non viene eseguito entro il termine prefissato dall’assemblea o da altro documento, gli importi versati sono restituibili al socio.

 IL REGIME FISCALE

 RITENUTA D’ACCONTO

La ritenuta d’acconto sugli interessi pagati al socio è:
del 12,5% a titolo di acconto, se il socio è persona fisica residente, non imprenditore;
del 12,5% a titolo d’imposta, se il socio è non residente;
del 27% a titolo d’imposta, se il socio risiede in un paese black list;
nessuna ritenuta, se il socio è persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa

CODICE TRIBUTO

Per il versamento della ritenta si utilizza il codice tributo 1030

CERTIFICAZIONE

La società invia al socio la certificazione della ritenuta, entro il 28 febbraio dell’anno dopo quello del pagamento degli interessi

MODELLO 770

La società che ha trattenuto le ritenute deve compilare il quadro SF del modello 770 ordinario

UNICO DEL SOCIO

Il socio persona fisica residente, che non detiene la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa, deve dichiarare gli interessi che percepisce nella propria dichiarazione dei redditi, utilizzando il rigo RL2, colonna e, del modello Unico persone fisiche, scomputando dall’Irpef lorda la ritenuta trattenuta dalla società

IVA

Gli interessi incassati da un soggetto Iva per il suo finanziamento fruttifero di interessi vanno fatturati e sono esenti da Iva, ( articolo 10, comma 1, n.1) del Dpr 633/1972). Il versamento alla società del finanziamento è una cessione del denaro, fuori campo Iva.

 

“Estinzione” società dal registro imprese

Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal Dlgs. n. 6/2003, le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese. È quanto affermano le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia n. 4062 del 22 febbraio scorso.
L’art. 2495, secondo comma, cod civ., come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 6/2003 è norma innovativa – osserva la Corte – e ultrattiva che in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Cost.
Prima dell’introduzione della riforma l’orientamento giurisprudenziale era favorevole ad una interpretazione del codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.

Il contributo è tratto da Lex24

Contratto di Franchising

           nozione e disciplina legale del contratto

Per “franchising” si intende quel “sistema di collaborazione tra un produttore (o rivenditore) di beni od offerente di servizi ( franchisor) ed un distributore (frachisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall’altro, ma vincolati da un contratto, in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di distribuzione commerciale, con il diritto di sfruttare ( a determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma di denaro) brevetti, marchi, nome, ditta, insegna o addirittura anche una semplice formula o segreto commerciale a lui appartenente”.
Esso è un contratto atipico, di durata, con prestazioni reciproche, che crea un rapporto “istituzionale” di cooperazione e di interazione tra le due parti, le quali tuttavia conservano la propria autonomia giuridica ed economica.
Le clausole qualificanti del contratto di franchising, e quindi quasi sempre presenti, sono le seguenti:
- area di attività: serve non solo a delimitare l’ambito di operatività dell’esclusiva, ma anche per l’ulteriore espansione commerciale del franchisor e perché può servire come base per determinare l’ammontare sia del diritto iniziale di entrata che delle royalties;
- esclusiva: essa normalmente è reciproca; di regola, al franchisee, ma le parti possono disporre di versamenti;
- durata: il periodo iniziale del contratto dovrà avere, di regola, una durata minima sufficiente all’ammortamento degli investimenti necessari per avviare l’impresa del franchisee (da un minimo di 3-5 anni fino a 9 ed oltre).
Trascorso questo periodo iniziale, il contratto potrà essere rinnovato anche di anno in anno salvo disdetta

- obbligazioni del franchisee. Tra quelle più frequenti si segnalano:
- impegno ad allestire l’unità di vendita;
- obbligo di acquistare una quantità minima di prodotti dal franchisor
- obbligo di rispettare determinati standard di qualità nella presentazione e nella vendita del prodotto
obbligo di rispettare determinate procedure quanto alle condizioni di vendita, i prezzi, ecc…
- impegno a pagare un diritto di entrata e/o royalties (che possono anche essere mascherate nel sovrapprezzo di prodotti di cui sopra)
- obbligazioni del franchisor. Tra quelle più frequenti si segnalano:
- impegno a concedere al franchisee la licenza dell’uso dei propri segni distintivi;
- impegno a fornire assistenza tecnica e commerciale per avviare l’impresa del franchisee;
- impegno a fornire consulenza commerciale, promozionale e di marcheting durante tutta la durata del rapporto;
- impegno ad addestrare il personale che sarà impiegato nell’impresa del franchisee;
- impegno a fornire al franchisee tutti i suddetti servizi senza discriminare fra un’unità di vendita e l’altra.

Srl – Elementi per la costituzione di una società commerciale

L’industria manifatturiera e la commercializzazione di calzature, abbigliamento, accessori e pelletterie di ogni specie, con l’impiego di qualsiasi materiale, sia naturale che sintetico ed artificiale, per conto proprio e/o di terzi. La consulenza tecnica, di stile e di marketing inerente la produzione e/o la commercializzazione di calzature, abbigliamento, pelletterie di ogni specie, accessori e beni di consumo in genere. L’attività di import – export delle merci e prodotti sopra descritti. La creazione lo sviluppo la realizzazione e il commercio per conto proprio e di terzi di collezioni e campionari di calzature.
L’acquisto e lavorazione delle materie prime e/o semilavorati forniti da/a terzi committenti per la realizzazione di prodotti finiti sopra descritti. L’acquisto e la vendita al dettaglio e all’ingrosso anche mediante l’utilizzo di internet o cataloghi, in Italia e all’estero di calzature, abbigliamento, accessori, pelletterie di ogni specie, prodotte in conto proprio o di terzi sia in Italia sia all’estero. La consulenza per la commercializzazione di prodotti in Italia e all’estero, la realizzazione di iniziative volte a curare la comunicazione e l’immagine aziendale.
L’organizzazione e gestione, in conto proprio e per conto terzi, della distribuzione di prodotti e/o marchi e/o brevetti.
Al fine del perseguimento dell’oggetto sociale la società potrà assumere e conferire mandati di agenzia e/o rappresentanze da/a , aziende sia italiane sia estere, con o senza deposito, degli articoli di cui sopra e potrà acquistare, vendere e gestire partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società italiane ed estere aventi un oggetto sociale simile, affine o complementare a quello della società così come previsto dallo statuto cui appresso.
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale; essa potrà altresì stipulare mutui attivi e passivi con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private.
SEDE LEGALE. via
CAPITALE SOCIALE. Euro 10.000,00 (diecimila/00).
DURATA. 31/12/2050, proroga tacita di anno in anno ai sensi di legge.
SOCI.
(professione: )

(professione: )

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Detti finanziamenti, salvo contraria disposizione, si intendono infruttiferi di interessi

La società potrà essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Fino a contraria deliberazione la società è inizialmente amministratore unico, che dura in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca ed è comunque rieleggibile. Esso viene per la prima volta nominato nella persona dal Signor……………………., che dichiara di accettare la carica.
Gli amministratori possono essere anche non soci.

Sono attribuite alla competenza dell’organo Amministrativo: la facoltà di aumentare il capitale sociale, semprechè i conferimenti precedentemente dovuti siano stati integralmente eseguiti, passaggio di riserve a capitale, in un’unica soluzione e fino all’importo massimo del quintuplo del capitale sociale sottoscritto;
la facoltà di ridurre il capitale sociale per perdite di oltre un terzo, quando non si riduca al di sotto del minimo.
QUOTE. Le quote possono essere cedute con il consenso di tutti i soci ai quali è riservato il diritto di prelazione.

In caso di recesso di uno dei soci la quota del socio receduto verrà liquidata in modo dilazionato tale da non compromettere l’equilibrio economico e finanziario della società e comunque entro il termine di dodici mesi.
Il valore della quota per il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso, è determinato dagli amministratori tenendo conto della situazione patrimoniale della società e della sua redditività, attribuendo un valore complessivo alla società pari alla media aritmetica della valutazione attraverso i metodi patrimoniale semplice e reddituale con data futura limitata ad anni sei.

Agli amministratori in ragione del loro ufficio spetterà un compenso da determinarsi da tutti i soci all’unanimità. Tale compenso potrà essere stabilito liberamente in misura fissa ed eventualmente anche in misura percentuale all’utile di esercizio; può inoltre essere prevista una indennità di cessazione della carica con opportuno accantonamento per trattamento di fine rapporto, nei libri della società e con possibilità di stipulare idonea e conforme polizza assicurativa.

Contratto d’Opera

Con la presente scrittura privata, fra i Sig.:

- …………………………….., nato a ……………………………… il ……………………… nella qualità di …………………………………………………… corrente in ……………………… via…………………………. n. ……….. , Codice Fiscale……………………….. , da qui in avanti chiamato “Committente”;

- …………………………….., nato a ……………………………… il ……………………… nella qualità di …………………………………………………… corrente in ……………………… via…………………………. n. ……….. , Codice Fiscale……………………….. , da qui in avanti chiamato “Prestatore d’opera”;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Oggetto del contratto. Il prestatore d’opera si obbliga a compiere, in favore del committente, la seguente opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione ……………………. :

(descrizione dettagliata dell’opera o del sevizio)

2) Corrispettivo. Il corrispettivo dell’opera viene stabilito in € …………… ed il suo pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla consegna dell’opera
 Detto prezzo è comprensivo di IVA

3) Consegna dell’opera. La consegna dell’opera avverranno entro …………….. giorni a decorrere dalla firma del presente contratto. Il prestatore d’opera si riserva di consegnare l’opera entro …….. mesi dalla scadenza sopra pattuita, compatibilmente con le proprio esigenze di lavoro.

4) Accessori. L’opera d’intende comprensiva dei seguenti accessori

5) Accettazione dell’opera. L’opera s’intende accettata dal committente al momento della consegna.

6) Modifiche. Eventuali modifiche all’opera dovranno essere richieste dal committente per iscritto, come pure per iscritto dovrà essere concordato il relativo prezzo.

7) Rinvio alla legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, s’intendono qui richiamati gli art. 2222 segg. c.c.

8) Foro competente. Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarò esclusivamente il Foro di ………………………………

9) Spese contrattuali. Le spese inerenti al presente contratto faranno carico ad entrambe le parti in egual misura, la presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per uso registrazione.

……………………………………, lì……………………….

 Il Committente  Il Prestatore d’opera
………………………………  …………………………………

ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3 (consegna dell’opera), 5 (accettazione dell’opera), 6 (modifiche) 3 8 (Foro competente).

 Il Committente  Il Prestatore d’opera
………………………………. …………………………………