Onlus e Fisco - tematiche rilevanti

La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune tematiche fiscali rilevanti riguardanti le Onlus oggetto di esame nell’ambito del Tavolo tecnico del 16,5,2007 istituito tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Onlus.

 le strutture federative o locali possono usufruire del regime agevolato solo se iscritte autonomamente all’anagrafe delle Onlus; devono possedere, pertanto, autonoma soggettività tributaria, oltre che propri soci, un proprio patrimonio, devono redigere un proprio bilancio ed essere in grado di auto-organizzarsi, di nominare autonomamente nuovi membri nonché, se necessario, devono poter deliberare lo scioglimento dell’ente.

 la Onlus può possedere titoli o quote di partecipazioni in società di capitali solo a fronte di una gestione statistico-conservativa del proprio patrimonio.

 non può essere negata la qualifica di Onlus alle organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali, a condizione che questi non esercitino un’influenza dominante nelle decisioni delle Onlus.

 nel caso in cui un ente pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio secondo i criteri di cui all’art. 10, co. 1 lett. f), D.Lgs. 460/1997, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus.

 l’art. 10, co. 6, lett. e), D.Lgs. 460/1997 che considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, è una norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, D.P.R. 29,9,1973, n. 600.

 i fondi raccolti per beneficenza sono esclusi dall’imposizione tributaria solo se i beni donati sono di modico valore e raccolti a seguito di iniziative occasionali, in riferimento alle quali occorre redigere rendiconto e relazione illustrativa delle entrate e delle spese.

 per poter destinare i fondi raccolti ad aiuti umanitari all’estero, le Onlus devono indicare nelle scritture contabili i dati identificativi di una istituzione accreditata che opera nel Paese estero destinatario dei fondi, con indicazione del piano e delle modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.