Onlus e Fisco - tematiche rilevanti
La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune tematiche fiscali rilevanti riguardanti le Onlus oggetto di esame nell’ambito del Tavolo tecnico del 16,5,2007 istituito tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Onlus.
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Iscrizione autonoma:
le strutture federative o locali possono usufruire del regime agevolato solo se iscritte autonomamente all’anagrafe delle Onlus; devono possedere, pertanto, autonoma soggettività tributaria, oltre che propri soci, un proprio patrimonio, devono redigere un proprio bilancio ed essere in grado di auto-organizzarsi, di nominare autonomamente nuovi membri nonché, se necessario, devono poter deliberare lo scioglimento dell’ente.
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Partecipazioni in società di capitali:
la Onlus può possedere titoli o quote di partecipazioni in società di capitali solo a fronte di una gestione statistico-conservativa del proprio patrimonio.
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Partecipazioni di società commerciali o enti pubblici nelle Onlus:
non può essere negata la qualifica di Onlus alle organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali, a condizione che questi non esercitino un’influenza dominante nelle decisioni delle Onlus.
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Perdita della qualifica di Onlus e devoluzione del patrimonio:
nel caso in cui un ente pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio secondo i criteri di cui all’art. 10, co. 1 lett. f), D.Lgs. 460/1997, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus.
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Retribuzione e compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti delle Onlus:
l’art. 10, co. 6, lett. e), D.Lgs. 460/1997 che considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, è una norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, D.P.R. 29,9,1973, n. 600.
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Esenzione fiscale delle raccolte fondi:
i fondi raccolti per beneficenza sono esclusi dall’imposizione tributaria solo se i beni donati sono di modico valore e raccolti a seguito di iniziative occasionali, in riferimento alle quali occorre redigere rendiconto e relazione illustrativa delle entrate e delle spese.
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Aiuti umanitari all’estero:
per poter destinare i fondi raccolti ad aiuti umanitari all’estero, le Onlus devono indicare nelle scritture contabili i dati identificativi di una istituzione accreditata che opera nel Paese estero destinatario dei fondi, con indicazione del piano e delle modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.