Riforma fallimentare decreto correttivo
- Riforma del diritto fallimentare
disposizioni correttive al D.lgs. 9.1.2006, n.5
(fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa).
Le disposizioni correttive entreranno in vigore l’1.1.2008, tranne alcune eccezioni come quelle che dispongono le modalità delle vendite fallimentari, la possibilità per il fallito di esercitare attività commerciale dopo la chiusura del fallimento e la disciplina dell’esdebitazione che si applicano anche alle procedure pendenti.
Alcune delle novità più rilevanti sono illustrate di seguito.
- Nuovi limiti dimensionali per le imprese soggette a fallimento:
per non essere dichiarate fallite o assoggettate a concordato preventivo le imprese devono soddisfare i seguenti tre parametri dimensionali (con onere della prova a carico dell’impresa):
- attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00
(nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore ai tre anni);
- ricavi lordi annui non superiori ad € 200.000,00
(nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore a tre anni);
- debiti (anche non scaduti) non superiori ad € 500.000,00.
- Termini di impugnazione - Unificazione:
sono stabiliti in 30 giorni tutti i termini di impugnazione relativi alla procedura fallimentare (ad esempio termini per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e per il ricorso in cassazione su tale reclamo).
- Professionisti abilitati:
sono abilitati a redigere il piano attestato di risanamento (art. 67 co. 3, lett. d), la relazione giurata sul valore attribuibile al cespite o al credito nelle proposte di concordato fallimentare, oltre ai revisori e alle società di revisione (art. 124, co. 3), il piano di ammissione al concordato preventivo (art. 161, co. 3) e le relazioni dell’esperto per i piani di ristrutturazione del debito (art. 182-bis), i dottori commercialisti, i ragionieri o gli avvocati iscritti anche nel Registro dei revisori contabili o gli studi associati i cui soci hanno tali caratteristiche.
- Azione revocatoria - Preliminari di vendita:
sono esclusi dall’azione revocatoria anche i preliminari di vendita trascritti ex art. 2645-bis, c.c. conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a “prima casa” dell’acquirente, dai suoi parenti o affini entro il terzo grado.
- Contratti di locazione:
se fallisce il locatore, il curatore subentra nel contratto. Nel caso in cui la sua durata superi i 4 anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore più, entro un anno da tale dichiarazione, recedere dal contratto previo equo indennizzo al conduttore. Se fallisce il conduttore, il curatore può recedere in qualsiasi momento dal contratto versando un equo indennizzo al locatore.
- Vendita con riserva di proprietà:
se fallisce il compratore e il curatore subentra nel contratto, il venditore può chiedere una cauzione a meno che il curatore paghi subito il prezzo; se, invece, il curatore scioglie il contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa. Se fallisce il venditore, il contratto non si scioglie.
- Contratti ad esecuzione continuata o periodica:
nel caso in cui il curatore subentri nel contratto, lo stesso deve pagare l’intero prezzo anche con riferimento alle consegne già avvenute o ai sensi già erogati.
- Chiusura del fallimento - Effetti:
a seguito della chiusura della procedura fallimentare cessano automaticamente gli effetti sul patrimonio del fallimento e le incapacità personali del debitore e decadono gli organi preposti al fallimento.