Regimi dei Minimi

art. 1 comma 96, L. 244 del 24/12/2008 (finanziaria 2008)

Finanziaria 2008

IMPOSTE DIRETTE

dal periodo d’imposta 2007, ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a “prima casa” spetta una detrazione pari a:
€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
€ 150 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41
      Tale detrazione non sostituisce quella già prevista per i titolari di contratti “assistiti”.
Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di un immobile da destinare a “ prima casa “, per i primi 3 anni di locazione spetta una detrazione di € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.
Le detrazioni per canoni di locazione (a favore dei titolari di contratti di locazione abitativa in generale e di quelli “assistiti”, dei lavoratori che trasferiscono la residenza per lavoro e dei giovani locatari) non sono cumulabili tra loro (spetta al contribuente scegliere la detrazione più favorevole) e vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è utilizzato come “prima casa”. Se la detrazione supera l’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, D.P.R. 917/1986 è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione eccedente.

dal periodo d’imposta 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge spetta una detrazione pari a:
– € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500. la detrazione spettante non può essere inferiore a € 690;
– € 1.255, aumentata del prodotto tra € 470 e l’importo corrispondente al rapporto tra  15.000 (diminuto del reddito complessivo) e euro 7.500, se il reddito complessivo supera euro 7.500 ma non 15.000.
– € 1.255 se il reddito complessivo supera € 15.000 ma non  55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 55.000 (diminuito del reddito complessivo) ed € 40.000. La detrazione non va rapportata ad alcun periodo nell’anno.

dal periodo d’imposta 2007, l’Irpef non è dovuta se  alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari ( di terreni e fabbricati) di importo non superiore ad € 500

dal periodo d’imposta 2007,  in presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di € 1200 (da ripartire al 50% tra i genitori non separati). Se tale detrazione supera l’Irpef lorda, ridotta delle varie altre detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato copertura nell’imposta. Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

dal periodo d’imposta in corso all’ 1.1.2008, il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dall’esercizio di arti e professioni. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in S.n.c. e S.a.s sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per l’eccedenza nei successivi, ma non oltre il quinto

sono introdotte una serie di modifiche, alcune in vigore già dall’esercizio in corso al 31.12.2007 altre da quello successivo, in materia di reddito d’impresa. In particolare le modifiche riguardano, tra gli altri, gli artt.:
 61 e 96 (interessi passivi);
101 (minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite);
102 (ammortamento dei beni materiali);
108 (spese relative a più esercizi);
109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa);
122 (obblighi della società o ente controllante),
D.P.R. 917/1986. inoltre è stato introdotto l’art. 139-bis (recupero delle perdite compensate) e sono state abrogate le discipline del pro rata patrimoniale e del contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese; il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo e quello della determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo.
In particolare, con riferimento agli interessi passivi, è disposto che quelli inerenti all’esercizio dell’impresa siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra ammontare di ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e ammontare totale di ricavi e proventi. Relativamente ai soggetti Ires, è previsto che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati: l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Con riferimento alle spese di rappresentanza, è disposto che le stesse siano deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute solo se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito DM. Sale da € 25,82 ad € 50 il limite ad di sotto del quale gli omaggi sono interamente deducibili.
Tra le altre novità sono previste: la riduzione dell’ aliquota Ires dal 33% al 27,5%; l’aumento al 95% della misura delle plusvalenze esenti cd. Pex; relativamente all’ opzione per il consolidato nazionale, l’anticipo dal 20° al 16° giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’’imposta precedente della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio congiunto dell’opzione; per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), la non applicazione della riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo d’imposta e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione.

l’imprenditore individuale che, al 30.11.2007, utilizzi beni immobili strumentali può optare, entro il 30.4.2008, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il valore fiscalmente riconosciuto (per gli immobili la cui cessione è soggetta ad Iva, l’imposta sostitutiva è pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale con aliquota propria del bene). L’imposta sostituitiva va versata per il 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in coso all’1.1.2007 e per il 60% in due rate di pari importo entro il 16.12.2008 ed il 16.3.2009.

dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e da partecipazione in S.n.c. e S.a.s. residenti possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5%. L’ opzione può essere esercitata solo se i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. L’opzione non è ammessa se le imprese o le società partecipate sono in regime di contabilità semplificata.

l’eccedenza di costi dedotta ai sensi dell’art 109 D.P.R. 917/1986, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla presente legge, può essere tassata applicando un’imposta sostitutiva di Irpef, Ires ed Irap nella misura del 12% sulla parte dei maggiori valori fino al limite di € 5.000.000, del 14% sulla parte dei maggiori valori superiore a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 e del 16% sulla parte dei maggiori valori eccedente € 10.000.000. Tale imposta va versata in tre rate annuali (30%, 40% e 30%),  la seconda e la terza maggiorate degli interessi.

l’importo delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato, risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per il consolidato o del suo rinnovo, da riallineare in base agli artt. 128 e 141 D.P.R. 917/1986, può essere tassato applicando un’imposta sostitutiva dell’Ires nella misura del 6%.

in attuazione del Parere della Commissione Ue 28.6.2006, viene stabilita una ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sugli utili versati alle società estere degli Stati Ue e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, ed ivi residenti. La ritenuta si applica sugli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo d’imposta in coso al 4.7.2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.

viene ridefinita la disciplina dei cd. “paradisi fiscali” tramite l’abolizione delle black list e l’introduzione di nuove disposizioni in linea con gli orientamenti internazionali sulla fiscalità privilegiata. Salvo prova contraria, la residenza rimane italiana se i cittadini italiani si trasferiscono in Paesi diversi da quelli inseriti nella white list. In relazione a quest’ultima i criteri per individuare gli Stati da includervi sono fissati nel nuovo art.168-bis, D.P.R. 917/1986. in particolare, vale il solo criterio dell’adeguato scambio di informazioni per quanto concerne la presunzione di residenza dei trust, la deducibilità dei costi e l’applicazione delle ritenute in uscita. Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei dividendi, delle plusvalenze e delle società controllate e collegate estere, vale anche l’ulteriore criterio del livello di tassazione.
Vengono, inoltre, apportate delle modifiche per adeguare le norme in vigore in merito, tra l’altro al prelievo sugli interessi, ai redditi di capitale e ai dividendi, nonché ai proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, all’abolizione della black listi e all’introduzione del nuovo criterio della white list.
Le regole sulla white listi entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. che individua in concreto gli Stati rientranti nella white list stessa. Per i primi cinque anni, sono inclusi nella white list gli Stati e i territori che attualmente non sono compresi nella black list.

le disposizioni in merito alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili ed agricoli si applicano anche per la rivalutazione di tali partecipazioni e terreni posseduti all’1.1.2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate (massimo 3 rate annuali di pari importo) a decorrere dal 30.6.2008. Entro tale data devono anche effettuarsi la redazione e il giuramento della perizia di stima.

con riferimento alle erogazioni liberali alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’ impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti Iva.

ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo ( e relative pertinenze), per i quali pur ricorrendo i requisiti “prima casa” la loro sussistenza non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, si applica l’imposta sostitutiva del 2%. In caso di decadenza dei benefici “prima casa” per dichiarazione mendace o trasferimento di tale immobile prima del quinquennio, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente deve recuperare nei confronti del mutuatario, nel termine di decadenza di 3 anni, la differenza tra l’imposta sostitutiva del 2% e quella dello 0,25%, applicando la sanzione del 30% sulla stessa differenza.

sono prorogate anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

è stata prorogata al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate che spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti di spesa indicati dall’art. 1 co. 106 L. 23.12.2005 n. 266.

gli imprenditori agricoli possono (diventa una facoltà) optare per la determinazione del reddito a forfait applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% e, se producono energia elettrica da fonti ribovabili, possono optare per il regime ordinario.

sono sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un importo massimo di € 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Non concorrono a formare  reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in base a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale, nel limite massimo di € 3.615,20

è estesa anche al 2007 la norma che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido per un importo totale fino a € 632 annui per ogni figlio.

il limite massimo di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relativi a contratti di  mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale è aumentato da € 3.615,20 a € 4.000.

è estesa anche agli anni 2008,2009, e 2010 la norma in base alla quale i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente € 8.000.

per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione Irpef dall’imposta lorda del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’autoaggiornamento e la formazione. L’importo massimo di spesa detraibile è di € 500, e di conseguenza l’importo massimo della detrazione sarà di € 95.

è stata estesa la detrazione Irpef del 19% del canone di locazione per un importo non superiore a € 2.633, per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fini di lucro e cooperative.

per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il contribuente dovrà dichiarare annualmente di avervi diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce delle detrazioni.

ai fini dell’Irpef è riconosciuta una detrazione del 19% dall’imposta lorda per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a € 250. La detrazione spetta a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

l’ambito soggettivo ed oggettivo di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime fa ora riferimento all’attività derivante dall’utilizzo (non più necessariamente in traffico internazionale ) delle navi indicate nell’art 8-bis, D.P.R. 633/1972 e delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato. Sono previste novità riguardanti la modalità e la misura dell’ammortamento dei beni materiali da parte delle imprese armatoriali.

è prorogata per il 2008, 2009 e 2010 la disposizione che prevede la deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.

per l’anno finanziario 2008, una quota pari al 5% per mille dell’Irpef netta, diminuita del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, a scelta del contribuente:  1) al sostegno delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali, regionali e provinciali e delle associazioni riconosciute che operano senza scopo di lucro in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’art.10 co.1 lett. a), D.Lgs. 460/1997;    2) al finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;   3) al finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008, per gli enti e le società controllanti che si avvalgono della facoltà di presentare le dichiarazioni delle società controllate all’Ufficio del proprio domicilio fiscale e di effettuare i versamenti allo stesso Ufficio per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili, non si tiene conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali relativi al periodo d’imposta precedente degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta il controllante si sia avvalso della facoltà in questione. Dal 2008 non sarà, quindi, più possibile utilizzare le posizioni debitorie o creditorie generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo, per la liquidazione dell’Iva di gruppo.

le agenzie di viaggio e turismo possono applicare il regime ordinario dell’Iva limitatamente alle prestazioni alberghiere all’interno dell’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato.

viene estesa ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, l’aliquota Iva del 10% prevista per gli spettacoli di burattini.

a decorrere dal periodo d’imposta 2005, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime Iva ordinario.

è punito con la sanzione compresa fra il 100% e il 200% dell’imposta (con un minimo di € 258) il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolva l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

a decorrere dalle cessioni effettuare dall’1.3.2008, il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) si applica anche alle cessioni di fabbricati strumentali o loro porzioni effettuate soggetti passivi che esercitano attività che danno un diritto alla detrazione non superiore al 25% o alle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione.

sulle prestazioni dei gestori di telefoni pubblici, sulle vendite di mezzi tecnici (compresa la fornitura di codici di accesso ) per fuire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile, e di telematica, l’ Iva è dovuta sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente oppure, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico. E’ stata in tal modo modificata la base imponibile sui servizi di telecomunicazione e di telematica.
      Per tutte le vendite deve essere rilasciato un documento con l’indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo dell’imposta.
Il cedente che non indica la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta è punito con sanzione amministrativa pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Anche l’acquirente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato in base ad un documento privo delle indicazioni o con indicazioni non veritiere, è punito con sanzione amministrativa del 20% del corrispettivo dell’acquisto non documentato se non provvede, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare un documento con i dati relativi all’operazione irregolare.

a decorrere dall’1.2.2008 il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

dalla data di entrata in vigore dell’apposito D.M., l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici devono essere effettuate solo in forma elettronica.

per ottenere il rimborso Iva occorre presentare apposita istanza in via telematica all’Ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti in possesso dei requisiti necessari per la richiesta di rimborsi Iva d’imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento presentando all’ufficio competente in via telematica l’apposita istanza. Le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale tali disposizioni si intendono obbligatorie saranno definiti con apposito decreto dell’Economia e delle Finanze.

è esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi soggette ad Iva l’uso familiare o personale, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, dei veicoli stradali a motore acquistati (anche in leasing o a noleggio) impiegando la percentuale di detraibilità limitata al 40%, e dei telefoni cellulari, se è stata detratta una quota dell’imposta per l’acquisto non superiore alla misura in cui i beni sono utilizzati per fini privati. Relativamente ai veicoli a motore, le nuove disposizioni si applicano dal 28.6.2007.  Dall’1.7.2008 sono esenti da Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o dei soci da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione non è stata superiore al 10%, se i corrispettivi dovuti dai consorziati non superano i costi imputabili alle prestazioni stesse. Sono fissate nuove modalità per determinare il valore normale e la base imponibile per passaggi tra società collegate e per l’uso di auto da parte dei dipendenti. Sono introdotte nuove norme in merito alla detraibilità dell’imposta: per l’acquisto o l’importazione di aerei, navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei beni elencati nella tabella B, D.P.R. 633/1972 (ex beni di lusso), l’Iva è detraibile solo se tali beni formano oggetto dell’attività d’impresa. Per i veicoli stradali a motore ad uso promiscuo, dal 28.6.2007 l’imposta è detraibile al 40%.  Dall’1.7.2008 è eliminata l’esenzione Iva sulle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono per la maggior parte operazioni esenti.

sono istituiti i gruppi di acquisto solidale, ovvero quei soggetti associativi senza scopo di lucro che svolgono l’attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza ricarichi, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale. Le attività svolte non sono commerciali ai fini Iva.

la sanzione della sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività viene applicata nel caso in cui siano contestate, nel corso di un quinquennio, 4 (non più 3) distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale compiute in giorni diversi (e non più anche nello stesso giorno).

si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori relative all’anno 2006 effettuate entro il 15 novembre 2007.

gli apparecchi misuratori fiscali immessi sul mercato dall’1.1.2009 (e non più dall’1.1.2008) devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi in base a quanto disposto dagli articoli interessati.

dall’1.1.2009 l’Irap, assumendo natura di tributo proprio della Regione, sarà istituita con legge regionale, rimanendo comunque un’imposta indeducibile dalle imposte statali. In particolare, le Regioni possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, ma non le basi imponibili; possono inoltre introdurre particolari agevolazioni. Con accordo concluso ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 28171997 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale contenente la disciplina di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Irap istituita con legge regionale.

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari), al fine di separare la disciplina applicativa dell’Irap da quella delle imposte sul reddito, sono sostituiti gli artt. 5,6,7, e 8, D. Lgs. 446/1997 ed è inserito l’art. 5-bis in merito alle regole di calcolo della base imponibile ai fini Irap per imprese individuali, professionisti, società di capitali e di persone, enti commerciali, banche e imprese assicurative. Sono, inoltre, ridotti gli importi delle deduzioni previste dall’art.11, D.Lgs. 446/1997, in particolare:
– le deduzioni relative ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato passano, rispettivamente da € 5.000 ad € 4.600 e da € 10.000 ad € 9.200.
–le deduzioni ordinarie passano, in relazione all’importo della base imponibile, da € 8.000 ad € 7.350, da € 6.000 ad € 5.500, da € 4.000 ad € 3.700, da € 2.000 ad € 1.850. Per società di persone, ditte individuali, professionisti, società ed associazioni professionali l’importo di tali deduzioni è aumentato, rispettivamente, di € 2.150, € 1.625, € 1.050, e € 525.
– La deduzione per ogni lavoratore dipendente passa da € 2.000 ad € 1.850.
L’aliquota Irap viene ridotta dal 4,25% al 3,9%.

dal periodo d’imposta successivo a quello in coso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari) la dichiarazione annuale Irap non può più essere presentata in forma unificata ma deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio del contribuente.

Agricoltura – Proroga dell’aliquota agevolata:

con riferimento al settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, è stata estesa anche al periodo d’imposta 2007 l’aliquota Irap dell’1,9%; per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2007 (2008 per gli esercizi solari) l’aliquota Irap è fissata nella misura del 3,75%.

le aliquote Irap in vigore all’1.1.2008, se risultano variate ad opera delle Regioni, devono essere riparametrate utilizzando un coefficiente pari a 0,9176.

alle cooperative e loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale si applica l’aliquota Irap prevista per le imprese agricole, le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (si veda sopra).

non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap gli aiuti comunitari erogati per al ristrutturazione delle imprese a seguito della riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero.

con riferimento agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate poste in essere dall’1.1.2008, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data, l’imposta di registro è applicabile nella misura dell’1% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ( e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento ) compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto.  Dall’1.1.2008 le trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati sono soggetti all’imposta ipotecaria del 3%.

è estesa anche al coniuge del de cuius o del donante l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, di aziende o rami delle stesse, di quote sociali e di azioni.

il pagamento o il deposito dei diritti doganali possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o postale.

sono esentati dal pagamento del canone Rai, esclusivamente per l’apparecchio ubicato nel luogo di residenza, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516, 46 per tredici mensilità senza conviventi. In caso di abuso, è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 2000 per ogni annualità evasa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora.

l’esenzione da accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra si applica fino al 31.12.2008.

è estesa anche ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa per la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di telefoni.

le domande o denuce presentate all’Ufficio del Registro delle imprese ed inviate telematicamente o contenute su supporto informatico, se presentate da ditte individuali, sono soggette all’imposta di bollo di € 17,50 (non più di € 42).

è stata aumentata dell’1,33 per mille la detrazione per le abitazioni principali ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 ( es. castelli, ville e case di lusso). Tale detrazione si va ad aggiungere all’importo minimo di detrazione di € 103,29, non può superare € 200 e deve essere rapportata ai mesi dell’anno durante i quali si è protratta la destinazione dell’abitazione principale.

dall’anno d’imposta 2009, i Comuni potranno deliberare un’aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L’agevolazione ha durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 per tutte le altre fonti rinnovabili. I benifici Ici per l’abitazione principale e le relative detrazioni sono estesi ai soggetti che, in conseguenza di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale.

sono stati previsti dei rimborsi ai Comuni a carico dello Stato per compensare il minor gettito dovuto alla nuova detrazione Ici..

rimane invariato anche per l’anno 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tarsu) adottato in ciascun Comune.

se i regolamenti di Province e Comuni deliberano di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei loro tributi ed entrate, tali attività sono affidate ai soggetti iscritti nell’’apposito Albo presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, agli operatori degli Stati Ue che esercitano tali attività, alle società a capitale totalmente pubblico o alle società iscritte nell’apposito Albo.

sono state confermate per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali. Rimane invariata la base di calcolo, relativa al triennio 2003/2005.

i contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali, devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate da un apposito D.M. L’ente locale dovrà attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento finanziario che intende utilizzare.

è stata prorogata fino al 31.12.2010 (quindi per altri 3 anni: 2008, 2009, 20109 la detrazione Irperf del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di € 48.000 per ogni unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo. Il beneficio, che era stato previsto dalla finanziaria 2002 vale anche per i soggetti privati che divengano proprietari entro il 30.6.2011 di immobili ceduti dall’imprese che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31.12.2010.  Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

le disposizioni nella finanziaria 2007 riguardanti la detrazione dall’imposta lorda del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti sono prorogate alle spese sostenute entro il 31.12.2010.  La detrazione può essere ripartita su un numero di anni che va da 3 a 10 a scelta irrevocabile del contribuente. Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non serve la certificazione energetica dell’edificio né “l’attestato di qualificazione energetica”.
Inoltre sono state prorogate al 31.12.2010  le agevolazioni relative alle spese documentate per l’acquisto:
– di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ per quali spetta una detrazione del 20% fino ad un massimo di € 200 per ciascun apparecchio, in un’unica rata;
– di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra  5 e 90 kW), nonché per la sostituzione delgi stessi, per i quali spetta una detrazione del 20% per un importo massimo di € 1.500, in un’unica rata;
– di variatori di velocità  (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW per i quali spetta una detrazione del 20% per un importo massimo di € 1.500, in un’unica rata.

con riferimento al periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’imposta 2009, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10%, elevata al 40% (non più al 15%) se gli investimenti coinvolgono Università ed enti pubblici di ricerca, dei costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. L’efficacia del credito d’imposta non è più subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non più di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% dei costi per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di determinati beni ( beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi) o per l’ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Lo sconto è concesso per le operazioni di aggregazione tra professionisti che avvengono tra l’1.1.2008 e il 31.12.2010. I costi che ne beneficiano sono quelli sostenuti dalla data dell’operazione di aggregazione e nei successivi 12 mesi. Per poter beneficiare del credito d’imposta, tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione devono esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 9.7.1997 n. 241 e successive modificazioni.
Il legislatore ha inserito una particolare misura per le aggregazioni tra medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Si dispone infatti che, nel caso dei medici convenzionati con il SSN, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all’oerazione di aggregazione possano essere elevati con decreto del Ministero della Salute.

per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta previste sono estese, per il 2008 e nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

è prorogato al 31.12.2008 il termine del 31.12.2007 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80% del costo sostenuto, fino ad un importo massimo di € 3.000 per ciascun beneficiario.

agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è determinato nella misura dell’80% del costo sostenuto per i beni sopra citati e fino ad un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d’imposta.

 è attribuito un credito d’imposta, per il periodo 2008-2013 (non più 2007-2013), alle imprese che effettuano nuovi investimenti aventi per oggetto l’acquisizione, anche mediante leasing, di beni strumentali ( macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi ) da destinare a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia,  Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

ai soggetti passivi Ires e ai soggetti titolari di reddito d’impresa ai fini Irpef non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo è riconosciuto, per gli anni dal 2008 al 2010, un credito d’imposta nella misura del 40%, fino ad un importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Le imprese destinatarie del bonus sono tenute ad utilizzare l’80% delle risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani.

sono previsti contributi per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31.12.2008.

per il 2008, 2009 e 2010 è attribuito un credito d’imposta di € 333, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese (e di € 416 per ciascuna lavoratrice svantaggiata), ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra l’1.1.2008 e il 31.12.2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste nel Trattato che istituisce la Comunità europea. Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1.1.2007 ed il 31.12.2007. Il bonus è concesso esclusivamente in presenza di determinate condizioni previste da co. 543, mentre le ipotesi di decadenza dal beneficio sono elencate dal co. 545. L’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, che iniziano, nel periodo compreso tra l’1.1.2008 e il 31.12.2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individiuate secondo le modalità di cui al co. 342, possono fruire di determinate agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Ici, e sono esonerate dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta (con alcune eccezioni cui al co.54) da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di € 250.000. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.

a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, i revisori tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap che nella relazione di revisione hanno omesso – pur ricorrendone i presupposti – di esprimere i giudizi di merito sul bilancio sono puniti con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale per l’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, nel caso in cui dall’omissione derivi l’infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’Irap. Un’ulteriore sanzione di importo compreso tra € 258 e e 2.065 si applica in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’irap.

dall’1.1.2008, le somme spettanti al contribuente a titolo di capitale ed interessi per credtiti riferiti all’Irpef e all’ Ires producono interessi giornalieri, decorsi dieci anni dall’istanza di rimborso. La quantificazione delle somme cui applicare gli interessi va effettuata all’inizio di ogni anno.
Le somme dovute dal contribuente a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali possono essere rateizzate. Se esse superano € 50.000, il contribuente deve prestare idonea garanzia tramite polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o rilasciata da un Confidi. Se esse non superano € 2.000, la dilazione è ammessa, su richiesta, in caso di temporanea difficoltà. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo.
A partire dai ruoli consegnati all’Agente della riscossione dall’1.4.2008, è ridotto da 11 a 5 mesi dalla consegna il termine per notificare la cartella di pagamento da parte degli Agenti della riscossione stessi. Trascorso questo termine, si perde il diritto al discarico delle quote.

le somme versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dall’1.1.2008 al 31.12.2008, mediante Mod. F24, nel limite di spesa di € 75 milioni.

dall’1.1.2008, le imposte o le addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di importo non superiore a € 12, otre che non rimborsabili, non potranno essere portate in compensazione.

ai fini dell’accertamento, ricade sull’Agenzia delle Entrate l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica approvati con D.M. 20.3.2007. I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono comunque soggetti ad accertamenti automatici.
     Disposizioni varie – Conferimenti, fusioni, scissioni:

dall’inizio del 2008 la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o in quella successiva, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo che costituiscono immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.
Le aliquote variano in funzione del valore da affrancare:
– 12% sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di € 5 milioni;
– 14% per la parte compresa tra 5 e 10 milioni di euro
– 16% sulla parte eccedente i 10 milioni di euro
 L’opzione è ammessa per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ma l’imposta sostitutiva prevista per le operazioni societarie può essere richiesta anche per riallineare i valori fiscali a quelli di bilancio per operazioni effettuate entro il 31.12.2007
Si potrà optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva (12% fino a 5 milioni, 14% per la parte compresa tra 5 e 10 milioni, 16% sulla parte eccedente) anche sui disavanzi generati da operazioni di fusione e scissione.
In tutti i casi l’imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali: la prima pari al 30%, la seconda pari al 40% e la terza al 30%. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

dall’inizio del 2008 la dichiarazione delle società e degli enti soggetti ad Ires sottoposti a controllo contabile ai sensi del codice civile va sottoscritta anche dai revisori.

dall’inizio del 2008 viene istituito un regime supersemplificato per i contribuenti minimi.
Le nuove disposizioni sono riservate alle persone fisiche residenti esercenti attività d’impresa o arti o professioni che nell’anno solare precedente hanno avuto un volume di ricavi/compensi non superiore a € 30.000, non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, e contemporaneamente, non hanno effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali superiori a € 15.000. Caratteristiche principali del regime:
– esonero dagli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e Iva
– esclusione da Irap e studi di settore
– applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa.
Ai fini Iva i contribuenti minimi:
– non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa
– non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (anche intracomunitari e sulle importazioni)
–per le operazioni in cui sono debitori d’imposta (acquisti intra Ue, reverse charge) devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Sono esclusi dal regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva, i non residenti e coloro i quali svolgono in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni degli stessi, terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Sono esclusi anche gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società o associazioni. E’ possibile optare comunque per il regime ordinario.

a partire dalle retribuzioni erogate con riferimento al mese di gennaio 2009, i sostituti d’imposta tenuti a rilasciare il Cud comunicano con una dichiarazione mensile i dati retributivi e le informazioni necessarie per calcolare le ritenute fiscali, i relativi conguagli e i contributi, per implementare le posizioni assicurative individuali e per erogare le prestazioni. La dichiarazione va presentata in via telematica ( direttamente o per mezzo dei soggetti incaricati) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

nelle società di comodo il coefficiente dei ricavi con  riferimento agli immobili situati in comuni aventi una popolazione inferiore a 1.000 abitanti è fissato nella misura dell’1%; non sono soggette alla disciplina delle società di comodo le società con un numero di soci non inferiore a 50, le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti non inferiore a 10, le società in fallimento, liquidazione giudiziaria, coatta amministrativa o concordato preventivo, le società con un valore della produzione superiore al totale dell’attivo patrimoniale, le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale, le società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; ai fini del calcolo del reddito presunto il coefficiente da applicare sul valore dei beni immobili è pari al 4% con riferimento agli immobili della categoria A/10 e allo 0,9% con riferimento agli immobili situati in Comuni con meno di 1000 abitanti; con apposito provvedimento verranno individuate particolari situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo senza necessità di presentare istanza di interpello.

lo scioglimento o la trasformazione in società semplice può essere effettuato dalle società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007  e da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d’imposta, entro il 5° mese successivo alla chiusura dello stesso periodo d’imposta. Le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap sono fissate nella misura del 10% (da applicare sul reddito del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e sulla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, e su riserve e fondi in sospensione) e del 5% (da applicare sui saldi attivi di rivalutazione).

le banche di garanzia collettiva dei fidi e i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad un’apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti al 30.06.07. I Confidi, a determinate condizioni, possono svolgere attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico.

esso deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta in via telematica entro il 31 luglio (e non più entro il 31 marzo).

le persone fisiche, le società di persone e le associazioni equiparate devono presentare la dichiarazione dei redditi e Irap solo in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. L’obbligo di invio telematico non grava su quei contribuenti che non possono utilizzare il Modello 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi mediante spedizione effettuata dall’estero, entro lo stesso termine del 31 luglio, con raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti la data certa, ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono destinare l’ 8 per mille dell’Irpef presentando un apposito modello (ancora da approvare) o mediante il Cud.

dall’inizio del 2008 è necessario indicare il codice fiscale anche per i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare

è stato chiarito che i soggetti interessati dalla normativa Siiq sono S.p.a. residenti in Italia ai fini fiscali. Il regime speciale per queste società si può applicare non solo alle Siiq delle quali i titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, ma anche in un altro Stato Ue. Deve essere rispettato al momento dell’esercizio dell’opzione il requisito della partecipazione (almeno il 35%) di soci che non possiedano più di una certa soglia di rilevanza (passa dall’1 al 2%) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.06.2007 l’opzione per il regime speciale dovrà essere esercitata entro il 30.04.2008. le ritenute di acconto non saranno più operate dalle Siiq, ma dai soggetti residenti presso i quali sono stati depositati i titoli di partecipazione.

gli enti non commerciali che hanno almeno una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali (regioni Molise, Sicilia e Puglia), destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titoli di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione per gli anni dal 2002 al 2006. Il perfezionamento avviene versando la somma dovuta a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30%, in due rate di eguale ammontare. La prima deve essere versata entro il 20.01.2008 e la seconda entro il 30.09.2008, a pena di decadenza dal beneficio.

viene istituito un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della “prima casa”. Per tali mutui può essere chiesta la sospensione dal pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. La sospensione non può essere chiesta se è iniziata la procedura esecutiva. Il mutuatario che intenda avvalersi della sospensione può richiedere al Fondo il pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli oneri notarili connessi alla sospensione del pagamento.

l’Inps è autorizzato a definire in via stragiudiziale i contenziosi sugli sgravi contributivi nel settore agricolo. A tale fine, i soggetti opponenti devono versare il 100% dei contributi oggetto del contenzioso, senza il pagamento di eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con gli interessi legali (3% dall’inizio 2008).
 
     
 
 
 

Collegato alla Finanziaria 2008 - Interventi urgenti in materia economico-finanziaria

È stato pubblicato il decreto legge, in vigore dal 3.10.2007, contenente misure urgenti in materi economico-finanziaria e finalizzate allo sviluppo e all’equità sociale.

Alcune delle disposizioni più rilevanti sono illustrate di seguito.

 ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef , l’aliquota deliberata dal Comune e l’eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31.12 precedente l’anno di riferimento (nuovo art. 1, co. 4 D.Lgs. 360/1998) .