Scontrini farmacia - Nuove regole 2010

L’Agenzia delle entrate ha precisato quali sono le diciture che possono essere presenti sullo scontrino della farmacia per renderlo detraibile al momento della dichiarazione dei redditi

Le novità imposte dal Garante
Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore la modifica degli scontrini della farmacia, richiesta lo scorso anno dal Garante della Privacy. Lo scontrino della farmacia non indicherà più il nome del farmaco acquistato, ma soltanto il codice di immissione al commercio (AIC), così da rispettare la privacy del paziente, che in sede di dichiarazione dei redditi non sarà più obbligato a render note le malattie di cui soffre a chi gli presta assistenza fiscale.

Le nuove diciture ammesse
L’Agenzia delle entrate ha deciso di allargare le maglie che vincolavano gli scontrini detraibili con la dichiarazione dei redditi. Infatti, d’ora in poi lo scontrino della farmacia potrà essere detratto tra le spese mediche se indica una delle seguenti diciture: “farmaco”, “medicinale”, “med.”, “f.co”, “otc” e “sop” (sigle che indicano i medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica), “omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”.
Rimangono escluse dalla detrazione i prodotti definiti come “integratori” o “fitoterapici” (spesso erroneamente definiti fitofarmaci).
Non è ammessa alcuna altra dicitura o documentazione allegata allo scontrino ai fini della detraibilità della spesa.

Ricette addio
Dopo tre anni l’Agenzia delle entrate ha finalmente deciso di eliminare l’obbligo di allegare una fotocopia della ricetta
“rossa” allo scontrino che riporta la dicitura “ticket”. Come avevamo più volte rilevato, la dicitura “ticket” su uno scontrino farmaceutico indica esclusivamente l’acquisto di un medicinale, di conseguenza pretendere la fotocopia della prescrizione medica significa obbligare il contribuente a sostenere un costo che spesso supera quanto poi recuperato al momento della dichiarazione dei redditi. Stiamo parlando di centesimi purtroppo, ma dobbiamo ricordarci che spesso e volentieri chi acquista farmaci in regime di esenzione è già costretto a sostenere molte spese mediche durante l’anno perché affetto da patologie croniche.

Società di persone e studi professionali - Utilizzo ritenute per compensazione debiti

La circolare fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare, da parte di società di persone, studi professionali e soggetti assimilati ex art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (CFF 2 5105), le ritenute subite per compensare debiti propri.
In particolare i soci o gli associati possono espressamente acconsentire che le ritenute che residuano, dopo lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall’associazione professionale, così che il credito ad esse relativo possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi.
Per l’eventuale utilizzo in compensazione di tale credito si richiede il preventivo assenso dei soci o degli associati che deve essere manifestato, anche in via generalizzata, in apposito atto con data certa o nell’atto costitutivo. Tale assenso può essere riferito al credito derivante  dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta, con necessità di rinnovo annuale dell’atto, oppure a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a che non intervenga una revoca espressa. Per l’operatività della compensazione è necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.
Inoltre, una volta che le ritenute residue siano state avocate dalla persona giuridica ed il relativo credito sia stato da questa utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non possono più essere trasferiti ai soci e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o dall’associazione.

Sconti Irpef/ Deduzioni dal reddito complessivo

DEDUZIONI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi pagati ai consorzi obbligatori

Importo della spesa

    * NO

Spese mediche generiche e di assistenza specifica per portatori di handicap

Importo della spesa

* (1)

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Importo della spesa, esclusa la parte destinata al mantenimento dei figli

*

Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione e assegni alimentari

Importo della spesa, risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria

*

Somme restituite all’ente erogatore che negli anni precedenti hanno concorso a formare reddito

Importo della spesa

*

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori volontari

Importo della spesa

*

Contributi a forme pensionistiche complementari italiane ed europee

5164,57 euro

*

Contributi ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

3615,20 euro

*

Somme ai dipendenti impegnati presso gli uffici elettorali

Importo della spesa

*

Contributi alle organizzazione non governative (Ong)

2% del reddito complessivo

*

Perdita dell’avviamento per cessazione di locazione immobili non abitativi

Importo della spesa

*

Contributi ed erogazioni liberali per la Chiesa cattolica e altre istituzioni religiose

1032,91 euro

*

Spese per adozione internazionale

50% delle spese sostenute

*

Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio

Importo della spesa

 

*

Erogazioni liberali a favore di università, enti ricerca, enti parco

Importo della spesa

 

*

Contributi previdenziali obbligatori versati per colf e badanti

1549,37 euro

*

Liberalità per Onlus, enti di promozione sociale, fondazioni e associazione per tutela del patrimonio artistico e per la ricerca scientifica

Nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70000 euro annui

*

Il 50% delle imposte sul reddito dobute per gli anni anteriori al 1974 iscritte nei ruoli, con riscossione iniziata nel 2008

Importo della spesa

*

Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che sono state tassate

Importo della spesa

*

Abitazione principale

Importo pari al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (fino al 100% della rendita rivalutata)

*

Impresa familiare - Dichiarazione congiunta - Esposizione del reddito del coniuge

Nel caso di due coniugi, entrambe prestanti la propria attività lavorativa  nell’impresa familiare, ai fini della dichiarazione congiunta il dichiarante deve sommare al proprio reddito quello del coniuge (derivante dal lavoro nell’impresa familiare stessa).

Se, infatti, è vero che – ai sensi dell’art. 62 (ora 60), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – non sono ammessi in deduzione i redditi del percipiente, va comunque tenuto presente che, nel caso prospettato, il percipiente si identifica con il coniuge e il reddito in questione non rimane escluso da tassazione.

Per tale motivo, tale reddito deve essere esposto dal dichiarante in aggiunta al proprio, ovvero sommato a questo.

 Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 1.10 – 4.11.2009, n. 23396/09

Incentivi economici a studenti meritevoli non assoggettabilità ad irpef

L’Agenzia delle Entrate conferma quanto affermato con il Comunicato 28.10.2009 (<<La Settimana fiscale>> n° 42/2009, pag. 12) in merito al trattamento fiscale degli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i  18 anni di cui al D.Lgs. 29.12.2007, n. 262.

In particolare, tali incentivi non costituiscono borse di studio tassabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in quanto proseguono genericamente – ovvero senza individuare in modo preciso l’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare – lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.

Al contrario, le borse di studio hanno come fine quello di sostenere gli studenti in un’attività di studio o di formazione.

Per questo motivo, le elargizioni economiche inn questione non appaiono riconducibili né all’art. 50, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 né ad alcuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 dello stesso D.P.R. e non assumono. Perciò, alcuna rilevanza né ai fini della tassazione né a quelli degli adempimenti dei sostituti d’imposta.

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