Regime dei minimi e reddito agrario

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 7 marzo 2011 n. 27, ha chiarito che la causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi data dalla contestuale partecipazione in società di persone o associazioni (articolo 5 del Tuir) o a società a responsabilità limitata (articolo 116 del Tuir) non opera nei casi in cui al socio contribuente minimo sia attribuito un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime agevolato, come nel caso di partecipazione ad una società semplice agricola che produce redditi di natura fondiaria.

Il chiarimento nasce da un’istanza di interpello di un contribunete il quale il quale trovandosi nella condizione di svolgere attività di lavoro dipendente e socio al 50% con la moglie in una società semplice che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività
agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed attività connesse, compresa la cessione di energia fotovoltaica, dove tale società opera nei limiti dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per cui i soci sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa, e avendo deciso, essendo iscritto nel registro dei revisori contabili, di avviare un’attività di consulenza gestionale ed amministrativa, chiede di sapere se sia consentito avvalersi del regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).

Il dubbio nasce dalla circostanza che l’art. 1, comma 99, lettera d), della predetta legge esclude da tale regime gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Per il caso di specie va considerato che la società semplice, di cui l’istante è socio al 50%, svolge anche attività agricole connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 423, della Legge Finanziaria per il 2006 e successive modificazioni, ha previsto che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Tuttavia, è evidente che, ai fini fiscali, affinché tali attività “connesse” siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario il verificarsi dei requisiti della prevalenza o della connessione, a seconda che la produzione di energia derivi rispettivamente da fonti rinnovabili agroforestali o da fonte fotovoltaica. Sul punto si rinvia a quanto precisato con la circolare del 6
luglio 2009, n. 32/E.

Ne consegue che, soltanto ove le suddette condizioni risultino rispettate, la partecipazione dell’istante nella società semplice in argomento, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

Nuove compensazioni delle imposte erariali

Le regole operative da marzo 2011

IL LIMITE
Divieto alla compensazione dei crediti fino a concordanza dell’
importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro 
                                                         
LE IMPOSTE ERARILI
 Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti
 iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le                           
addizionali sui tributi diretti
 
PAGAMENTI PARZIALI PER I DEBITI A RUOLO ANCHE NON SCADUTI                               
E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte
 
DEBITI SCADUTI
Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo
definitivo, ex articolo 14, Dpr 602/1973, per imposte erariali e relativi
 accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, e per i quali è
scaduto il termine per il pagamento

CARTELLE DI  PAGAMENTO NON DEFINITIVE 
Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti
a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamenti dell’ Ufficio non
ancora definitivi ( articolo 15, Dpr 602/1973 )

VECCHIE COMPENSAZIONI LIBERE DA VINCOLI
I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna”
sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio
le compensazioni «Iva da Iva», «Irpef da Irpef» e «Ires da Ires» 

SANZIONI DEL 50%   PER CHI “DRIBLA”  IL DEBITO                    
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo
scaduti, esegue compensazioni nel modello F24, si applica la
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato        

LA LITE BLOCCA LA SANZIONE DEL 5O%
E’ esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una
contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la
sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato                                            

Fonte Il Sole 24 ore

Scontrini farmacia – Nuove regole 2010

L’Agenzia delle entrate ha precisato quali sono le diciture che possono essere presenti sullo scontrino della farmacia per renderlo detraibile al momento della dichiarazione dei redditi

Le novità imposte dal Garante
Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore la modifica degli scontrini della farmacia, richiesta lo scorso anno dal Garante della Privacy. Lo scontrino della farmacia non indicherà più il nome del farmaco acquistato, ma soltanto il codice di immissione al commercio (AIC), così da rispettare la privacy del paziente, che in sede di dichiarazione dei redditi non sarà più obbligato a render note le malattie di cui soffre a chi gli presta assistenza fiscale.

Le nuove diciture ammesse
L’Agenzia delle entrate ha deciso di allargare le maglie che vincolavano gli scontrini detraibili con la dichiarazione dei redditi. Infatti, d’ora in poi lo scontrino della farmacia potrà essere detratto tra le spese mediche se indica una delle seguenti diciture: “farmaco”, “medicinale”, “med.”, “f.co”, “otc” e “sop” (sigle che indicano i medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica), “omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”.
Rimangono escluse dalla detrazione i prodotti definiti come “integratori” o “fitoterapici” (spesso erroneamente definiti fitofarmaci).
Non è ammessa alcuna altra dicitura o documentazione allegata allo scontrino ai fini della detraibilità della spesa.

Ricette addio
Dopo tre anni l’Agenzia delle entrate ha finalmente deciso di eliminare l’obbligo di allegare una fotocopia della ricetta
“rossa” allo scontrino che riporta la dicitura “ticket”. Come avevamo più volte rilevato, la dicitura “ticket” su uno scontrino farmaceutico indica esclusivamente l’acquisto di un medicinale, di conseguenza pretendere la fotocopia della prescrizione medica significa obbligare il contribuente a sostenere un costo che spesso supera quanto poi recuperato al momento della dichiarazione dei redditi. Stiamo parlando di centesimi purtroppo, ma dobbiamo ricordarci che spesso e volentieri chi acquista farmaci in regime di esenzione è già costretto a sostenere molte spese mediche durante l’anno perché affetto da patologie croniche.

Tassazione sulla vendita di un immobile

Il privato che vende un bene immobile, nella maggior parte dei casi non paga alcuna tassa, anche se di solito ottiene un guadagno grazie all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita. Questo guadagno, chiamato plusvalenza, è infatti tassato solo in alcuni casi previsti espressamente dalla legge (artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi). In particolare, la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo in casi eccezionali, mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili.
Al di fuori delle ipotesi eccezionali in cui viene tassata la plusvalenza, dunque, il venditore non ha nessun motivo di dichiarare un prezzo inferiore a quello realmente incassato, dato che non paga alcuna tassa, anzi ha interesse a far risultare l’intero prezzo, per evitare di risultare destinatario di un pagamento “in nero” difficilmente giustificabile agli occhi del fisco, in caso di controlli, sopratutto quando egli esercita un’attività d’impresa, professionale o comunque autonoma. Anche l’acquirente, d’altronde, non ha più motivo di occultare parte del prezzo pagato, dato che dal primo gennaio 2006 nelle compravendite di abitazioni tra i privati le imposte si applicano solo sul valore catastale, indipendentemente dal prezzo pagato, quindi non è più necessario ricorrere a una simulazione illecita per godere dei vantaggi della cosiddetta “valutazione automatica” dell’immobile.
Vediamo quali sono le singole ipotesi in cui è tassata la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili.

Vendita di fabbricati entro cinque anni dall’acquisto (o dalla costruzione)

La cessione di fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni, uffici, negozi, capannoni artigianali o industriali) produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni, perché la rivendita entro breve termine dall’acquisto è considerata speculativa.
In questo caso, la plusvalenza non viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione. Per la donazione il decreto Bersani ha introdotto una regola particolare. E’ tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.
Sono escluse dalla tassazione anche le abitazioni in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita. Anche in questo caso, infatti, la legge esclude la presenza di un intento speculativo. Si tratta, in pratica, delle abitazioni utilizzate come prima casa, ma la definizione è diversa da quella che riguarda l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa. La legge richiede che il proprietario vi abbia avuto la propria residenza o quella di un suo familiare, cosa che nell’acquisto di prima casa può anche non succedere, quindi non tutte le abitazioni acquistate come prima casa possono considerarsi esenti dall’imposta sulla plusvalenza.
La legge, inoltre, non richiede che l’abitazione sia stata acquistata come prima casa, quindi la tassazione della plusvalenza può essere esclusa anche per una casa acquistata senza agevolazioni, se poi il proprietario vi ha portato la propria residenza  o quella di un suo familiare. Di solito, comunque, chi acquista la prima casa lo fa per andare ad abitarci, quindi si può dire che normalmente la vendita della prima casa è esente dall’imposta sulla plusvalenza, anche se avviene entro i cinque anni dall’acquisto.
Riepilogando, possiamo dire che la plusvalenza è tassata solo se il fabbricato venduto:
è stato acquistato (o costruito) da meno di cinque anni;
non è pervenuto per successione;
non è l’abitazione in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita.
In questo caso la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato (imposte pagate sull’acquisto, spese notarili per l’atto di acquisto). Questi costi devono risultare dalla fattura del notaio e, se l’acquisto era soggetto a Iva, dalla fattura dell’impresa che aveva venduto l’immobile.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%, quindi è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.

Vendita di terreni agricoli (o non edificabili) entro cinque anni dall’acquisto

Anche la cessione di terreni agricoli produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni. Anche in questo caso la plusvalenza non viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione. Per la donazione il decreto Bersani ha introdotto una regola particolare. E’ tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione, entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e  il prezzo d’acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato (imposte pagate sull’acquisto, spese notarili per l’atto di acquisto). Questi oneri accessori devono risultare dalla fattura del notaio. In caso di rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%, ammessa anche per i terreni non edificabili, la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di perizia. In questo caso tra i costi inerenti rientra anche la spesa sostenuta per la redazione della stessa.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%
, quindi se c’è una plusvalenza è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.

Vendita di terreni edificabili

La vendita di terreni edificabili, se da luogo a una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo cinque anni dall’acquisto e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Non sono previste eccezioni.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto.
Il costo fiscalmente riconosciuto del terreno edificabile corrisponde:
in caso di acquisto a titolo oneroso, al prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice Istat;
in caso di acquisto a titolo gratuito, al valore dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato dal fisco), aumentato di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice Istat;
in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% nei termini previsti dalla legge, al valore di perizia, aumentato della spesa sostenuta per la redazione della stessa.
L’agenzia delle entrate (circolare 6 novembre 2002 n.81) ha chiarito che anche in caso di acquisto a titolo gratuito tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 (cioè nel periodo in cui era stata abrogata l’imposta sulle successioni e donazioni) il costo fiscalmente riconosciuto rimane quello dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione (o successivamente accertato dal fisco) al fine delle imposte ipotecarie e catastali.
Tra i costi inerenti al bene rientrano le imposte pagate sull’acquisto, le spese notarili per l’atto di acquisto (risultanti dalla fattura del notaio), e gli eventuali oneri di urbanizzazione sostenuti.
Il valore di acquisto dei terreni edificabili, aumentato di ogni altro costo inerente al bene, può essere        
rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in modo di annullare gli effetti dell’inflazione,  per evitare che venga tassato un guadagno solo teorico e non reale. La rivalutazione Istat si applica anche quando il terreno è pervenuto all’attuale venditore per successione o donazione, come ha riconosciuto l’Agenzia  delle entrate (circolare 6 novembre 2002 n. 81) in seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.328/2002). Oggi pertanto il valore di acquisto dei terreni edificabili può essere rivalutato per tenere conto dell’inflazione sia quando l’acquisto dell’area è avvenuto a titolo oneroso, sia quando la proprietà del bene è pervenuta per successione o donazione.
La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, ed è soggetta a tassazione separata, a meno che il contribuente richieda la tassazione ordinaria. Non è più prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.

Vendita di fabbricati in corso di costruzione

Le regole sulla tassazione della plusvalenza realizzata dal privato che vende un fabbricato in corso di costruzione sono state recentemente precisate dall’Agenzia delle entrate (risoluzione 23/E/2009).
Secondo l’amministrazione finanziaria, la vendita di un fabbricato in corso di costruzione può essere assimilata, in alcuni casi, alla vendita di un terreno edificabile, che è sempre tassata in capo al venditore, se produce una plusvalenza. Il discrimine tra la costruzione equiparata, ai fini fiscali, a un terreno edificabile, e quella considerata a tutti gli effetti come un fabbricato, viene individuato nel momento di “venuta ad esistenza del bene”, che per l’Agenzia delle entrate coincide con il completamento del rustico, comprensivo dei muri perimetrali delle singole unità immobiliari e della copertura. La definizione è ricavata, per analogia, da quella contenuta in alcune norme vigenti, come quelle sulla tutela degli acquirenti di fabbricati in costruzione, quella sul condono edilizio e quella sull’agevolazione fiscale per gli immobili compresi in piani particolareggiati.
Per stabilire se la plusvalenza è tassabile o meno, dobbiamo dunque prestare attenzione allo stato dell’immobile in corso di costruzione nel momento in cui avviene la vendita. Se si tratta di un fabbricato già venuto ad esistenza, secondo la definizione fiscale sopra richiamata, cioè se è stato realizzato almeno il rustico, comprensivo dei muti perimetrali delle singole unità, ed è stata completata la copertura, allora si applicano le regole dettate per i fabbricati, cioè la plusvalenza è tassabile solo se la vendita avviene entro cinque anni dalla venuta ad esistenza del fabbricato, che peraltro, secondo l’amministrazione finanziaria, deve risultare da un accatastamento, sia pure provvisorio, nel Catasto Fabbricati (come fabbricato in corso di costruzione). Se invece il manufatto non può ancora essere considerato, ai fini fiscali, come un fabbricato, si applicano le regole sulla vendita di terreni edificabili, secondo le quali la plusvalenza è sempre tassata, senza limiti di tempo.
In pratica la possibilità di vendere un fabbricato in corso di costruzione senza pagare imposte sulla plusvalenza viene limitata all’ipotesi del fabbricato venuto ad esistenza da più di cinque anni, e quindi alle situazioni eccezionali in cui i lavori di costruzione sono stati interrotti, per qualche motivo, dopo la realizzazione del rustico, comprensivo dei muti perimetrali delle singole unità, e il completamente della copertura.
Infine la qualificazione dell’immobile venduto come fabbricato o come terreno edificabile incide anche sulla possibilità o meno di pagare l’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi nella misura del 20% al momento dell’atto di vendita.

Vendita di terreni oggetto di lottizzazione o fabbricati costruiti sugli stessi

In caso di cessione di terreni oggetto di lottizzazione (o dei fabbricati costruiti sugli stessi), la plusvalenza è sempre tassata, anche se la vendita avviene dopo cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione. Anche in questo caso non sono previste eccezioni. E’ considerata lottizzazione qualsiasi utilizzazione  del suolo che preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una puralità di edifici, e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione, indipendentemente dalle previsioni del piano regolatore. Non è considerato lottizzazione il semplice funzionamento dei terreni.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto. Il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde:
in caso di terreni acquistati a titolo oneroso nei cinque anni precedenti l’inizio della lottizzazione, al prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso di terreni acquistati a titolo oneroso oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione, al valore di mercato nel quinto anno anteriore, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso acquisto a titolo gratuito (successione o donazione), al valore di mercato all’inizio della lottizzazione o della costruzione del fabbricato, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;
in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% nei termini previsti dalla legge, al valore di perizia, aumentato della spesa sostenuta per la redazione della stessa.
Quale data di inizio della lottizzazione viene di solito presa in considerazione quella dell’approvazione del piano da parte del Comune. Tra i costi inerenti al bene rientrano le imposte pagate sull’acquisto, le spese notarili per l’atto di acquisto (risultanti dalla fattura del notaio), le spese relative alle opere di lottizzazione e, in caso di cessione dei fabbricati, i costi di costruzione.
In caso di lottizzazione la plusvalenza deve sempre essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo, mentre non è prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
 

L’imposta sostitutiva del 20%

La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile da parte di una persona fisica è normalmente tassata nell’ambito della dichiarazione dei redditi, quindi le aliquote dipendono dal reddito complessivo del venditore. Normalmente si fa riferimento all’aliquota media dell’imposta sui redditi versata nei due anni precedenti.
In alcuni casi, però, la legge consente di pagare al momento dell’atto un’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, introdotta dal primo gennaio 2006.
Oggi la possibilità di chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva è limitata all’ipotesi in cui la plusvalenza deriva dalla cessione di fabbricati o terreni agricoli acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni (ferma restando l’esenzione prevista per le abitazioni principali). Dal primo gennaio 2007, infatti, è stata esclusa dall’applicazione dell’imposta sostitutiva la plusvalenza derivante  dalla vendita di terreni edificabili, che deve quindi essere sempre inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore.
L’imposta sostitutiva si applica oggi con l’aliquota del 20%. L’aliquota, che in precedenza era del 12,50% è stata aumentata dal 3 ottobre 2006 (primo decreto Bersani).
Anche con l’aliquota del 20% l’imposta sostitutiva rimane di solito più conveniente della tassazione ordinaria, perché le aliquote delle imposte sui redditi sono più elevate, anche per lo scaglione più basso (23%). L’imposta è incassata dal notaio al momento dell’atto, e immediatamente versata al fisco per via telematica.

Società di persone e studi professionali – Utilizzo ritenute per compensazione debiti

La circolare fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare, da parte di società di persone, studi professionali e soggetti assimilati ex art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (CFF 2 5105), le ritenute subite per compensare debiti propri.
In particolare i soci o gli associati possono espressamente acconsentire che le ritenute che residuano, dopo lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall’associazione professionale, così che il credito ad esse relativo possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi.
Per l’eventuale utilizzo in compensazione di tale credito si richiede il preventivo assenso dei soci o degli associati che deve essere manifestato, anche in via generalizzata, in apposito atto con data certa o nell’atto costitutivo. Tale assenso può essere riferito al credito derivante  dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta, con necessità di rinnovo annuale dell’atto, oppure a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a che non intervenga una revoca espressa. Per l’operatività della compensazione è necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.
Inoltre, una volta che le ritenute residue siano state avocate dalla persona giuridica ed il relativo credito sia stato da questa utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non possono più essere trasferiti ai soci e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o dall’associazione.

Pagina successiva →