Sconti Irpef/ Deduzioni dal reddito complessivo
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DEDUZIONI DAL REDDITO COMPLESSIVO |
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Canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi pagati ai consorzi obbligatori |
Importo della spesa |
* NO |
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Spese mediche generiche e di assistenza specifica per portatori di handicap |
Importo della spesa |
* (1) |
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Assegno periodico corrisposto al coniuge |
Importo della spesa, esclusa la parte destinata al mantenimento dei figli |
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Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione e assegni alimentari |
Importo della spesa, risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria |
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Somme restituite all’ente erogatore che negli anni precedenti hanno concorso a formare reddito |
Importo della spesa |
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Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori volontari |
Importo della spesa |
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Contributi a forme pensionistiche complementari italiane ed europee |
5164,57 euro |
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Contributi ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale |
3615,20 euro |
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Somme ai dipendenti impegnati presso gli uffici elettorali |
Importo della spesa |
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Contributi alle organizzazione non governative (Ong) |
2% del reddito complessivo |
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Perdita dell’avviamento per cessazione di locazione immobili non abitativi |
Importo della spesa |
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Contributi ed erogazioni liberali per la Chiesa cattolica e altre istituzioni religiose |
1032,91 euro |
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Spese per adozione internazionale |
50% delle spese sostenute |
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Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio |
Importo della spesa
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Erogazioni liberali a favore di università, enti ricerca, enti parco |
Importo della spesa
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Contributi previdenziali obbligatori versati per colf e badanti |
1549,37 euro |
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Liberalità per Onlus, enti di promozione sociale, fondazioni e associazione per tutela del patrimonio artistico e per la ricerca scientifica |
Nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70000 euro annui |
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Il 50% delle imposte sul reddito dobute per gli anni anteriori al 1974 iscritte nei ruoli, con riscossione iniziata nel 2008 |
Importo della spesa |
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Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che sono state tassate |
Importo della spesa |
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Abitazione principale |
Importo pari al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (fino al 100% della rendita rivalutata) |
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- *: Ammesse anche se sostenuti per i familiari *: Non ammesse se sostenute per i familiari
Nota:(1) Anche se sostenuti per i familiari non a carico; (2) Per la quota del coniuge a carico, cointestatario del contratto di mutuo
Impresa familiare – Dichiarazione congiunta – Esposizione del reddito del coniuge
Nel caso di due coniugi, entrambe prestanti la propria attività lavorativa nell’impresa familiare, ai fini della dichiarazione congiunta il dichiarante deve sommare al proprio reddito quello del coniuge (derivante dal lavoro nell’impresa familiare stessa).
Se, infatti, è vero che – ai sensi dell’art. 62 (ora 60), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – non sono ammessi in deduzione i redditi del percipiente, va comunque tenuto presente che, nel caso prospettato, il percipiente si identifica con il coniuge e il reddito in questione non rimane escluso da tassazione.
Per tale motivo, tale reddito deve essere esposto dal dichiarante in aggiunta al proprio, ovvero sommato a questo.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 1.10 – 4.11.2009, n. 23396/09
Incentivi economici a studenti meritevoli non assoggettabilità ad irpef
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto affermato con il Comunicato 28.10.2009 (<<La Settimana fiscale>> n° 42/2009, pag. 12) in merito al trattamento fiscale degli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni di cui al D.Lgs. 29.12.2007, n. 262.
In particolare, tali incentivi non costituiscono borse di studio tassabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in quanto proseguono genericamente – ovvero senza individuare in modo preciso l’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare – lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.
Al contrario, le borse di studio hanno come fine quello di sostenere gli studenti in un’attività di studio o di formazione.
Per questo motivo, le elargizioni economiche inn questione non appaiono riconducibili né all’art. 50, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 né ad alcuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 dello stesso D.P.R. e non assumono. Perciò, alcuna rilevanza né ai fini della tassazione né a quelli degli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Immobili dei Professionisti – Disciplina Fiscale
IMMOBILI in PROPRIETA’ |
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Data di acquisto |
Immobile strumentale |
Immobile ad uso promiscuo |
| Fino al 14.6.1990 | Deduzione quote di ammortamento maturate dal 1985 |
Deducibilità 50% rendita catastale |
| Dal 15.6.1990 al 31.12.2006 | Nessun ammortamento | |
| Dall’1.1.2007 al 31.12.2009 | 1/3 quota di ammortamento nel triennio 2007 – 2009 e deduzione integrale successivamente | |
Dall’1.1.2010 |
Nessun ammortamento |
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IMMOBILI in LEASING |
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Data di stipula del contratto |
Immobile strumentale |
Immobile uso promiscuo |
| Fino all’1.3.1989 | Deduzione dei canoni, con il criterio di cassa |
Deducibilità 50% rendita catastale |
| Dal 2.3.1989 al 14.6.1990 | Deduzione dei canoni (durata minima del contratto 8 anni), con il criterio di competenza | |
| Dal 15.6.1990 al 31.12.2006 | Nessuna deduzione dei canoni. Ammessa la deduzione di un importo pari alla rendita catastale | |
| Dall’1.1.2007 al 31.12.2009 | Deduzione dei canoni (durata minima del contratto 15 anni) nella misura di 1/3 per il triennio 2007 – 2009 ed integralmente nei periodi successivi |
Deducibilità 50% (ridotto per il triennio 2007 – 2009) canone leasing |
| Dall’1.1.2010 | Nessuna deduzione |
Nessuna deducibilità |
IMMOBILI in LOCAZIONE |
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Data di stipula del contratto |
Immobile strumentale |
Immobile uso promiscuo |
| Entro il 31.12.2009 | Deducibilità canoni locazione | Deducibilità 50% canoni locazione |
| Dall’1.1.2010 | Deducibilità canoni locazione | Deducibilità 50% canoni locazione |
Società’ residenti in Stati UE tassazione dei dividendi incassati
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 67-69, L. 244/2007 in merito alla misura della ritenuta da applicare sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti nella Ue e in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Ritenuta ridotta sui dividendi – Decorrenza: l’aliquota ridotta pari all’1,375% sui dividenti corrisposti a determinate società ed enti residenti in Stati Ue e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono lo scambio di informazioni, si applica agli utili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Pertanto, la società emittente deve comunicare all’intermediario in quale periodo si è formato il dividendo e in che misura si è formato con utili 2008 o con attribuzione di riserve preesistenti.
Soggetti beneficiari: la ritenuta dell’1,375% si applica agli utili distribuiti a società o enti non residenti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società (compresi quei soggetti che non pagano imposte a seguito di esenzioni oggettive legate alla tipologia di reddito prodotto e del luogo in cui viene svolta l’attività), con esclusione, pertanto, dei soggetti non residenti persone fisiche e di società ed enti non residenti che non scontano le imposte societarie, in quanto mancanti del presupposto soggettivo.
Localizzazione: le società e gli enti che possono beneficiare della ritenuta ridotta devono essere localizzati in Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito: nelle more dell’emanazione del D.M. richiamato l’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986, trova applicazione il D.M. 4.9.1996.
Adempimenti procedurali: le società residenti che erogano dividendi devono applicare la ritenuta dell’1,375% solo previa richiesta dei beneficiari non residenti. A tale richiesta deve essere allegata idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza.