Incentivi economici a studenti meritevoli non assoggettabilità ad irpef
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto affermato con il Comunicato 28.10.2009 (<<La Settimana fiscale>> n° 42/2009, pag. 12) in merito al trattamento fiscale degli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni di cui al D.Lgs. 29.12.2007, n. 262.
In particolare, tali incentivi non costituiscono borse di studio tassabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in quanto proseguono genericamente – ovvero senza individuare in modo preciso l’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare – lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano istituti scolastici di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa.
Al contrario, le borse di studio hanno come fine quello di sostenere gli studenti in un’attività di studio o di formazione.
Per questo motivo, le elargizioni economiche inn questione non appaiono riconducibili né all’art. 50, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 né ad alcuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 dello stesso D.P.R. e non assumono. Perciò, alcuna rilevanza né ai fini della tassazione né a quelli degli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Immobili dei Professionisti – Disciplina Fiscale
IMMOBILI in PROPRIETA’ |
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Data di acquisto |
Immobile strumentale |
Immobile ad uso promiscuo |
| Fino al 14.6.1990 | Deduzione quote di ammortamento maturate dal 1985 |
Deducibilità 50% rendita catastale |
| Dal 15.6.1990 al 31.12.2006 | Nessun ammortamento | |
| Dall’1.1.2007 al 31.12.2009 | 1/3 quota di ammortamento nel triennio 2007 – 2009 e deduzione integrale successivamente | |
Dall’1.1.2010 |
Nessun ammortamento |
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IMMOBILI in LEASING |
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Data di stipula del contratto |
Immobile strumentale |
Immobile uso promiscuo |
| Fino all’1.3.1989 | Deduzione dei canoni, con il criterio di cassa |
Deducibilità 50% rendita catastale |
| Dal 2.3.1989 al 14.6.1990 | Deduzione dei canoni (durata minima del contratto 8 anni), con il criterio di competenza | |
| Dal 15.6.1990 al 31.12.2006 | Nessuna deduzione dei canoni. Ammessa la deduzione di un importo pari alla rendita catastale | |
| Dall’1.1.2007 al 31.12.2009 | Deduzione dei canoni (durata minima del contratto 15 anni) nella misura di 1/3 per il triennio 2007 – 2009 ed integralmente nei periodi successivi |
Deducibilità 50% (ridotto per il triennio 2007 – 2009) canone leasing |
| Dall’1.1.2010 | Nessuna deduzione |
Nessuna deducibilità |
IMMOBILI in LOCAZIONE |
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Data di stipula del contratto |
Immobile strumentale |
Immobile uso promiscuo |
| Entro il 31.12.2009 | Deducibilità canoni locazione | Deducibilità 50% canoni locazione |
| Dall’1.1.2010 | Deducibilità canoni locazione | Deducibilità 50% canoni locazione |
Società’ residenti in Stati UE tassazione dei dividendi incassati
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 67-69, L. 244/2007 in merito alla misura della ritenuta da applicare sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti nella Ue e in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Ritenuta ridotta sui dividendi – Decorrenza: l’aliquota ridotta pari all’1,375% sui dividenti corrisposti a determinate società ed enti residenti in Stati Ue e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono lo scambio di informazioni, si applica agli utili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Pertanto, la società emittente deve comunicare all’intermediario in quale periodo si è formato il dividendo e in che misura si è formato con utili 2008 o con attribuzione di riserve preesistenti.
Soggetti beneficiari: la ritenuta dell’1,375% si applica agli utili distribuiti a società o enti non residenti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società (compresi quei soggetti che non pagano imposte a seguito di esenzioni oggettive legate alla tipologia di reddito prodotto e del luogo in cui viene svolta l’attività), con esclusione, pertanto, dei soggetti non residenti persone fisiche e di società ed enti non residenti che non scontano le imposte societarie, in quanto mancanti del presupposto soggettivo.
Localizzazione: le società e gli enti che possono beneficiare della ritenuta ridotta devono essere localizzati in Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito: nelle more dell’emanazione del D.M. richiamato l’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986, trova applicazione il D.M. 4.9.1996.
Adempimenti procedurali: le società residenti che erogano dividendi devono applicare la ritenuta dell’1,375% solo previa richiesta dei beneficiari non residenti. A tale richiesta deve essere allegata idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza.
IRAP – Attività professionale – elementi che configurano l’organizzazione
In tema di Irap e di imponibilità dell’attività professionale, non può ravvisarsi un’organizzazione nel caso in cui un avvocato eserciti la propria attività senza alcun ausilio o avvalendosi solo di una segretaria.
Infatti, solo il ricorso ad un collaboratore che sia egli stesso avvocato può configurare un’organizzazione, poiché nemmeno il praticante contribuisce alla formazione del reddito in modo autonomo, in quanto sta solo copletando il proprio iter formativo.
Viceversa, nel caso in cui il professionista utilizzi altri professionisti sotto la sua direzione, ai quali attribuisca dei lavori per suo conto, è ravvisabile l’elemento organizzativo, in quanto tali lavori produrranno reddito proprio attraverso l’attività di tali collaboratori.
L’organizzazione, quindi, nel caso di un professionista, non equivale alla mera presenza di locali, di attrezzature come computer, o di una segretaria, ma richiede altri soggetti che producono per il titolare. Questo, per il giudice di merito, in base ad un’argomentazione fatta propria anche dalla Corte di Cassazione, <<è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all’imposta>>.
Si ricorda che, in base ad un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, si ravvisa un’autonoma organizzaszione quando il contribuente eserciti un’attività di lavoro autonomo quale responsabile, sotto qualsiasi forma, dell’organizzazione (e non sia, perciò, inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui), ed impieghi beni strumentali che eccedano le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche senza organizzazione, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 10.3 – 14.4.2009, n. 8834/09
Diritto di superfice realizzo di un impianto fotovoltaico
La cessione da parte di una società agricola del diritto di superficie sui propri terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a favore di società commerciali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica è fuori dal campo Iva (art. 2, co. 3, lett. c, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, è soggetta all’imposta di registro del 15% (art. 1, Tariffa, Parte prima, D.P.R. 131/1986) e alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Poiché la costituzione del diritto di superficie è equiparata alla cessione a titolo oneroso, alle somme conseguite dalla società agricola a seguito della cessione di tale diritto sono applicabili i principi del reddito d’impresa e, in particolare, l’art. 86, D.P.R. 917/1986 che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze. Inoltre, tali somme concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.