IRAP – Attività professionale – elementi che configurano l’organizzazione
In tema di Irap e di imponibilità dell’attività professionale, non può ravvisarsi un’organizzazione nel caso in cui un avvocato eserciti la propria attività senza alcun ausilio o avvalendosi solo di una segretaria.
Infatti, solo il ricorso ad un collaboratore che sia egli stesso avvocato può configurare un’organizzazione, poiché nemmeno il praticante contribuisce alla formazione del reddito in modo autonomo, in quanto sta solo copletando il proprio iter formativo.
Viceversa, nel caso in cui il professionista utilizzi altri professionisti sotto la sua direzione, ai quali attribuisca dei lavori per suo conto, è ravvisabile l’elemento organizzativo, in quanto tali lavori produrranno reddito proprio attraverso l’attività di tali collaboratori.
L’organizzazione, quindi, nel caso di un professionista, non equivale alla mera presenza di locali, di attrezzature come computer, o di una segretaria, ma richiede altri soggetti che producono per il titolare. Questo, per il giudice di merito, in base ad un’argomentazione fatta propria anche dalla Corte di Cassazione, <<è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all’imposta>>.
Si ricorda che, in base ad un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, si ravvisa un’autonoma organizzaszione quando il contribuente eserciti un’attività di lavoro autonomo quale responsabile, sotto qualsiasi forma, dell’organizzazione (e non sia, perciò, inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui), ed impieghi beni strumentali che eccedano le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche senza organizzazione, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 10.3 – 14.4.2009, n. 8834/09
Diritto di superfice realizzo di un impianto fotovoltaico
La cessione da parte di una società agricola del diritto di superficie sui propri terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a favore di società commerciali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica è fuori dal campo Iva (art. 2, co. 3, lett. c, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, è soggetta all’imposta di registro del 15% (art. 1, Tariffa, Parte prima, D.P.R. 131/1986) e alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Poiché la costituzione del diritto di superficie è equiparata alla cessione a titolo oneroso, alle somme conseguite dalla società agricola a seguito della cessione di tale diritto sono applicabili i principi del reddito d’impresa e, in particolare, l’art. 86, D.P.R. 917/1986 che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze. Inoltre, tali somme concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Interessi passivi – Deducibilità dal reddito d’impresa
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa come modificata dalla L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dal D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133 (cd. manovra d’estate) ed in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari).
In particolare, con i soggetti Ires la nuova disciplina fonda la deducibilità degli interessi passivi sulla coesistenza di interessi attivi e sul risultato operativo lordo (ROL), mentre per i soggetti Irpef tale deducibilità resta correlata al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall’imposta.
Ambito oggettivo: rientrano nella nuova disciplina anche gli oneri finanziari derivanti da contratti di notional cash pooling (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo) e quelli su contratti derivati con finalità di copertura del rischio legato alle oscillazioni del tasso di interesse.
Contratti di leasing: ai fini degli interessi impliciti nei contratti di leasing, i soggetti non las possono (non devono) utilizzare il metodo forfettario di cui al D.M. 24.4.1998.
Interessi esclusi: non rientrano nella nuova disciplina gli interessi su mutui per la construzione o ristrutturazione di immobili-merce e quelli iscritti nelle rimanenze diverse dagli immobili secondo corretti Principi contabili (compresi quelli per lavori su commessa). Sono esclusi per un periodo transitorio anche gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Consolidato nazionale: ogni società rientrante nella tassazione di gruppo può (non deve) trasferire il Rol inutilizzato al consolidato. Se questo Rol non viene trasferito al gruppo, la singola società cui compete lo può riportare in avanti solo a livello individuale (dal periodo d’imposta che inizia dall’1.1.2010).
Operazioni straordinarie: la possibilità di trasferire, a determinate condizioni, le eccedenze di interessi passivi indeducibili prevista per le fusioni si applica anche alle scissioni.
Scissione parziale proporzionele e successiva cessione di quote
Ribadendo un consolidato parere già espresso dal soppresso Comitato consultivo antielusivo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che non è elusiva un’operazione di scissione volta alla suddivisione in regime di neutralità fiscale di un complesso aziendale se non è finalizzata né alla successiva rivendita delle quote da parte dei soci né a spostare la tassazione dei beni di primo grado (immobili, ecc.) ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) né al compimento di atti o negozi finalizzati ad un disegno elusivo.
Diversamente, come nel caso oggetto di interpello, è elusiva l’operazione straordinaria che rappresenti solo una fase intermedia per la realizzazione di più società <<contenitori>> per accogliere i rami aziendali operativi da far poi circolare sotto forma di partecipazioni, realizzando così un risparmio d’imposta (tassazione della cessione di quote ex art. 68, co. 3, D.P.R. 917/1986, meno onerosa di quella della cessione di azienda ex art. 86, co. 2, D.P.R. 917/1986).
CFC – Effettivo esercizio di un’attività’ commerciale in un paese “Black List”
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istanza di disapplicazione della disciplina contenuta nell’art. 167, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, riguardante le imprese estere controllate, proposta da una società in relazione ai redditi derivanti da una società da essa controllata con sede in Hong kong (Paese <<Black list>> ), può essere accolta sulla base di una attenta valutazione dell’attività svolta dalla società controllata.
In particolare, al fine della disapplicazione della normativa Cfc, l’effettivo svolgimento dell’attività industriale della società controllata deve essere supportata dall’esibizione di precise prove.