Scissione di S.n.c. e società semolice neutralità fiscale

Nel caso di riorganizzazione societaria effettuata tramite separazione dall’attività prodottuttiva dell’unico immobile di proprietà di una S.n.c.  attraverso il trasferimento dello stesso da una società semplice, tale scissione societaria non è assistita dal principio di neutralità fiscale ex art. 173, D.P.R.  22.12.1986, n. 917. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale principio presuppone l’appartenenza al <<regime d’impresa>> di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione; la scissione societaria deve, infatti, considerarsi un’operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui la società scissa che la società beneficiaria svolgano attività d’impresa.

In riferimento alla fattispecie esaminata, tale circostanza non risulta soddisfatta nell’ipotesi di  società semplice, i cui redditi non sono considerati redditi d’impresa. Pertanto tale scissione, interessando società non soggette al medesimo regime fiscale, implica un’estromissione dei beni d’impresa dal regime tipico delle società commerciali e l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, con emersione di plusvalenze imponibili.

Contribuenti minimi – Attività individuale e contestuale partecipazione societaria

Il regime dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. 244/20207) non trova applicazione nei casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, esercizi in forma individuale un’attività d’impresa, un’arte o una professione e partecipi ad una società di persone o ad un’associazione (art. 5 D.P.R. 917/1986), anche se in questo stesso periodo ceda la partecipazione.

Infatti, la ratio della norma di cui all’art. 1, co. 99, lett. d, L. 244/2007, che prevede l’esclusione da tale regime, è quella di evitare che redditi appartenenti nella stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo) conseguiti nello stesso periodo d’imposta dallo stesso contribuente siano assogettati a due diversi regimi di tassazione (quello per contribuenti minimi e quello per contribuenti ordinari).

Spese di rappresentanza: nuova deducibilità

Redditi
Spese di rappresentanza “inerenti” (esclusi i beni distribuiti gratuitamente di modico valore):

a) fino al 31/12/2007: deducibili solo 1/3 e in 5 anni

b) dal 01/01/2008: deducibili fino all’importo calcolato per scaglione di ricavi e proventi caratteristici:

- 1,3% fino a 10.000.000,00 €

- 0,5% per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000,00 €

- 0,1% per la parte eccedente 50.000.000,00 €

Beni distribuiti gratuitamente di modico valore, deducibili a prescindere dai“requisiti di inerenza e congruità”:

a) se l’Iva al 4% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 48,08 € (dal 31/01/08)

b) se l’Iva al 10% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 45,45 € (dal 31/01/08)

c) se l’Iva al 20% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 41,67 € (dal 31/12/08)

IVA

-“costo unitario” massimo delle “spese di rappresentanza, come definite ai fini delleimposte sul reddito”, per poter detrarre l’Iva: 25,82 € (fino al 31/12/07) 25,82 € (dal 01/01/08

-successiva cessione gratuita dei beni, non prodotti o commercializzati dall’impresa: F.C.I fino al 31/12/07 e F.C.I dal 01/01/08.

 

 

 

 

Regimi dei Minimi

art. 1 comma 96, L. 244 del 24/12/2008 (finanziaria 2008)

CFC applicazione della normativa ad una società controllata con sede in svizzera

Caso

se l’esclusione di quest’ultima dal regime speciale agevolato previsto in Svizzera per le holding (relativamente alle imposte cantonali e municipali) deriva dalla mancata richiesta da parte del contribuente e non da mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione elvetica, la stessa deve essere considerata società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. , D.M. 21.11.2001) e, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 167 e 89, co. 3, D.P.R. 917/1986.Inoltre, l’esercizio di attività di holding che la società controllata svolge in Svizzera in via principale non permette la disapplicazione della disciplina sulle CFC se la società controllante italiana non dimostra che l’attività di gestione della partecipazione è svolta con un’organizzazione tale da costituire attività d’impresa rilevante ai fini dell’art. 167, D.P.R. 917/1986

← Pagina precedentePagina successiva →