Scissione di S.n.c. e società semolice neutralità fiscale
Nel caso di riorganizzazione societaria effettuata tramite separazione dall’attività prodottuttiva dell’unico immobile di proprietà di una S.n.c. attraverso il trasferimento dello stesso da una società semplice, tale scissione societaria non è assistita dal principio di neutralità fiscale ex art. 173, D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale principio presuppone l’appartenenza al <<regime d’impresa>> di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione; la scissione societaria deve, infatti, considerarsi un’operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui la società scissa che la società beneficiaria svolgano attività d’impresa.
In riferimento alla fattispecie esaminata, tale circostanza non risulta soddisfatta nell’ipotesi di società semplice, i cui redditi non sono considerati redditi d’impresa. Pertanto tale scissione, interessando società non soggette al medesimo regime fiscale, implica un’estromissione dei beni d’impresa dal regime tipico delle società commerciali e l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, con emersione di plusvalenze imponibili.
Contribuenti minimi – Attività individuale e contestuale partecipazione societaria
Il regime dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. 244/20207) non trova applicazione nei casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, esercizi in forma individuale un’attività d’impresa, un’arte o una professione e partecipi ad una società di persone o ad un’associazione (art. 5 D.P.R. 917/1986), anche se in questo stesso periodo ceda la partecipazione.
Infatti, la ratio della norma di cui all’art. 1, co. 99, lett. d, L. 244/2007, che prevede l’esclusione da tale regime, è quella di evitare che redditi appartenenti nella stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo) conseguiti nello stesso periodo d’imposta dallo stesso contribuente siano assogettati a due diversi regimi di tassazione (quello per contribuenti minimi e quello per contribuenti ordinari).
Spese di rappresentanza: nuova deducibilità
Redditi
Spese di rappresentanza “inerenti” (esclusi i beni distribuiti gratuitamente di modico valore):
a) fino al 31/12/2007: deducibili solo 1/3 e in 5 anni
b) dal 01/01/2008: deducibili fino all’importo calcolato per scaglione di ricavi e proventi caratteristici:
- 1,3% fino a 10.000.000,00 €
- 0,5% per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000,00 €
- 0,1% per la parte eccedente 50.000.000,00 €
Beni distribuiti gratuitamente di modico valore, deducibili a prescindere dai“requisiti di inerenza e congruità”:
a) se l’Iva al 4% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 48,08 € (dal 31/01/08)
b) se l’Iva al 10% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 45,45 € (dal 31/01/08)
c) se l’Iva al 20% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 41,67 € (dal 31/12/08)
IVA
-“costo unitario” massimo delle “spese di rappresentanza, come definite ai fini delleimposte sul reddito”, per poter detrarre l’Iva: 25,82 € (fino al 31/12/07) 25,82 € (dal 01/01/08
-successiva cessione gratuita dei beni, non prodotti o commercializzati dall’impresa: F.C.I fino al 31/12/07 e F.C.I dal 01/01/08.
Regimi dei Minimi
art. 1 comma 96, L. 244 del 24/12/2008 (finanziaria 2008)
- La finanziaria 2008 ha previsto un nuovo sistema per la determinazione del reddito d’impresa in luogo della tradizionale tassazione ordinaria Irpef-Irap e Addizionali regionali e comunali detto “REGIME DEI MINIMI”.
In sostanza sull’utile della ditta si applicherà un’unica imposta sostitutiva del 20%.
Da gennaio 2008 i piccoli imprenditori e professionisti che possiedono i requisiti sotto specificati passano automaticamente al nuovo regime fiscale dei “minimi”, salva la possibilita’ di scegliere il regime ordinario mediante opzione.
Chi sono i “contribuenti minimi”?
Imprese individuali e professionisti singoli che:
nell’anno precedente: - hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori
- non hanno effettuato esportazioni
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
- non possiedono quote di partecipazione in snc o sas o srl trasparenti
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (o leasing) per un ammontare superiore a 15.000 euro; i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività rilevano per un valore pari al 50 per cento.
- per chi inizia l’attività e presume di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2) deve fare un‘apposita comunicazione all’ufficio Iva; altrimenti ci si passa automaticamente. Il limite dei 30.000 euro di ricavi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).
I vantaggi del nuovo regime fiscale
Non sono più dovute le imposte Irpef, Irap e le addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi e spese, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali.
Iva
Esonero dai versamenti trimestrali e dalla presentazione della dichiarazione.
Le fatture di vendita devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva indicando l’articolo 1, co.100 della legge 244/2007; - Sulle fatture di Acquisto non si detrae l´Ivai: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Studi di Settore
Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri.
Adempimenti documentali
Resta soltanto obbligatoria:
· la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto;
· la certificazione dei corrispettivi;
· la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
· l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
· la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
· Il calcolo dell’utile della ditta dove applicare l’imposta sostitutiva. - Superamento dei limiti: nel caso in cui i ricavi eccedano i 45.000 euro posti come limite il regime cessa di avere efficacia l’anno stesso in cui avviene il superamento, si riattiveranno subito gli obblighi determinando l’iva dovuta in precedenza scorporandola dalle vendite e detraendo l’iva sugli acquisti. Un ulteriore conseguenza per il contribuente sarà l’applicazione del regime ordinario non solo per il periodo di imposta in cui avviene il superamento ma anche per i tre anni successivi.
- L’aver emesso fattura con iva durante il 2008 non pregiudica l’accesso a questo regime: il contribuente può emettere una nota di variazione restituendo l’importo pagato al cedente (chiarimento dell’Agenzia delle Entrate)
- OPZIONE PER REGIME “ORDINARIO”
I contribuenti considerati “minimi” possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
CFC applicazione della normativa ad una società controllata con sede in svizzera
Caso
- società italiana che controlla una società residente in Svizzera
se l’esclusione di quest’ultima dal regime speciale agevolato previsto in Svizzera per le holding (relativamente alle imposte cantonali e municipali) deriva dalla mancata richiesta da parte del contribuente e non da mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione elvetica, la stessa deve essere considerata società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. , D.M. 21.11.2001) e, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 167 e 89, co. 3, D.P.R. 917/1986.Inoltre, l’esercizio di attività di holding che la società controllata svolge in Svizzera in via principale non permette la disapplicazione della disciplina sulle CFC se la società controllante italiana non dimostra che l’attività di gestione della partecipazione è svolta con un’organizzazione tale da costituire attività d’impresa rilevante ai fini dell’art. 167, D.P.R. 917/1986