Fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni tra società di Stati Ue – attuazione della direttiva 2005/19/CE
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Il decreto da attuazione alla Direttiva 2005/19/CE che modifica la Direttiva 90/434/CEE,
relativa al regime fiscale da applicare a fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambio di azioni concernenti società residenti in Stati membri UE
In particolare sono stati modificati alcuni articoli del D.P.R. 917/1986 (artt. 73, 166, 177, 178 e 176)e l’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
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Trasferimento all’estero della residenza fiscale:
le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabila organizzazione. Il trasferimento all’estero da parte di una società di capitali non da luogo di per se all’imposizione dei soci della società trasferita (nuovo art. 166, co. 2-bis e 2-ter).
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Operazioni straordinarie tra soggetti Ue:
le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 917/1986 (Operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Stati Ue) si applicano anche alle scissioni parziali con le quali una società di capitali o un ente commerciale residente in Italia trasferisce una o più aziende a una o più società di capitali o enti commerciali residenti in altro Stato Ue, a condizione che l’eventuale conguaglio ai partecipanti del soggetto scisso non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio (nuovo art. 178, co. 1 lett. B-bis).
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Norma antielusiva:
le disposizioni antielusive si applicano anche al trasferimento all’estero della residenza fiscale da parte di una società residente in Italia (nuovo art. 37- bis, co.3, lett. e).
Scissione parziale immobiliare – legittimità condizioni
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Scissione parziale proporzionale
L’operazione di scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare della società scissa ad una nuova società beneficiaria con la successiva cessione e donazione delle quote della società scissa non presenta caratteri di elusività se i trasferimenti sono effettuati a favore dei figli dei socie della società scissa al fine di favorire il passaggio generazionale e la cessione non supera il 50% del capitale sociale (partecipazione non di controllo).
Confermando quanto ribadito in più occasioni dal Comitato antielusivo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva se il trasferimento di attività avviene in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime d’impresa.
Diversamente tale operazione avrebbe carattere elusivo se rappresentasse la prima fase di un disegno unitario che preveda la creazione di una società contenitore (di immobili) per la successiva rivendita delle azioni in essa detenute da persone fisiche, al fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) per la successiva rivendita delle azioni in essa detenute da persone fisiche, al fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili) ai beni di secondo grado (partecipazioni)soggetti ad un regime meno gravoso.
Inoltre, affinché non si ravvisino intenti elusivi, è necessario che l’operazione non sia volta alla mera assegnazione dei beni della società scissa o beneficiaria ai soci con l’attribuzione degli stessi a società di mero godimento (non operative) al fine di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti su beni trasferiti in neutralità fiscale.
Nel caso oggetto di interpello, invece, l’operazione risulta sostenuta da valide ragioni economiche, poiché è finalizzata a snellire la struttura della società scissa operativa favorendo, con nuovi soci e il ricambio generazionale, lo svolgimento dell’attività con apporto di nuove strategie industriali.
Trust – soggettività passiva Ires
A decorrere dall’1.1.2007, se il trust non si configura come un trust con beneficiario individuato, ma come un trust senza beneficiari, il reddito conseguito deve essere imputato al trust stesso.
Il co. 74 dell’art. 1, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) modificando l’art. 73, D.P.R. 917/1986 ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’Ires.
Si ricorda che ai fini della imposizione sui redditi, il Legislatore ha individuato due principali tipologie di trust:
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trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi;
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trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.
Per individuare il soggetto cui imputare il reddito conseguito dal trust, occorre analizzare ogni singolo caso.
Nella fattispecie considerata ci si trova di fronte ad un trust “di scopo”, costituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere, per assicurargli assistenza durante tutta la sua vita.
Quindi anche se il disabile è il beneficiario dei beni del trust, non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come tale, quando piuttosto beneficiario dell’assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust.
Il trust non si configura con un trust con beneficiario individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati, di conseguenza a decorrere dall’1.1.2007, il reddito conseguito dovrà essere imputato al trust stesso.
Donazione d’azienda e continuazione dell’attività di impresa in forma societaria – trattamento fiscale
La risoluzione esamina il caso della donazione all’intero complesso aziendale, nel quale è compreso anche un bene immobile, da parte di un imprenditore individuale ai propri figli, che intendono manifestare nell’atto di donazione la volontà di continuare l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni dal trasferimento e di regolarizzare la società di fatto che verrò così a realizzarsi in una delle società tipiche regolate dal Codice Civile.
In tale ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi trova applicazione l’art. 58, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 22,12,1986, n. 917: la donazione rappresenta dunque un trasferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale, a condizione, però, che i valori costituenti il complesso aziendale siano assunti dai donatari al costo fiscalmente riconosciuto che essi avevano in capo al donante.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di ricorrere all’istituto della trasformazione nel caso della regolarizzazione della società di fatto tra i figli in una società tipica regolata dal Codice civile, trova applicazione l’art. 170, D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale la trasformazione della società non rappresenta né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Inoltre i beneficiali non dovranno corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli stessi rendano un’apposita dichiarazione nell’atto di donazione sulla loro volontà di continuare ll’attività di impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, proseguano effettivamente l’esercizio d’impresa.
Le formalità di trascrizione e voltura catastale dell’atto di donazione di un’azienda nella quale sia compreso un immobile sono altresì esenti dalle imposte ipotecarie e catastale.
Infine, la regolarizzazione del rapporto societario di fatto in occasione dell’atto di donazione, comportando la costituzione di una società tramite conferimento di azienda comprensiva di immobile, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa ex art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26,4,1986, n. 131 e alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale.
Affitto di un’azienda agricola da parte di una società semplice
- Trattamento ai fini Irap, imposte dirette e IVA
applicabile al caso in cui una società semplice affitti, rispettivamente, l’azienda agricola, composta da terreni e immobili pertinenziali, ad un soggetto e una porzione di immobile pertinenziale strumentale ad un altro soggetto.
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Irap
come già chiarito nella C.M . 4.6.1998, n. 141/E, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito della concessione in affitto della proprio azienda agricola, perde lo status di soggetto passivo Irap ( e, pertanto, non è più tenuto ai relativi adempimenti dichiarativi e di versamento).
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Imposte dirette:
relativamente all’affitto dell’azienda, il reddito va determinato sulla base della differenza tra l’ammontare dei canoni percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986); relativamente all’affitto della porzione di fabbricato strumentale, per il calcolo del reddito da tassare è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti di ruralità:
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se sussistono tali requisiti, i canoni d’affitto percepiti sono qualificabili come redditi fondiari non determinabili catastalmente (art. 67 co. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986, concorrendo alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito;
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se non sussistono tali requisiti, la porzione di immobile si considera produttiva di reddito di fabbricato, risultando così soggetto a tassazione il valore più elevato tra i canoni risultanti dal contratto (ridotti forfettariamente del 15%) e la rendita catastale attribuita all’immobile (art. 37, co. 4-bis, D.P.R. 917/1986).
- Iva:
premesso che il presupposto impositivo è l’esercizio di un’attività commerciale o agricola, una società che cessa l’attività di impresa agricola a seguito dell’affitto dell’azienda stessa, perde lo status di soggetto passivo Iva (e, pertanto, non è tenuta a fatturare i canoni percepiti essendo esclusi dal campo di applicazione dell’Iva e soggetti all’imposta di registro).