Nuove compensazioni delle imposte erariali

Le regole operative da marzo 2011

IL LIMITE
Divieto alla compensazione dei crediti fino a concordanza dell’
importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro 
                                                         
LE IMPOSTE ERARILI
 Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti
 iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le                           
addizionali sui tributi diretti
 
PAGAMENTI PARZIALI PER I DEBITI A RUOLO ANCHE NON SCADUTI                               
E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte
 
DEBITI SCADUTI
Il divieto di compensare i crediti riguarda i debiti a ruolo a titolo
definitivo, ex articolo 14, Dpr 602/1973, per imposte erariali e relativi
 accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, e per i quali è
scaduto il termine per il pagamento

CARTELLE DI  PAGAMENTO NON DEFINITIVE 
Dal divieto alla compensazione dei crediti sono esclusi i debiti iscritti
a ruolo, anche se scaduti, relativi ad accertamenti dell’ Ufficio non
ancora definitivi ( articolo 15, Dpr 602/1973 )

VECCHIE COMPENSAZIONI LIBERE DA VINCOLI
I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna”
sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio
le compensazioni «Iva da Iva», «Irpef da Irpef» e «Ires da Ires» 

SANZIONI DEL 50%   PER CHI “DRIBLA”  IL DEBITO                    
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo
scaduti, esegue compensazioni nel modello F24, si applica la
sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato        

LA LITE BLOCCA LA SANZIONE DEL 5O%
E’ esclusa la sanzione fino al momento in cui è pendente una
contestazione giudiziale o amministrativa, fermo restando che la
sanzione non potrà comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato                                            

Fonte Il Sole 24 ore

Finanziamento dei soci

LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

DEBITI
I finanziamenti soci ( voce di Stato patrimoniale D.3, Debiti verso soci per finanziamenti) sono debiti della società verso i soci

IN CONTO CAPITALE
I  versamenti in conto capitale
( voce del patrimonio netto dello stato patrimoniale) si distinguono in:

Versamenti a fondo perduto e in conto capitale: sono conferimenti effettuati solitamente per ridurre il fabbisogno finanziario della società e non vi è l’obbligo di restituzione al socio;

Versamenti in conto aumento di capitale: sono conferimenti per aumenti di capitale sociale, deliberati, ma non ancora iscritti al registro imprese, per i quali non vi è  l’obbligo di restituzione.

Versamenti in conto futuro aumento di capitale: conferimenti effettuati anticipatamente, in previsione di un futuro aumento del capitale sociale; se l’aumento non viene eseguito entro il termine prefissato dall’assemblea o da altro documento, gli importi versati sono restituibili al socio.

 IL REGIME FISCALE

 RITENUTA D’ACCONTO

La ritenuta d’acconto sugli interessi pagati al socio è:
del 12,5% a titolo di acconto, se il socio è persona fisica residente, non imprenditore;
del 12,5% a titolo d’imposta, se il socio è non residente;
del 27% a titolo d’imposta, se il socio risiede in un paese black list;
nessuna ritenuta, se il socio è persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa

CODICE TRIBUTO

Per il versamento della ritenta si utilizza il codice tributo 1030

CERTIFICAZIONE

La società invia al socio la certificazione della ritenuta, entro il 28 febbraio dell’anno dopo quello del pagamento degli interessi

MODELLO 770

La società che ha trattenuto le ritenute deve compilare il quadro SF del modello 770 ordinario

UNICO DEL SOCIO

Il socio persona fisica residente, che non detiene la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa, deve dichiarare gli interessi che percepisce nella propria dichiarazione dei redditi, utilizzando il rigo RL2, colonna e, del modello Unico persone fisiche, scomputando dall’Irpef lorda la ritenuta trattenuta dalla società

IVA

Gli interessi incassati da un soggetto Iva per il suo finanziamento fruttifero di interessi vanno fatturati e sono esenti da Iva, ( articolo 10, comma 1, n.1) del Dpr 633/1972). Il versamento alla società del finanziamento è una cessione del denaro, fuori campo Iva.

 

Posti barca in affitto – Aliquota ordinaria del 20%

La società che affitta posti barca prende a bordo tutta l’Iva. Niente esenzione da imposta
ma aliquota piena
perché si tratta di una locazione assimilabile a quella di aree per il
parcheggio auto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/E,
che prende le mosse dalla richiesta di una società che gestisce due pontili in un porto
turistico ed è interessata a sapere se la sua attività di locazione posti barca può godere
del regime di esenzione Iva previsto in caso di affitto di beni immobili.
In particolare, i tecnici delle Entrate richiamano una sentenza della Corte di Giustizia in
cui si precisa che le locazioni in un porto di posti barca, sia in acqua sia a terra per il
rimessaggio invernale delle imbarcazioni, pur riconducendosi all’affitto di beni
immobili, rientrano più in particolare tra le locazioni di aree destinate al parcheggio di
veicoli, escluse dal regime di esenzione e soggette ad aliquota ordinaria del 20%.

Novità iva disciplina Ue: dai trasporti alle consulenze legali

 Prestazioni all’estero tra modifiche e conferme: il regime Iva dei più diffusi servizi tra imprese            

Servizio Fino al 2009 Dal 2010
Trasporti di beni
Trasportatore italiano fattura a impresa italiana un trasporto in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente non imponibile
Trasportatore italiano fattura a impresa italiana un trasporto intracomunitario Imponibile al 20% Imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario effettuato da trasportatore Ue Integrazione fattura estera imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente escluso
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia Imponibile 20% Escluso
Impresa italiana acquista un trasporto in esportazione effettuato da trasportatore estero Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Autofattura interamente non imponibile
Carico, scarico, operazioni doganali, eccetera
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Non imponibile
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extraUe) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Escluso
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti in importazione resi all’estero e servizi doganali No autofattura(escluso) Autofattura imponibile 20% oppure non imponibile nei casi previsti
Pubblicità
Impresa italiana fattura a impresa extraUe servizi pubblicitari (spot, inserzioni eccetera) utilizzati in Italia

Imponibile 20%

Escluso
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni eccetera) ovunque utilizzati

Escluso

Escluso
Impresa italiana acquista da una società extraUe un servizio pubblicitario (inserzione su giornale) utilizzato extraUe

No autofattura (escluso)

Autofattura imponibile 20%
Lavorazioni, manutenzioni, eccetera di beni mobili
Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia Imponibile 20%

Escluso

Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all’estero No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%
Consulenze legali e professionali
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale Autofattura imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un impresa estera

Escluso

Escluso

Fiere
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all’estero No autofattura (escluso) No autofattura (escluso)
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia Imponibile 20% Imponibile 20%
Provvigioni su beni mobili
Impresa italiana paga provvigione ad agente estero per vendita all’esportazione Autofattura non imponibile Autofattura non imponibile
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intercomunitaria

Escluso

Escluso

Agente italiano fattura provvigione a impresa extraUe per vendita di beni da Italia a Italia Imponibile 20%

Escluso

 Non imponibile: Operazione rilevante territorialmente e non imponibile per l’articolo 9 del Dpr 633/72

Escluso: Operazione irrilevante territorialmente per l’articolo 7 del Dpr 633/72 e circolare 58/E/2009

Iva: da gennaio servizi tassati nel luogo di residenza del committente

Nuove regole dal 1° gennaio per la tassazione Iva dei servizi internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i modelli Intrastat. L’articolo 1, comma 1 della legge 88/2009 (comunitaria 2008) ha delegato il governo a recepire le direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117. Tuttavia, a meno di due mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Italia non ha ancora definito le regole. In alcuni Stati, come la Francia, è stata già resa nota, invece, una bozza di circolare che illustra la disciplina.

La direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 riguarda non soltanto la territorialità dei servizi ma introduce diverse innovazioni come l’ampliamento dell’inversione contabile nei servizi internazionali, l’obbligo di presentare gli intrastat anche per i servizi intracomunitari, l’imposizione per gli enti non commerciali di assolvere l’imposta nel loro Paese se ricevono servizi da soggetti non residenti. Con le nuove norme, si dovrebbero ridurre i benefici del “plafond” per gli operatori nazionali che effettuano lavorazioni e trasporti intracomunitari.

Per le prestazioni di servizi, è stata modificata la “filosofia” sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuano nello stato del prestatore il luogo di tassazione dei servizi “generici”. Le nuove norme, in linea generale, individuano il Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, in via principale, è fissata questa disposizione standard che contiene la distinzione:

1.            i servizi presati a soggetti passivi, seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quella in cui è stabilito il prestatore;

2.            i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, invece, mantengono la “vecchia” regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni rese a soggetti passivi di imposta, solo per la determinazione delle regole di territorialità:

a         i soggetti passivi che effettuano anche attività non soggette devono essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi che sono a essi forniti da soggetti stabiliti in Paesi diversi da quelli in cui operano;

b        tutti gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi ma che sono identificati ai fini Iva in un determinato Paese devono essere considerati soggetti passivi per le prestazioni ricevute.

Infine, tutti i servizi forniti ad un soggetto identificato in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore devono seguire il meccanismo dell’inversione contabile. Per favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, ogni soggetto passivo identificato ai fini Iva dovrà depositare, dal 1° gennaio 2010, un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.

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