Studio associato spese di ristrutturazione di un immobile
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento ai fini delle imposte indirette e dell’Iva delle spese di ristrutturazione, sostenute da uno studio associato, di un immobile di proprietà di terzi (che prima dell’inizio dei lavori sarà intestato agli associati con un atto di donazione) e accatastato come civile abitazione (che dopo gli interventi sarà in parte utilizzato come ufficio).
Ai fini delle imposte indirette, le spese incrementative (su un immobile acquisito a titolo gratuito o di proprietà di terzi) sono deducibili nel limite del 5% del costo totale dei beni materiali ammortizzabili nell’anno di sostenimento delle stesse, con l’eventuale eccedenza, deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi (art. 54, co. 2, D.P.R. 917/1986).
Ai fini dell’Iva, in quanto l’immobile oggetto di ristrutturazione è accatastato ancora come abitazione, l’imposta non è detraibile (art. 19-bis1, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
Prestazione di intermediazione rese da non residenti
L’agenzia delle entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento Iva da applicare alle prestazioni di intermediazione rese da soggetti non residenti per la commercializzazione di beni prodotti da una società residente.
In base alla norma dell’art. 7, co. 4, lett. f, D.P.R. 633/1972, con riferimento alle esportazioni con beni in partenza dall’Italia, alle cessioni intra-UE con beni in partenza dall’Italia e alle esportazioni con beni in partenza da un altro Stato membro, le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto, nel caso oggetto di interpello, il committente è un soggetto passivo Iva italiano, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese da un soggetto passivo Iva Ue o extra-Ue. Pertanto, la società committente è tenuta all’assolvimento dell’Iva ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda il regime di imponibilità, va fatta la seguente distinzione:
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le intermediazioni relative alle esportazioni (con invio di beni dall’Italia o da un altro Stato membro) sono non imponibili Iva (art. 9, co. 1, n. 7) D.P.R. 633/1972;
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le intermediazioni relative alle cessioni intra-Ue con invio di beni dall’Italia sono soggette ad Iva con aliquota del 20%;
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le intermediazioni relative alle compravendite di beni che si perfezionano fuori dalla Ue non sono soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità e, pertanto, la società committente italiana non è tenuta ad emettere autofattura.
Spese di rappresentanza: nuova deducibilità
Redditi
Spese di rappresentanza “inerenti” (esclusi i beni distribuiti gratuitamente di modico valore):
a) fino al 31/12/2007: deducibili solo 1/3 e in 5 anni
b) dal 01/01/2008: deducibili fino all’importo calcolato per scaglione di ricavi e proventi caratteristici:
- 1,3% fino a 10.000.000,00 €
- 0,5% per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000,00 €
- 0,1% per la parte eccedente 50.000.000,00 €
Beni distribuiti gratuitamente di modico valore, deducibili a prescindere dai“requisiti di inerenza e congruità”:
a) se l’Iva al 4% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 48,08 € (dal 31/01/08)
b) se l’Iva al 10% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 45,45 € (dal 31/01/08)
c) se l’Iva al 20% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 41,67 € (dal 31/12/08)
IVA
-“costo unitario” massimo delle “spese di rappresentanza, come definite ai fini delleimposte sul reddito”, per poter detrarre l’Iva: 25,82 € (fino al 31/12/07) 25,82 € (dal 01/01/08
-successiva cessione gratuita dei beni, non prodotti o commercializzati dall’impresa: F.C.I fino al 31/12/07 e F.C.I dal 01/01/08.
Veicoli UE adempimenti per l’immatricolazione
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi evidenziati dagli Uffici competenti sull’applicazione della norma che prevede un certo iter per l’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria.
In particolare, la circolare evidenzia quanto segue:
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nel caso in cu il soggetto, che effettua l’acquisto Ue del veicolo, operi nel settore della vendita di tali beni, lo stesso deve effettuare il versamento dell’Iva, utilizzando il Mod. F24 Iva immatricolazione auto Ue, all’atto della prima cessione interna successiva all’acquisto Ue;
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se il soggetto passivo Iva italiano effettua l’acquisto Ue del veicolo per utilizzarlo come bene strumentale nella propria attività, lo stesso non deve versare l’Iva utilizzando il Mod. F24 Iva immatricolazione auto Ue, poiché l’acquisto Ue non è finalizzato alla successiva cessione del veicolo. In tal caso l’imposta viene assolta integrando la fattura ricevuta e annotandola nei registri delle vendite e degli acquisti;
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nel caso in cui l’acquirente operante nel settore auto intenda immatricolare a proprio nome il veicolo prima della sua vendita, lo stesso deve versare l’Iva calcolata sul prezzo di vendita, determinato in base al valore normale. Il versamento va registrato separatamente nelle scritture contabili specificando che si tratta di un pagamento “anticipato” ai fini dell’immatricolazione. Solo quanto il veicolo sarà venduto, si terrà conto di tale anticipo in sede di liquidazione periodica;
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l’immatricolazione dei veicoli Ue rientranti nel regime del margine non richiede il versamento dell’Iva. Ai fini del controllo da parte dell’Ufficio, è necessario esibire, prima di richiedere l’immatricolazione, i documenti che attestano la sussistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime suddetto;
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l’importo da indicare nel Mod. F24 Iva immatricolazione auto ue deve essere pari alla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna o al valore normale del bene se l’immatricolazione avviene prima della vendita. Il versamento, controllato in automatico dal sistema centrale, è considerato congruo se di importo pari al 20% dell’imponibile della fattura.
Veicoli Usati Importati da paesi terzi e transitoriamente immatricolati in un paese UE
Nel caso di veicoli usati importati da Paesi terzi ed immatricolati in via transitoria, per l’accertamento delle specifiche tecniche, in un Pese Ue, l’immatricolazione del vicolo è subordinata alla presentazione della documentazione doganale dalla quale risulta il pagamento dell’Iva in dogana.
Nel caso in cui la certificazione doganale sia predisposta in forma sintetica e non indichi espressamente l’ammontare dell’Iva assolta si dovrà presentare alla Motorizzazione civile anche la copia della bolletta d’importazione o della ricevuta dello spedizioniere o, comunque, della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dell’Iva in dogana.