Importazione di beni da San Marino possibilità di avvalersi di rappresentanti in Italia

Gli operatori economici della Repubblica di San Marino possono servirsi del proprio rappresentante fiscale in Italia sia per importare i beni del nostro Paese sia per effettuare la cessione verso altri Stati comunitari.

Si realizzano così due distinte operazioni: l’importazione di beni in Italia da parte del rappresentante fiscale, che provvede anche ad effettuare la successiva cessione intracomunitaria nei confronti dei clienti stabiliti in altri Stati dell’Unione europea.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che il rappresentante fiscale italiano del venditore sammarinese, qualora effettui l’importazione, è tenuto ad applicare l’Iva in Italia, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge).

Si configura così un’importazione con assolvimento dell’imposta nel nostro Paese, mentre la successiva cessione intracomunitaria farà si che l’Iva venga acquisita nel Paese di destinazione finale dei beni.

Contribuenti minimi – soggetti esonerati da scontrini o ricevute fiscali

Al ricorrere dei requisiti richiesti, i soggetti di cui all’art. 2, D.P.R. 696/1996, già esonerati dall’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, possono accedere al regime di contribuenti minimi continuando a beneficiare di tale esonero e adempimento all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la loro annotazione complessiva nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo (art. 24, D.P.R. 633/1972).

Studio associato spese di ristrutturazione di un immobile

L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento ai fini delle imposte indirette e dell’Iva delle spese di ristrutturazione, sostenute da uno studio associato, di un immobile di proprietà di terzi (che prima dell’inizio dei lavori sarà intestato agli associati con un atto di donazione) e accatastato come civile abitazione (che dopo gli interventi sarà in parte utilizzato come ufficio).

Ai fini delle imposte indirette, le spese incrementative (su un immobile acquisito a titolo gratuito o di proprietà di terzi) sono deducibili nel limite del 5% del costo totale dei beni materiali ammortizzabili nell’anno di sostenimento delle stesse, con l’eventuale eccedenza, deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi (art. 54, co. 2, D.P.R. 917/1986).

Ai fini dell’Iva, in quanto l’immobile oggetto di ristrutturazione è accatastato ancora come abitazione, l’imposta non è detraibile (art. 19-bis1, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.

Prestazione di intermediazione rese da non residenti

L’agenzia delle entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento Iva da applicare alle prestazioni di intermediazione rese da soggetti non residenti per la commercializzazione di beni prodotti da una società residente.

In base alla norma dell’art. 7, co. 4, lett. f, D.P.R. 633/1972, con riferimento alle esportazioni con beni in partenza dall’Italia, alle cessioni intra-UE con beni in partenza dall’Italia e alle esportazioni con beni in partenza da un altro Stato membro, le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto, nel caso oggetto di interpello, il committente è un soggetto passivo Iva italiano, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese da un soggetto passivo Iva Ue o extra-Ue. Pertanto, la società committente è tenuta all’assolvimento dell’Iva ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto riguarda il regime di imponibilità, va fatta la seguente distinzione:

Spese di rappresentanza: nuova deducibilità

Redditi
Spese di rappresentanza “inerenti” (esclusi i beni distribuiti gratuitamente di modico valore):

a) fino al 31/12/2007: deducibili solo 1/3 e in 5 anni

b) dal 01/01/2008: deducibili fino all’importo calcolato per scaglione di ricavi e proventi caratteristici:

- 1,3% fino a 10.000.000,00 €

- 0,5% per la parte eccedente 10.000.000 € e fino a 50.000.000,00 €

- 0,1% per la parte eccedente 50.000.000,00 €

Beni distribuiti gratuitamente di modico valore, deducibili a prescindere dai“requisiti di inerenza e congruità”:

a) se l’Iva al 4% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 48,08 € (dal 31/01/08)

b) se l’Iva al 10% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 45,45 € (dal 31/01/08)

c) se l’Iva al 20% l’imponibile non può superare 25,82 € (fino al 31/12/07) 41,67 € (dal 31/12/08)

IVA

-“costo unitario” massimo delle “spese di rappresentanza, come definite ai fini delleimposte sul reddito”, per poter detrarre l’Iva: 25,82 € (fino al 31/12/07) 25,82 € (dal 01/01/08

-successiva cessione gratuita dei beni, non prodotti o commercializzati dall’impresa: F.C.I fino al 31/12/07 e F.C.I dal 01/01/08.

 

 

 

 

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