Permuta di servizi – fatturazione

Riguardo alla permuta di servizi (nella fattispecie, un’agenzia di viaggi che stipula un accordo con un’agenzia pubblicitaria per ricevere prestazioni pubblicitarie in cambio di pacchetti di viaggi a favore della medesima agenzia pubblicitaria) il termine finale entro il quale sorge l’obbligo di emettere la relativa fattura coincide con il momento di esecuzione della controprestazione in quanto essa rappresenta il corrispettivo.

Stabile Organizzazione – Partita Iva

Considerata l’autonomia delle posizioni fiscali, la casa madre, identifica direttamente e con una stabile organizzazione, deve mantenere posizioni Iva distinte.

Pertanto, la casa madre non può procedere a dichiarare la cessazione dell’attività della stabile organizzazione ed alla conseguente chiusura della partita Iva; non può, inoltre, utilizzare la posizione fiscale per cui ha richiesto la partita Iva, mediante l’identificazione diretta per assolvere obblighi ed esercitare diritti relativi alla stabile organizzazione; non può, infine, procedere alla compensazione di posizioni debitorie e creditorie.

 

Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande – chiarimenti

La nuova disciplina Iva si applica alle prestazioni effettuate dall’01/09/08 mentre la nuova disciplina ai fini delle imposte dirette si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2008 (2009 per gli esercizi solari), anche se i nuovi limiti di deducibilità rilevano per il calcolo degli acconti dovuti per il 2009.

 

-Trattamento ai fini Iva: ai fini della detrazione Iva, è sempre necessario il possesso della fattura che, pertanto, deve essere espressamente richiesta entro il momento dell’effettuazione delle prestazioni. Se queste ultime sono fruite da un soggetto diverso dal committente del servizio, la fattura deve riportare anche l’intestazione di tale soggetto. La detrazione Iva non si applica alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali permane l’indetraibilità dell’imposta.

-Trattamento ai fini delle imposte dirette: con riferimento sia al reddito di lavoro autonomo che al reddito d’impresa, il limite di deducibilità pari al 75% (e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti relativamente al reddito di lavoro autonomo) dei costi relativi alle prestazioni alberghiere e di ristorazione trova applicazione anche nel caso in cui tali costi si configurino come spese di rappresentanza. Tuttavia, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, se i costi sono assimilabili alle spese di rappresentanza devono rispettare anche l’ulteriore condizione di deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, mentre con riferimento al reddito d’impresa, gli stessi costi devono essere deducibili in base ai criteri di inerenza e congruità. Il limite di deducibilità del 75% non si applica alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura e a quelle sostenute dal datore di lavoro per le trasferte dei dipendenti o dei co.co.co.

Territorialità Iva delle Consulenze Tecniche e Legali

Analizzando ora le regole che presiedono alla territorialità delle consulenze, è necessario prendere in considerazione il co. 4 , lett. d) ed e), dell’art. 7 D.P.R. 633/72.Premettendo che tali disposizioni, derogatorie della regola generale del precedente co. 3, presentano il comune denominatore di riferirsi alla residenza del committente per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale della prestazione, è necessario distinguere:

E’ bene evidenziare che nell’ambito delle deroghe non viene presa in considerazione l’ipotesi di committente residente in Paese extraUe. In realtà, la successiva lett. f) del co. 4 prevede una serie di servizi per i quali, in presenza di committente extraUe, sussiste la rilevanza territoriale in Italia, solo nell’ipotesi in cui il servizio venga ivi utilizzato. Tuttavia, nei servizi inclusi nella lett. f) non è prevista la consulenza tecnica, con la conseguenza che in presenza di committente extraUe, il servizio è sempre escluso da Iva nel nostro Paese. Tale conclusione, pur essendo in linea con la disposizione dell’art. 7, D.P.R. 633/72, è stata in passato messa in discussione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella R.M. 13.3.2002, n. 86/E, l’Agenzia ha espresso l’orientamento secondo cui le consulenze tecniche rese a soggetti in Paesi extraUe sono fuori campo Iva, ex art. 7 co. 4, lett. f), D.P.R. 633/72, salvo che siano utilizzate in Italia. Tale conclusione, se può essere sicuramente corretta per alcune tipologie di servizi espressamente elencati nella citata lett. f), non è condivisibile per i servizi di consulenza in quanto non espressamente previsti dalla stessa lett. f). Pertanto, in applicazione del principio secondo cui i servizi inclusi nelle deroghe di cui al co. 4 trovano la disciplina della territorialità solo in tale ambito, si ha come conseguenza che in presenza di committente extraUe il servizio di consulenza non è mai rilevante nel territorio italiano. In applicazione di tale principio, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato il proprio orientamento, precisando nella C.M. 16.3.2005 n. 10/E, che le prestazioni di consulenza rese ad operatori extraUe non sono mai rilevanti ai fini Iva in Italia, “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”. 

Associazioni Sportive Dilettantistiche – Corsi didattici sportivi

I corsi didattici sportivi effettuati da associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni non possono fruire dell’esenzione Iva (e pertanto sono soggetti a Iva), in quanto tali corsi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano approvati e finanziati da enti pubblici.

 

← Pagina precedentePagina successiva →