Veicoli UE adempimenti per l’immatricolazione
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi evidenziati dagli Uffici competenti sull’applicazione della norma che prevede un certo iter per l’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria.
In particolare, la circolare evidenzia quanto segue:
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nel caso in cu il soggetto, che effettua l’acquisto Ue del veicolo, operi nel settore della vendita di tali beni, lo stesso deve effettuare il versamento dell’Iva, utilizzando il Mod. F24 Iva immatricolazione auto Ue, all’atto della prima cessione interna successiva all’acquisto Ue;
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se il soggetto passivo Iva italiano effettua l’acquisto Ue del veicolo per utilizzarlo come bene strumentale nella propria attività, lo stesso non deve versare l’Iva utilizzando il Mod. F24 Iva immatricolazione auto Ue, poiché l’acquisto Ue non è finalizzato alla successiva cessione del veicolo. In tal caso l’imposta viene assolta integrando la fattura ricevuta e annotandola nei registri delle vendite e degli acquisti;
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nel caso in cui l’acquirente operante nel settore auto intenda immatricolare a proprio nome il veicolo prima della sua vendita, lo stesso deve versare l’Iva calcolata sul prezzo di vendita, determinato in base al valore normale. Il versamento va registrato separatamente nelle scritture contabili specificando che si tratta di un pagamento “anticipato” ai fini dell’immatricolazione. Solo quanto il veicolo sarà venduto, si terrà conto di tale anticipo in sede di liquidazione periodica;
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l’immatricolazione dei veicoli Ue rientranti nel regime del margine non richiede il versamento dell’Iva. Ai fini del controllo da parte dell’Ufficio, è necessario esibire, prima di richiedere l’immatricolazione, i documenti che attestano la sussistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime suddetto;
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l’importo da indicare nel Mod. F24 Iva immatricolazione auto ue deve essere pari alla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna o al valore normale del bene se l’immatricolazione avviene prima della vendita. Il versamento, controllato in automatico dal sistema centrale, è considerato congruo se di importo pari al 20% dell’imponibile della fattura.
Veicoli Usati Importati da paesi terzi e transitoriamente immatricolati in un paese UE
Nel caso di veicoli usati importati da Paesi terzi ed immatricolati in via transitoria, per l’accertamento delle specifiche tecniche, in un Pese Ue, l’immatricolazione del vicolo è subordinata alla presentazione della documentazione doganale dalla quale risulta il pagamento dell’Iva in dogana.
Nel caso in cui la certificazione doganale sia predisposta in forma sintetica e non indichi espressamente l’ammontare dell’Iva assolta si dovrà presentare alla Motorizzazione civile anche la copia della bolletta d’importazione o della ricevuta dello spedizioniere o, comunque, della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dell’Iva in dogana.
Permuta di servizi – fatturazione
Riguardo alla permuta di servizi (nella fattispecie, un’agenzia di viaggi che stipula un accordo con un’agenzia pubblicitaria per ricevere prestazioni pubblicitarie in cambio di pacchetti di viaggi a favore della medesima agenzia pubblicitaria) il termine finale entro il quale sorge l’obbligo di emettere la relativa fattura coincide con il momento di esecuzione della controprestazione in quanto essa rappresenta il corrispettivo.
Stabile Organizzazione – Partita Iva
Considerata l’autonomia delle posizioni fiscali, la casa madre, identifica direttamente e con una stabile organizzazione, deve mantenere posizioni Iva distinte.
Pertanto, la casa madre non può procedere a dichiarare la cessazione dell’attività della stabile organizzazione ed alla conseguente chiusura della partita Iva; non può, inoltre, utilizzare la posizione fiscale per cui ha richiesto la partita Iva, mediante l’identificazione diretta per assolvere obblighi ed esercitare diritti relativi alla stabile organizzazione; non può, infine, procedere alla compensazione di posizioni debitorie e creditorie.
Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande – chiarimenti
La nuova disciplina Iva si applica alle prestazioni effettuate dall’01/09/08 mentre la nuova disciplina ai fini delle imposte dirette si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2008 (2009 per gli esercizi solari), anche se i nuovi limiti di deducibilità rilevano per il calcolo degli acconti dovuti per il 2009.
-Trattamento ai fini Iva: ai fini della detrazione Iva, è sempre necessario il possesso della fattura che, pertanto, deve essere espressamente richiesta entro il momento dell’effettuazione delle prestazioni. Se queste ultime sono fruite da un soggetto diverso dal committente del servizio, la fattura deve riportare anche l’intestazione di tale soggetto. La detrazione Iva non si applica alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali permane l’indetraibilità dell’imposta.
-Trattamento ai fini delle imposte dirette: con riferimento sia al reddito di lavoro autonomo che al reddito d’impresa, il limite di deducibilità pari al 75% (e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti relativamente al reddito di lavoro autonomo) dei costi relativi alle prestazioni alberghiere e di ristorazione trova applicazione anche nel caso in cui tali costi si configurino come spese di rappresentanza. Tuttavia, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, se i costi sono assimilabili alle spese di rappresentanza devono rispettare anche l’ulteriore condizione di deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, mentre con riferimento al reddito d’impresa, gli stessi costi devono essere deducibili in base ai criteri di inerenza e congruità. Il limite di deducibilità del 75% non si applica alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura e a quelle sostenute dal datore di lavoro per le trasferte dei dipendenti o dei co.co.co.