Territorialità Iva delle Consulenze Tecniche e Legali
Analizzando ora le regole che presiedono alla territorialità delle consulenze, è necessario prendere in considerazione il co. 4 , lett. d) ed e), dell’art. 7 D.P.R. 633/72.Premettendo che tali disposizioni, derogatorie della regola generale del precedente co. 3, presentano il comune denominatore di riferirsi alla residenza del committente per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale della prestazione, è necessario distinguere:
- lett. d), in cui il committente è residente in Italia: in tal caso, il servizio di consulenza è rilevante ai fini Iva in Italia. Tuttavia, vi è un’espressa deroga, il che comporta l’esclusione da Iva in Italia del servizio, qualora l’utilizzo della prestazione avvenga al dì fuori della Ue;
- lett. e), che invece si riferisce al caso del committente residente in Paese Ue: la consulenza deve essere assoggettata ad imposta nel Paese di residenza del committente Ue, a prescindere dal luogo di utilizzo del servizio. Anche in tal caso, però, laddove il committente residente nella Ue non sia soggetto passivo d’imposta, il servizio ritorna ad essere territorialmente rilevante in Italia se reso da soggetto passivo d’imposta ivi residente.
E’ bene evidenziare che nell’ambito delle deroghe non viene presa in considerazione l’ipotesi di committente residente in Paese extraUe. In realtà, la successiva lett. f) del co. 4 prevede una serie di servizi per i quali, in presenza di committente extraUe, sussiste la rilevanza territoriale in Italia, solo nell’ipotesi in cui il servizio venga ivi utilizzato. Tuttavia, nei servizi inclusi nella lett. f) non è prevista la consulenza tecnica, con la conseguenza che in presenza di committente extraUe, il servizio è sempre escluso da Iva nel nostro Paese. Tale conclusione, pur essendo in linea con la disposizione dell’art. 7, D.P.R. 633/72, è stata in passato messa in discussione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella R.M. 13.3.2002, n. 86/E, l’Agenzia ha espresso l’orientamento secondo cui le consulenze tecniche rese a soggetti in Paesi extraUe sono fuori campo Iva, ex art. 7 co. 4, lett. f), D.P.R. 633/72, salvo che siano utilizzate in Italia. Tale conclusione, se può essere sicuramente corretta per alcune tipologie di servizi espressamente elencati nella citata lett. f), non è condivisibile per i servizi di consulenza in quanto non espressamente previsti dalla stessa lett. f). Pertanto, in applicazione del principio secondo cui i servizi inclusi nelle deroghe di cui al co. 4 trovano la disciplina della territorialità solo in tale ambito, si ha come conseguenza che in presenza di committente extraUe il servizio di consulenza non è mai rilevante nel territorio italiano. In applicazione di tale principio, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato il proprio orientamento, precisando nella C.M. 16.3.2005 n. 10/E, che le prestazioni di consulenza rese ad operatori extraUe non sono mai rilevanti ai fini Iva in Italia, “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”.
Associazioni Sportive Dilettantistiche – Corsi didattici sportivi
I corsi didattici sportivi effettuati da associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni non possono fruire dell’esenzione Iva (e pertanto sono soggetti a Iva), in quanto tali corsi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano approvati e finanziati da enti pubblici.
Servizi di Intermediazione – Territorialità Iva
L’attività di procacciatore d’affari di prodotti di abbigliamento, maglierie, filati e accessori di importanti marchi italiani e le intermediazioni con il Medio Oriente e con gli Stati Uniti d’America rientrano nella previsione dell’art. 7 co. 4.
il procacciatore d’affari agisce infatti nei confronti di imprese residenti in Italia sulla base di lettere di incarico tramite le quali gli vengono conferiti dei mandati con rappresentanza.
Considerato, quindi, che i committenti del procacciatore sono soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, le prestazioni in questione vanno assoggettate alla disciplina nazionale dell’Iva.
Inoltre, le prestazioni potranno beneficiare del regime di non imponibilità Iva, qualora si riferiscano a beni in esportazione.
Prestazioni di intermediazione fornite da società estera – territorialità Iva
Le prestazioni di intermediazione di una società residente all’estero che sia incaricata da altra società estera di promuovere la vendita dei prodotti di quest’ultima in Italia e in tutta Europa, non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva, in quanto tale intermediazione afferisce a cessioni di beni che devono considerarsi realizzate nel luogo in cui si trovano materialmente i beni stessi all’atto della cessione, vale a dire, nel caso oggetto dell’interpello, al di fuori del territorio nazionale.
Infatti, le intermediazioni fornite da un soggetto che agisce in nome e per conto terzi (mandatario con rappresentanza) sono soggette ad Iva in Italia esclusivamente quando è ivi effettuata l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce
Premi ai venditori
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PREMI E ”BONUS” AI VENDITORI
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PATTI CONTRATTUALI |
EVENTI |
DISCIPLINA IVA |
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Erogazione legata a libera adozione di un comportamento stabilito |
Raggiungimento budget
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Il fornitore emette nota di variazione in diminuzione art. 26, Dpr 633/72 |
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Erogazione legata a specifica obbligazione di fare
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Minimi garantiti
Bonus qualità
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Il beneficiario emette fattura per il corrispettivo dell’obbligazione art. 3, Dpr 633/72
Il beneficiario emette fattura per il servizio reso al fornitore art. 3, Dpr 633/72 |
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Erogazione non legata ad alcun obbligo o pattuizione |
Premio fedeltà |
L’operazione è fuori campo Iva art. 2, comma 3, lettera a, Dpr 633/72
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