Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sull’eventuale applicazione della liquidazione Iva di gruppo nel caso in cui due società controllate, che partecipano a tale liquidazione, incorporino mediante fusione due società già partecipate con una quota di minoranza e, quindi, escluse da tale liquidazione.
In particolare, l’interpello riguarda la possibilità di imputare alla liquidazione Iva di gruppo tutti i versamenti periodici e le eccedenze d’imposta delle due società incorporate.
In proposito va fatta la distinzione tra attività ante e post fusione: le risultanze dell’Iva afferente l’attività delle due società incorporanti ante e post fusione (tenendo conto degli elementi contabili delle società incorporate confluiti nelle liquidazioni successive alla fusione).
Pertanto, le risultanze contabili delle società incorporate fino alla data della fusione e i versamenti Iva (compreso l’eventuale acconto nel caso in cui la fusione avvenga tra il termine del suo versamento e il 31/12) non devono rientrare nelle risultanze Iva delle società incorporanti da trasferire alla società capogruppo-controllante ai fini della liquidazione Iva di gruppo.
Reverse charge, applicazione al franchising di servizi
Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) trova applicazione anche nel caso in cui una società che svolge attività di posa in opera e assemblaggio di materiali edilizi e di esecuzione di lavori specialistici si avvalga per l’esecuzione dei suoi lavori dell’opera di altre ditte con le quali ha stipulato un contratto di franchising di servizi.
Con tale contrato il franchisor mette a disposizione del franchisee il proprio know how per l’esecuzione materiale di singoli lavori edili specialistici.
Premesso che il franchising di servizi esaurisce la propria funzione nella regolamentazione dei rapporti interni relativi all’utilizzo del know how, l’obbligo di eseguire le opere edili non deriva da tale contratto, ma da una diversa pattuizione tra le parti riconducibile allo schema dell’appalto o del subappalto.
Pertanto, se le prestazioni realizzate dal franchisee sono riconducibili a quelle della Sezione F (costruzioni) della tabella Atecofin 2004, si applica il meccanismo dell’inversione contabile: il franchisee deve fatturare al franchisor l’importo complessivo della prestazione senza riduzioni a titolo di royalties e senza addebito di Iva.
Cessioni intra-ue; documentazione probatoria
E’ sufficiente a provare l’avvenuta cessione intracomunitaria la conservazione della fattura di vendita all’acquirente comunitario, emessa ai senti dell’art. 41, D.L. 30.08.1993n. 331; degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuate; del documento di trasporto “CRM” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, e della rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.
In particolare, il contribuente deve conservare le fatture e gli elenchi Intrastat, per essere in grado di provare l’effettiva realizzazione delle operazioni in caso di controllo.
Inoltre, sussiste l’obbligo di conservare sia la documentazione bancaria da cui risultano le somme riscosse per le cessioni intracomunitarie effettuate, sia una copia degli altri documenti che attestino gli impegni contrattuali che hanno originato la cessione e il trasporto dei beni in altro Stato membro.
Tale documentazione va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione concernente le operazioni effettuate, o fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, se questa è stata omessa.
Imbarcazioni da diporto – canoni di locazione trattamento iva
La risoluzione fornisce chiarimenti, integrando quanto è già stato stabilito dalle CC.MM. 2.8.2001, n. 76/e e 7.6.2002,n. 49/E, in merito al
-
corretto trattamento ai fini Iva delle prestazioni di locazione
(compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unità da diporto utilizzate fuori delle acque territoriali, alla luce delle disposizioni introdotte in materia dell’art. 46, L. 21.11.2000, n. 342.
Le operazioni in esame, infatti,
- rientrano nel campo di applicazione dell’imposta
solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui, in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e, in parte, al di fuori di esso sarà rilevante per l’Iva soltanto la parte del canone di locazione riferibile all’utilizzo che ne è stato fatto in ambito comunitario.
A tal fine sono state determinate in via forfettaria le percentuali dell’utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle unità da diporto.
È però possibile applicare l’Iva su una percentuale della base imponibile diversa, anche inferiore a quella stabilita in via forfettaria, a condizione che si dimostri, sulla base di riscontri oggettivi, un utilizzo dell’imbarcazione diverso da quello presunto in via generale. A tal fine non è sufficiente la dichiarazione del cliente-utilizzatore di utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie in quanto è necessario fornire ulteriori elementi idonei a tale scopo (ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori delle acque comunitarie, ecc.).
Prestazioni socio-sanitarie in comunità-aliquota
-
Prestazioni socio-sanitarie in comunità (aliquota iva)
Nell’ambito di un contratto di appalto stipulato tra un’associazione temporanea di imprese e un Comune per la prestazione dei servizi di assistenza di base, fornitura di pasti, pulizie dei locali e rigoverno delle stoviglie all’interno di una casa protetta e di una residenza sanitaria assistenziale, rientrano nella previsione del n. 41-bis, Tabella A, Parte Seconda, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e sono dunque soggette all’aliquota del 4%, le prestazioni di sostegno nelle attività della persona in se stessa, di aiuto per favorire l’autosufficienza nella attività giornaliere e la socializzazione dell’anziano, e gli interventi igienico-sanitari di semplice effettuazione.
Non possono, invece, essere ricondotte nell’ambito di applicazione della norma citata le attività di governo della struttura (ad esempio, la pulizia e l’igiene della stessa, il trasporto della biancheria, ecc.), poiché non sono annoverabili tra le prestazioni socio-sanitarie effettuate direttamente a favore degli anziani e degli inabili adulti di cui al n. 41-bis, la preparazione e la distribuzione dei pasti e l’effettuazione delle pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie dei vari ambienti della struttura, costituendo queste generiche prestazioni di servizi rese direttamente alla struttura assistenziale stessa.